
Pensioni
Esodati, la sesta salvaguardia è legge
Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia è stato approvato in via definitiva dal Senato. Via libera alla salvaguardia di ulteriori 32.100 lavoratori
Kamsin Alla fine la data è stata rispettata. Il ddl 1558 è stato convertito in legge in via definitiva dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama riunita in sede deliberante. Le forze politiche hanno dato l'ok unanime.
Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per acquisire valore di legge.
Nei prossimi giorni pensionioggi.it dedicherà opportuni approfondimenti alla normativa in questione con le indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.
Si ricorda che il provvedimento dispone l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016.
Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).
Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento (si suppone a breve con la pubblicazione in GU). I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione in GU del testo per presentare apposita istanza di accesso ai benefici.
seguifb
Tiziano Treu prende il posto di Vittorio Conti come Commissario alla guida dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'ex-ministro del lavoro del Governo Prodi è in pole position anche per la poltrona di Presidente.
Kamsin L'artefice delle principali riforme del lavoro e delle pensioni in Italia negli anni Novanta è stato nominato al vertice dell'Inps. Ieri infatti è scaduto il mandato del commissario dell'Istituto, Vittorio Conti e la scelta del Governo è caduta su Tiziano Treu, più volte ministro del Lavoro (con un passaggio anche ai Trasporti), a lungo parlamentare, professore di diritto del Lavoro ma soprattutto padre della riforma delle pensioni del 1995 (era ministro del Lavoro del Governo Dini) che ha introdotto il metodo di calcolo contributivo (per chi aveva meno di 18 anni di contributi a quella data) e il requisito anagrafico minimo insieme ai 35 anni di anzianità.
Treu da ministro del Lavoro del Governo Prodi nel 1997 inoltre con il cosiddetto «pacchetto Treu» riformo il mercato del lavoro abolendo il collocamento pubblico obbligatorio e la «chiamata numerica» consentendo all'impresa di scegliere con la chiamata nominativa il lavoratore da assumere. Treu fu inoltre relatore al Senato della riforma Fornero del Lavoro nel 2012.
La nomina di Treu, alla scadenza del mandato di Conti, nominato commissario dopo le dimissioni di Mastrapasqua per dare tempo al Parlamento di varare la nuova governance dell'Istituto, arriva nella sostanza con lo stesso obiettivo. In questi mesi, infatti, è cambiato il Governo e nuove riforme sono state messe in campo accantonando di fatto quella sulla governance dell'Inps. E probabile che per Treu dopo la nomina di Commissario arrivi, dopo il previsto parere delle commissioni parlamentare, il posto di presidente.
Zedde
Riforma Pensioni, il governo dirà stop alle penalizzazioni?
Con la prossima legge di stabilità il governo potrebbe mettere fine - sino al 2017 - a quel sistema di penalizzazioni che colpisce chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età.
Kamsin Torna d'attualità la possibilità di una revisione delle norme che regolano i disincentivi per i lavoratori che hanno meno si 62 anni. Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E' quanto ha precisato la scorsa settimana il titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti, nel corso del question time a Montecitorio in risposta alle richieste pervenute da alcuni parlamentari del Pd.
La richiesta delle maggioranza del Pd è di congelare, sino al 2017, i disincentivi all'uscita che colpiscono attualmente i lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi gli uomini, 41 anni e 6 mesi le donne) prima dei 62 anni. Una misura in tal senso era stata del resto già presentata la scorsa estate con un emendamento al Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione, ma l'esito non è stato favorevole.
Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse.
La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori. Una novità che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato congela i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto.
Possibile, secondo quanto dichiarato da Poletti, anche una revisione delle norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo.
Zedde
Esodati, sesta salvaguardia: 60 giorni di tempo per le domande
Secondo il disegno di legge i lavoratori dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Kamsin Il ddl sulla sesta salvaguardia viaggia verso il via libera definitivo del Senato. Nella giornata di domani la Commissione Lavoro di Palazzo Madama potrebbe infatti già dare il disco verde alla proposta di legge che tutela 32.100 lavoratori. I prossimi passi? Il testo dovrà arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi i lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore, presumibilmente sino ai primi di Dicembre, per presentare apposita istanza di accesso.
Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) come è accaduto in passato ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto dalla precedente tornata.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". In pratica i lavoratori dovranno presentare istanza o alla DTL o all'Inps secondo quanto era previsto dalla quinta salvaguardia.
Ad ogni modo sarà oppportuno attendere la pubblicazione (praticamente inevitabile) di una Circolare del Ministero del Lavoro che avrà modo di fissare puntualmente l'iter da seguire per la presentazione delle istanze di accesso al regime derogatorio.
Presentate le domande l'Istituto nazionale della previdenza sociale Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'Inps sarà inoltre tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione previsto per la salvaguardia in oggetto l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci.
Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetterà inoltre alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
Riforma Pensioni, ecco i nuovi requisiti per gli armonizzati
Otto diverse normative previdenziali per i lavoratori oggetto del recente regolamento di armonizzazione. Ciascuna con un percorso calibrato di innalzamento dei requisiti pensionistici. Il livellamento si concluderà tra gli anni 2018 e 2022.
Kamsin Tre anni dopo il varo della riforma Fornero, alcune categorie lavorative trovano una nuova collocazione nel sistema generale Inps. Si tratta di una "armonizzazione" dei diversi requisiti pensionistici finora in vigore per queste categorie, con un percorso graduale di avvicinamento alla previdenza dei lavoratori dipendenti comuni.
Otto le categorie di lavoratori regolati dal Dpr 157/2013. Si tratta degli spedizionieri doganali, i poligrafici (dipendenti di imprese editoriali in crisi), il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i piloti, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals).
All'interno di una complessa casistica relativa alla posizione previdenziale dei lavoratori appartenenti a tali categorie, si possono individuare i nuovi requisiti minimi stabiliti dal decreto e che trovano applicazione con effetti dal 1° gennaio 2014:
Spedizionieri Doganali - Il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che fino ad ora era preclusa.
Poligrafici dipendenti di aziende in crisi - Il requisito contributivo di trentadue anni per accedere alla pensione viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.
Personale Viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto - Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. Pertanto nel 2014 sono necessari 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 saranno necessari, a regime, 61 anni di età per entrambi i sessi.
Marittimi - Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Dunque 61 anni per gli uomini e 58 per le donne. Dal 2018 serviranno 61 anni anche per le donne.
Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.
Gestione Ex-Enpals - Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per gli attori e i gli sportivi professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece portata a 64 anni per gli uomini e 60 per le donne (ma con un graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 64 anni dal 1° gennaio 2022). Per i cantanti i requisiti sono invece di tre anni inferiori rispetto a quelli previsti per gli attori: 61 anni per gli uomini e 57 per le donne (ma con graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 61 anni dal 2022).
Per gli sportivi professionisti l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni per gli uomini e 49 per le donne (in graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 53 anni dal 2022).
Fondo Volo - Agli iscritti al fondo volo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014. I comparti regolati nel provvedimento inoltre vedono la disapplicazione, dal 1° gennaio 2014, della finestra mobile così come previsto per le nuove prestazioni di vecchiaia e anticipata previste dal Dl 201/2011.
Zedde
Pensione anticipata, con il riscatto l'uscita si avvicina
Per anticipare l'età pensionabile molti lavoratori tentano la via del riscatto dei periodi di studio universitario. Si tratta di una strada onerosa che tuttavia non consente di evitare la decurtazione prevista sulla pensione anticipata.
Kamsin Gli anni del riscatto di laurea sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di vecchiaia e di anzianità anticipata e delle altre prestazioni pensionistiche (per esempio la pensione ai superstiti). Essi servono anche ai fini del calcolo della pensione in funzione del periodo temporale nel quale si collocano (retributivo o contributivo).
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi: al corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio a esse equiparati; i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca. Sono ammessi al riscatto anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale per i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. Pertanto è possibile riscattare, ad esempio, solo un anno, o una sua frazione, su quattro o cinque complessivamente riscattabili. Il pagamento dell'onere sarà ridotto della misura corrispondente. Non solo. E' possibile riscattare anche due o più corsi di laurea aumentando in questo modo gli anni che possono essere fatti valere ai fini pensionistici. Naturalmente gli interessati devono aver conseguito il diploma di laurea o i titoli equiparati.
Bisogna ricordare che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. Inoltre, come condizione per esercitarlo, è necessario che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. In altri termini, se il periodo da lavoro dipendente è coincidente con quello del periodo di studio soggetto al riscatto, questo non può avvenire.
Nel sistema contributivo, l'importo da versare come riscatto di laurea si ottiene applicando l'aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione media percepita nei dodici mesi precedenti la domanda di riscatto moltiplicata per il numero di anni da riscattare. Tale importo, che può essere anche pagato fino a 120 rate mensili senza interessi, andrà ad accrescere il montante contributivo che a sua volta moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita darà la pensione all'età e secondo le condizioni suddette. Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente inviati dall'Inps con il provvedimento di accoglimento. È consentito il pagamento anche in via telematica tramite il sito dell'Inps.
Appare utile anche ricordare che la contribuzione da riscatto non è utile ad evitare il "taglio" per coloro che maturano un diritto a pensione anticipata (42 anni e mezzo gli uomini e 41 anni e mezzo le donne) entro il 2017 senza aver ancora raggiunto i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. Pertanto tale periodo dovrà essere recuperato attraverso "lavoro effettivo" qualora gli interessati vogliano escludere la decurtazione.
Zedde