Con la Legge Fornero chi matura i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia può accedere subito alla pensione a condizione che sia risolto il rapporto di lavoro dipendente. 

La Decorrenza della Pensione

La Riforma Fornero del 2011 ha disapplicato la finestra mobile nei confronti di tutti i lavoratori che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla c.d. riforma Monti Fornero. Si tratta di una novità importante dato che in passato i lavoratori erano sostanzialmente costretti a lavorare per un periodo di tempo variabile da un anno ad un anno e mezzo anche dopo aver raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi utili all'accesso alla pensione per non ritrovarsi in una sorta di vuoto economico.

Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria possono invece ottenere la pensione subito dopo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione (anticipata o di vecchiaia).

Lavoratori dipendenti ed autonomi

Per i lavoratori iscritti all'AGO, alle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile (es. 67 anni), ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (es. 20 anni di contributi), dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (cfr: Circolare inps 35/2012). La pensione anticipata decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 10 mesi di contributi). Circostanza analoga vale anche per la presentazione della domanda di pensione supplementare. Per il conseguimento delle prestazioni è tuttavia necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro dipendente (mentre non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori autonomi).

Per gli iscritti al Fondo volo, la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per gli iscritti al soppresso Fondo elettrici la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio. Per gli iscritti agli altri fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria si applicano, in materia di decorrenza, le regole vigenti nel regime generale sopra indicate. 

Si rammenta che la decorrenza della pensione ai superstiti è invece fissata dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti. Mentre per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa se il soggetto è in possesso del requisito contributivo e sanitario richiesto per il conseguimento delle prestazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del relativo diritto avvenuto nel corso del procedimento amministrativo (art. 18, D.P.R. n. 488/1968).

Lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'AGO

Si tratta in particolare dei dipendenti pubblici, Fondo Ferrovie e Fondo Quiescenza Poste. Per questi lavoratori la prima decorrenza utile della pensione prescinde dalla data di presentazione della domanda e coincide con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi utili al diritto di pensione (es. pensione anticipata o pensione di vecchiaia), previa risoluzione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza.

Ad esempio un lavoratore che ha raggiunto 42 anni e 10 mesi di contributi il 3 maggio 2018 ed ha presentato le dimissioni volontarie dal proprio ente pubblico con effetto dal 1° giugno 2018 potrà ottenere la pensione dal 1° giugno 2018 a prescindere, in questo caso, dalla data di presentazione della domanda di pensione. 

Comparto scuola

Per i lavoratori del comparto scuola (es. professori e personale Ata) la decorrenza pensione è fissata al 1° settembre (1° novembre comparto Afam) dell'anno in cui si maturano i requisiti previdenziali (es. chi matura un diritto a pensione entro il 31.12.2022 avrà l'uscita fissa al 1° settembre 2022).

Finestra mobile

Si ricorda che i comparti e le prestazioni non interessate dalla Legge Fornero continuano ad essere soggette alla cd. finestra mobile. Nello specifico lo slittamento della decorrenza dai 12 ai 21 mesi rispetto alla data sopra individuata è previsto attualmente per le lavoratrici che esercitano la cd. opzione donna; chi esercita la totalizzazione nazionale; per i lavoratori che mantengono l'ultrattività della legge Fornero (i cd. esodati); i lavoratori del comparto difesa e sicurezza; i lavoratori che fruiscono dei previgenti requisiti di pensionamento (es. pensionamento di vecchiaia anticipato dei lavoratori non vedenti ed invalidi almeno all'80%). Si rammenta che dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio per il 2017 ha disapplicato il regime della finestra mobile anche nei confronti dei lavori usuranti. La seguente tavola riassume lo slittamento a cui sono soggetti questi lavoratori. 

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