Pensioni

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La Camera si accinge a confermare in prima lettura lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Almeno sino al 2017. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, non è stata infatti modificata nel corso dell'esame in Aula. Pertanto i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2017 potranno andare in pensione senza penalizzazione anche se hanno un periodo di contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto sul proprio conto assicurativo.

La modifica infatti interviene sull'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e sana un conto aperto da due anni e mezzo nei confronti dei "lavoratori precoci" cioè coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva prima di aver perfezionato i 62 anni. Il predetto articolo, peraltro oggetto di due interventi estensivi già nel corso del 2013, costringe oggi gli interessati ad una approfondita ed assurda indagine sulla propria carriera contributiva posto che solo i contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro e da alcuni limitati periodi di contribuzione figurativa (ad esempio malattia, cigo, servizio militare) sono utili a sterilizzare la penalizzazione.

Con la modifica si precisa invece che tutti coloro che hanno raggiunto un diritto a pensione con l'anticipata entro il 31.12.2017 - cioè 42 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi dal 2016) per gli uomini e 41 anni e 6 mesi (41 anni e 10 mesi dal 2016) per le donne -  potranno accedere alla pensione senza penalità indipendentemente dalla tipologia di contributi che sono stati accreditati sul proprio conto assicurativo. Dunque via libera anche a chi ha - ad esempio - le maggiorazioni figurative da amianto, contributi derivanti da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, ma anche contribuzione da riscatto e periodi di integrazione contributiva coperti con i volontari.

Resta tuttavia il vincolo temporale: cioè i requisiti contributivi devono essere perfezionati entro il 2017 per salvarsi dalla penalizzazione. Mentre se sono perfezionati successivamente a tale data la penalizzazione (cioè un taglio dell'1-2% sulla quota retributiva dell'assegno per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni) trova il suo regime ordinario: ossia scatterà qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni, per l'appunto. 

Interessati dalla novità anche i lavoratori che sono usciti in questi anni con l'assegno decurtato. Infatti l'Inps sarà probabilmente chiamata a ricalcolare gli assegni colpiti dalla decurtazione a far data dal periodo successivo alla conversione in legge dell'attuale misura.

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Uscita al 1° Settembre per quattromila docenti, stop all'istituto del trattenimento in servizio, possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione a 62 anni i dipendenti con la massima anzianità contributiva (l'asticella sale a 68 anni per i primari e i professori universitari), stop alle penalizzazioni per i precoci. Kamsin Sono queste le novità che saranno oggi, dopo giornate di acceso dibattito parlamentare, approvate in prima lettura dalla Camera dopo la fiducia ottenuta questa notte dal governo al dl 90/2014.

Nonostante lo scontro tra Ragioneria dello Stato e Parlamento delle ultime ore l'impalcatura delle norme che erano state approvate venerdì scorso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha sostanzialmente retto. Per i trattenimenti in servizio è confermato lo stop dal 31 Ottobre 2014 con la deroga al 31 Dicembre 2015 in favore dei magistrati. Per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato  cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015. I pensionati, pubblici o privati, potranno avere incarichi e consulenze ma solo gratuite e della durata massimo di un anno. Tra gli emendamenti approvati e mantenuti nel testo del provvedimento, come già anticipato nei giorni scorsi da Pensioni Oggi, c'è anche la parola fine alla disincentivazione nell'accesso alla pensione anticipata sino al 2017 qualora il pensionando non abbia raggiunto i 62 anni (vedi i dettagli della norma).

Contestatissima la deroga in favore dei quota 96 della scuola, che è stata però confermata nel decreto praticamente intatta rispetto alla versione iniziale. 4 mila professori, per favorire il ricambio generazionale, potranno lasciare il posto di lavoro dal 1° Settembre 2014 producendo una apposita istanza all'Inps entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento. Interessati dalla misura saranno coloro che hanno raggiunto 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 anni di età e 35 di contributi) entro il 31 Agosto 2012 (e che quindi avevano raggiunto la quota 96 entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012). 

