Pensioni

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Niente da fare per una rapida approvazione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati all'inizio del mese di luglio. Kamsin Ora, complice la chiusura dei lavori di Palazzo Madama sino al 31 Agosto, il provvedimento inizierà probabilmente l'iter conclusivo non prima di metà Settembre. Anche perchè ancora ad oggi non è stata fissata una data per la sua trattazione in Commissione Lavoro al Senato.

I tempi piu' lunghi comporteranno non solo maggiore ansia per i potenziali beneficiari del provvedimento, ma anche una sorta di decurtazione dell'assegno pensionistico. Il ddl infatti specifica che la pensione, per tali soggetti, non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del ddl. Pertanto piu' slitta in avanti l'approvazione del provvedimento più sarà posticipata la data di percezione del primo rateo in regime di salvaguardia.

Il ddl sulla sesta salvaguardia - Il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Intervento che viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

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E' stata stralciata dal testo del disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione (il cd. Repubblica Semplice), la proroga del regime sperimentale donna oltre il 31 Dicembre 2015. Kamsin La misura, come anticipato da Pensioni Oggi, era contenuta nelle prime bozze del provvedimento approvato a metà giugno dal Cdm ma, nel testo ufficiale del ddl giunto al Senato, la novità previdenziale è stata cancellata dal testo. Almeno per ora.

Le regole vigenti - La riforma del governo Monti, il Dl 201/2011, ha confermato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 23 agosto 2004. Questa norma prevede a favore delle lavoratrici dipendenti, appartenenti sia al settore privato che a quello pubblico, e per le lavoratrici autonome, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, liquidata però secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Per esercitare questa opzione le lavoratrici devono avere almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di 57 anni o superiore per le lavoratrici dipendenti, 58 per quelle autonome. Questi ultimi requisiti vanno adeguati alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013). Inoltre dato che, ai sensi della Circolare Inps 35/2012 la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015, la domanda va presentata in tempo utile considerando le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. In altri termini i requisiti 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi dovranno essere perfezionati, quindi, entro novembre 2014, mentre, attualmente, la scadenza per le autonome è già stata superata. 

La proroga dell'opzione - La norma, cancellata ora dal testo del ddl, estendeva il regime sperimentale donna su due fronti. In primo luogo prorogava il regime temporalmente sino al 31 dicembre 2018 concedendo quindi tre anni in piu' rispetto alle regole attuali. Dall'altro ammetteva all'opzione anche i lavoratori uomini, sia dipendenti che autonomi, con un intervento che avrebbe posto fine ad una discriminazione al contrario che ha visto sino ad oggi penalizzati i lavoratori uomini.

E' opportuno notare che nel testo del provvedimento è saltato tutto il capitolo dedicato alla previdenza che prevedeva altre due misure: l'estensione della pensione a 64 anni ai dipendenti pubblici che hanno maturato la quota 96 entro il 2012 (attualmente il beneficio è stato infatti concesso solo ai lavoratori del settore privato); la possibilità di attivare contratti part-time a cinque anni dal compimento dell'età pensionabile, misura questa fortemente voluta dal Ministro Marianna Madia per favorire la staffetta generazionale nelle Pa.

Al suo posto entra una norma generica secondo la quale la Pa dovrà "garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso  l’utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall’innovazione tecnologica, sperimentando forme di co-working e smart-working".

Le misure tuttavia potrebbero confluire nella legge di stabilità la quale, secondo il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, dovrebbe contenere "significative deroghe alla Riforma Fornero".

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Con l'approvazione alla Camera del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia il legislatore estende le vecchie regole di pensionamento in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Kamsin L'intervento, come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, allunga di un anno i vari profili di tutela aperti spostando il paletto della decorrenza, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. Per aiutare i lettori a districarsi in questo continuo divenire di norme, Pensioni Oggi ha realizzato il nuovo programma per verificare la possibilità di entrare nella sesta salvaguardia con l'individuazione della corretta data di decorrenza della rendita previdenziale. Ovviamente nel rispetto di quanto indicato nel disegno di legge approvato, per l'appunto, in prima lettura dalla Camera dei Deputati (unico testo che possiamo utilizzare al momento).

La precisazione è importante in quanto il Senato potrebbe apportare delle modifiche al testo uscito da Montecitorio e, pertanto, si consiglia di verificare il risultato nei prossimi giorni. Senza contare che potrebbero sopravvenire delle Circolari applicative in materia da cui potrebbero scaturire risultati diversi da quelli indicati. Vai al programma: Controlla se sei salvaguardato

Si ricorda che potranno accedere alla sesta salvaguardia le seguenti categorie di lavoratori.

Mobilità

I lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011 (5.500 posizioni disponibili);

Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (12mila posizioni complessive disponibili);

Cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore di lavoro).

a) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (8.800 posizioni complessive disponibili);

Assistenza figli disabili 

I lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (1.800 posizioni complessive disponibili);

A tempo determinato 

  Ilavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato.

I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (4mila posizioni complessive disponibili).

Zedde

Con il compimento dei 18 anni, i minori in possesso dei requisiti per la pensione inabilità o l'assegno mensile possono farne domanda già a diciassette anni e sei mesi compiuti. E' quanto ha indicato l'Inps nel messaggio n. 6512/2014 pubblicato ieri sul sito dell'istituto. Kamsin La novità, come già anticipato su Pensioni Oggi, è stata introdotta dal dl n. 90/2014 e prevede che i minori invalidi, titolari di indennità di frequenza, qualora ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (es. pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In tal caso, le prestazioni vengono subito erogate, cioè in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.

Nella sezione modulistica, l'istituto ha pubblicato il nuovo modello «domanda d'invalidità civile», integrato con le nuove norme, il quale è possibile presentare direttamente online.

La novità, precisa l'Inps, spiega efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl n. 90/2014. Pertanto, trova applicazione «anche» per i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d'età dal 24 giugno 2014. Al fine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria, compresa tra l'entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, l'Inps stabilisce che i titolari d'indennità di frequenza, che abbiano compiuto l'età di 18 anni dal 24 giugno potranno produrre istanza ai sensi del dl n. 90/2014. Resta fermo, in ogni caso, l'accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età.

L'Inps ha indicato che la novità non tocca la disciplina sulle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e handicap ai sensi della legge n. 104/1992. Inoltre i minori titolari d'indennità di frequenza che intendano fare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono tenuti ad allegare alla domanda il certificato medico.

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L'Inps inizierà la prossima settimana l'invio delle comunicazioni riguardanti la possibilità di fruire della salvaguardia ai lavoratori interessati alla “c.d. salvaguardia dei 2500”, ex art. 11 bis del Dl 101/2013. Kamsin E' quanto risulta da un approfondimento condotto dalla redazione di Pensioni Oggi presso la sede Inps centrale di Roma questa mattina. L'istituto di previdenza ha precisato infatti che sono ancora in corso di ultimazione le verifiche delle posizioni di quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, hanno fruito del congedo straordinario retribuito o dei permessi mensili retribuiti. 

Nel tentativo di accelerare i tempi in vista soprattutto della peculiarità del comparto scuola, l’Istituto ha ritenuto tuttavia di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano un diritto a pensione in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012. Il criterio ordinatorio è rappresentato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (come precisato dal messaggio inps 522/2014, punto 1.2.2).

Concluse le operazioni di monitoraggio, saranno inviate le lettere di certificazione agli ulteriori soggetti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria. 

Ad ogni modo, come la norma prevede, le pensioni liquidate non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

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Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.

Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione. 

Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .

Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.

L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.

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