Notizie

Notizie

Dopo le aperture del Ministro Poletti la Commissione Lavoro della Camera torna a riunirsi in sede referente per l'esame del ddl sulle pensioni flessibili.

Kamsin E' stata calendarizzata per Giovedì 12 Marzo in Commissione Lavoro in sede referente presso la Camera dei Deputati il riavvio dell'esame del ddl 857 sui pensionamenti flessibili promosso dall'Onorevole Cesare Damiano. Relatrice al provvedimento sarà la Polverini. E' quanto si apprende dal calendario dei lavori della Commissione diffuso ieri dal Presidente della Commissione.

“L’obiettivo della commissione – spiega Damiano – e’ quello di intervenire nel dibattito in corso con proposte di merito e unitarie, al fine di contribuire a correggere la riforma Fornero. Sono previste audizioni informali con il ministro del Lavoro, il presidente dell’INPS e le parti sociali, anche al fine di confrontarsi con la proposta di CGIL, CISL e UIL sulle pensioni. Rendere piu’ flessibile il sistema previdenziale vuol dire togliere dalla condizione di poverta’ molti cittadini senza lavoro e in attesa per anni della pensione e favorire lo svecchiamento delle aziende, attraverso il turnover, con l’ingresso dei giovani al lavoro”.

Nella stessa giornata è calendarizzata l'interrogazione a risposta scritta promossa dall'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) (5/03401) al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti per approfondire la vicenda dei lavoratori autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 247/07. L'atto intende accertare quante siano le pensioni liquidate negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, suddivise per anno, sesso e con i relativi requisiti di accesso (età e anni di contribuzione).

Nella stessa seduta si svolgerà anche l'interrogazione della Lega Nord al Ministro del Lavoro sugli eEffetti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2015 in materia di riconoscimento della pensione per la cecità civile e dell’indennità in favore dei ciechi parziali agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio italiano.

seguifb

Zedde

A distanza di quasi tre mesi l'Inps non ha ancora indicato le modalità di applicazione del tetto agli assegni introdotto con la legge di stabilità 2015.

Kamsin Deve essere ancora decifrato il tetto agli assegni introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) per i lavoratori che sono rimasti sul posto di lavoro oltre il raggiungimento della massima anzianità contributiva. La norma prevede, che l'importo complessivo del trattamento determinato con le regole attualmente vigenti "non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Ma per come è formulata la norma non è assolutamente chiara. Per ora si può dire che la finalità del legislatore è limitare la crescita degli assegni di chi era nel retributivo sino al 2011 (cioè che aveva almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995). Infatti, i contributi accreditati dopo il 2012, non essendo soggetti ad un massimale, finiscono per determinare trattamenti piu' elevati di quelli che sarebbero stati conseguiti con la vecchia normativa.

Per effetto della riforma Monti-Fornero, in altri termini, a fini dell'importo della pensione sono stati valorizzati anche i contributi versati dal 2012 in poi e tale quota incrementa quella già generosa calcolata con le vecchie regole. I maggiori beneficiari del contributivo post 2011 sono quelle categorie di lavoratori che per effetto di limiti ordinamentali elevati (come magistrati, professori universitari) riescono a valorizzare le anzianità eccedenti i 40 anni.

Il caso classico è il professore o il magistrato con 40 anni di contributi e 65 anni di età raggiunti nel 2011 che resta in servizio per altri 5 anni ma non è detto che la norma non vada a colpire anche qualche pensionato di latta che magari aveva deciso di restare in servizio per qualche anno in piu'. Impossibile però dirlo con precisione data la vaghezza della norma. Vediamo comunque di mettere alcuni punti fermi.