L'Aula della Camera ha votato questa notte la fiducia al Governo, e oggi, molto probabilmente, dopo l'esame degli ordini del giorno, darà il primo via libera al dl Madia con i primi interventi più urgenti sulla pubblica amministrazione. Il provvedimento dovrà poi passare al Senato, e va convertito in legge entro il 24 agosto.

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Il programma Unicarpe per la gestione delle domande di accesso alla quinta salvaguardia è stato aggiornato in modo da consentire la certificazione delle istanze di accesso dei potenziali lavoratori beneficiari. Kamsin E' quanto ha comunicato l'istituto di previdenza pubblica con il messaggio Inps 6326/2014. Con il messaggio, l'istituto ricorda alle sedi territoriali che sarà quindi possibile iniziare a processare le posizioni dei soggetti che hanno presentato, a seconda della categoria di appartenenza, istanza di ammissione alla salvaguardia alle DTL o all’Istituto.  Il sistema UNICARPE sarà in grado di verificare il diritto a pensione in applicazione della salvaguardia, in funzione sia dei requisiti anagrafico/contributivo previsti per l’accesso alla pensione in salvaguardia, sia delle ulteriori condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.

La decorrenza della pensione in salvaguardia, ricorda l'istituto, non può comunque, essere successiva al 6 gennaio 2015 per tutte le tipologie di lavoratori interessate secondo quanto stabilito dalla legge 147/2013. Completata la procedura di verifica della propria posizione previdenziale ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le Comunicazioni che possono essere di due tipi: a) lettera di certificazione della salvaguardia con l’indicazione della decorrenza; b) lettera di reiezione con l’indicazione del motivo dell’esclusione. 

Le procedure di verifica, secondo quanto apprende Pensioni Oggi, entreranno tuttavia nel vivo non prima del mese di Settembre in quanto ancora oggi, risultano ancora in giacenza diverse istanze di accesso presentate presso le DTL.

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Il testo licenziato la settimana scorsa dalla Commissione affari costituzionali ha subito alcune limitate modifiche per quanto riguarda la pensioni dopo i dubbi sollevati su numerose norme inserite nel testo. Kamsin La più rilevante, come già anticipato su Pensioni Oggi, riguarda le norme sui pensionamenti d'ufficio, quelle che permettono alle amministrazioni di mandare a casa i dipendenti che hanno raggiunto il massimo dei contributi (42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne).

La regola generale fissata nel provvedimento prevedeva che per poter operare il pensionamento d'ufficio, il dipendente avesse raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (con una eccezione  per professori universitari e primari, per i quali l'età minima era stata fissata in 65 anni). Nel passaggio di ieri in commissione, il requisito anagrafico per professori e primari è stato rivisto al rialzo, portandolo a 68 anni. Per i medici, invece, il requisito sarà comunque di 65 anni, mentre per i ricercatori l'età per il pensionamento d'ufficio è stata abbassata a 62 anni.

Per il liceziamento del professore servirà tuttavia una decisione del Senato accademico, "senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età". Non solo. L'università avrà anche il vincolo, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato.

I Quota 96 -  Passa invece sostanzialmente indenne la misura per il pensionamento dei 4 mila docenti delle scuole che nell'anno 201/2012 avevano maturato i requisiti per il ritiro ma che erano rimasti bloccati dalla riforma Fornero. Anche se il disco verde della Commissione bilancio, chiamata a dare un parere sulle coperture finanziarie, non era scontato, le forze politiche hanno manifestato unità nel voler porre fine a questa vicenda ed alla fine il presidente della Commissione, Francesco Boccia, ha dato parere positivo.

All'articolo 1-bis è stato solo riscritto il comma 3 relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che "il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Inoltre si aggiunge il comma 6-bis a copertura degli oneri derivanti per la riliquidazione del trattamento pensionistico (vedi i dettagli della misura) in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'intervento in questione che avevano anticipato l'uscita con l'opzione donna.

Lavoratori Precoci - Non risultano modificate le altre misure già anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi (vedi i dettagli in materia previdenziale). In particolare risulta confermata la novità che consente la sterilizzazione della penalizzazione in favore dei lavoratori che maturano un diritto a pensione anticipata entro il 2017.

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La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di una disposizione della riforma Fornero che stabilisce il blocco della perequazione automatica (per gli anni 2012 e 2013) delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps. Kamsin Il giudice unico, Pietro Maltese ha così sospeso il giudizio e rimesso tutti gli atti alla Corte Costituzionale. A fare ricorso una pensionata ligure che chiedeva all'Inps un adeguamento della pensione per gli anni 2012 e 2013.

La stessa ricorrente aveva posto alla Sezione la questione di legittimità costituzionale della legge, che impone il blocco della perequazione automatica per le pensioni più alte. La Sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che tale disposizione «mina il sistema di adeguamento di tali trattamenti pensionistici sganciandoli, per un tempo considerevole, dalle variazioni derivanti dal costo della vita». 

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I primari, cioè i medici responsabili di struttura complessa, e i professori non potranno essere collocati d'ufficio in pensione prima dei 68 anni sempre a condizione che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne). Plafond aggiuntivo di 600mila euro per i quota 96 della scuola con alcune modifiche sul termine di pagamento del TFS. Ma la misura resta intatta. Kamsin Sono queste le limature che sono state presentate dal Relatore Emaunuale Fiano (Pd) per rispettare alcuni rilievi emersi in Commissione Bilancio ieri alla Camera. Dopo queste modifiche il testo dovrebbe tornare all'esame dell'assemblea alla quale il governo chiederà la questione di fiducia. Che dovrebbe essere votata già stasera dopo le 23. Il testo della legge di conversione al Dl sulla Pa, come anticipato da Pensioni Oggi, dovrebbe quindi ricevere il primo disco verde domani, al massimo venerdì in modo da iniziare l'iter al Senato la prossima settimana. 

Nonostante i rilievi opposti dalla Ragioneria dello Stato sulle coperture per i quota 96 e per eliminare i disincentivi sulle penalizzazioni, le forze politiche hanno quindi dimostrato ieri di non voler indietreggiare. Sui Quota 96 della scuola la Commissione Bilancio ha chiesto di specificare meglio la decorrenza del TFS per i 4 mila docenti che avevano raggiunto un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, ma il termine di pagamento rimarrebbe comunque ancorato alle regole post-Fornero con uno slittamento di alcuni anni. Inoltre la Bilancio ha proposto di introdurre una copertura aggiuntiva di 600mila euro per le lavoratrici che avevano chiesto il passaggio al metodo di calcolo contributivo per l'assegno previdenziale e che, con la deroga, potranno richiedere un trattamento piu' favorevole ancorato ai parametri misto e retributivo (vedi i dettagli). Le risorse arriveranno da una riduzione del Fondo per i comuni montani istituito dalla Finanziaria 2013.

Con queste limature la misura per i quota 96 dovrebbe aver superato anche l'ultimo scoglio e quindi essere a portata di mano. Soddisfazione confermata anche dal presidente della commissione Bilancio, Francesco Boccia (Pd) che ha indicato che l'impegno sulla scuola "è stato rispettato nonostante l'incomprensibile parere contrario del Mef". Dovrebbe essere confermata anche l'eliminazione della disincentivazione all'uscita anticipata sino al 2017 per i lavoratori precoci.

Un piccolo restyling interessa invece il pensionamento d'ufficio al perfezionamento della massima anzianità contributiva. Viene elevata infatti a 68 anni (dai 65 anni) l'asticella per collocare in quiescenza i medici responsabili di struttura complessa e i professori universitari. Per questi ultimi inoltre  il licenziamento per sopraggiunti limiti di età potrà scattare solo alla fine dell'anno accademico in cui li hanno compiuti e su decisione del Senato accademico. Non solo. Per ogni docente che andrà via bisognerà assumerne un altro oppure un ricercatore a tempo indeterminato.

Viene anche specificato che la regola per cui non si possono ricoprire incarichi una volta in pensione non riguarderà solo i membri delle giunte degli enti territoriali ma anche i componenti o i titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali.

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