I destinatari. In sintesi ad entrare nel raggio d'azione della novella sono i lavoratori che alla data del 31.12.2011 avevano già maturato il diritto alla pensione e hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa ben oltre i 40 anni di contributi; oppure quei lavoratori che, soggetti alla normativa Fornero, intendono restare sul lavoro oltre i 42-43 anni di contributi. Piu' nel dettaglio:

Con Requisiti Ante Fornero - Sono coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 o, qualora si tratti dei salvaguardati o di altre categorie particolari di lavoratori per i quali sono mantenuti i vecchi requisiti, anche dopo il 2011. Per questi soggetti la misura dovrebbe significare che l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni di contributi, maggiorata però con il periodo di finestra mobile - in genere 12 mesi anche se, in taluni casi, può arrivare sino a 21 mesi -, non sarà piu' utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

Con requisiti Post Fornero - Si tratta dei lavoratori che non hanno maturato un diritto a pensione con la vecchia normativa e che, quindi, dovranno accedere con i nuovi requisiti post-fornero. Nei loro confronti la novità dovrebbe segnare che la contribuzione valida ai fini pensionistici si fermerà ad un massimo di 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne). La contribuzione in eccedenza non sarà piu' utile a guadagnare una prestazione piu' elevata.

La seguente tabella può aiutare a comprendere le innovazioni:

Il meccanismo - Il funzionamento del taglio è per ora ancora un rebus. In attesa di istruzioni dall'Inps è probabile che si dovrà effettuare un raffronto tra il trattamento spettante secondo le regole attuali e quello previgente nel quale si valorizzerà, come detto, anche l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni di contributi sino alla prima finestra utile (se è stato raggiunto un diritto a pensione entro il 31.12.2011) oppure sino a 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne) se il lavoratore ha raggiunto un diritto a pensione dopo il 2011.

Se dal confronto emergerà che il trattamento erogato con le regole attuali è inferiore a quello che sarebbe spettato con le vecchie regole nulla quaestio: l'assegno non subirà alcun taglio (in alcuni casi le vecchie regole erano, infatti, piu' vantaggiose soprattutto con riferimento ad assegni minori). In caso contrario la pensione sarà adeguata all'importo piu' basso con l'applicazione delle regole previgenti.

Retroattività. La norma inoltre, per come è stata formulata, è retroattiva (sollevando anche alcuni profili di incostituzionalità): pertanto coloro che, ad esempio, sono andati in pensione nel corso del 2013 e del 2014 si vedranno decurtati gli assegni a partire dal 1° gennaio 2015 (anche se non saranno toccati gli assegni già liquidati).

seguifb

Zedde

Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore. 

Kamsin La Circolare Inps 51/2015 ricorda che la legge 190/2014 ha previsto la salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail. La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. Destinatari, sono i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13 comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Tale normativa prevede che, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

Per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall'Inail, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore. Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall'interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La decorrenza delle pensioni non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.

seguifb

Zedde

L'incontro sulle nuove misure in materia di pensioni "non è ancora fissato, ma tra qualche giorno ci vediamo" con i sindacati. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a Coffee Break su La7.

L'obiettivo è una maggiore flessibilità in uscita. Con un occhio rivolto al 2016, quando l'età pensionabile aumenterà ancora. Da gennaio dell'anno non basteranno più 66 anni e 3 mesi per andare in pensione (con un minimo di 20 anni di contributi) ma ci vorranno 66 anni e 7 mesi per i maschi mentre le lavoratrici del settore privato dovranno avere a 65 anni e 7 mesi. Salirà anche la soglia contributiva per andare in pensione a prescindere dall'età: ci vorranno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Di fronte a questo scenario, è in atto un pressing da parte di imprese e sindacati: «La Confindustria vuole un ritorno alle vecchie pensioni di anzianità. Ma chi andrà in pensione a 60 anni con un assegno più leggero poi avrà problemi a tirare avanti», spiega l'ex deputato Giuliano Cazzola, grande esperto di previdenza.

seguifb

Zedde

La presenza di contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali comporta la valutazione delle scelte da effettuare. Gli interessati possono scegliere anche il cumulo contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia.

Kamsin Com'è noto, dal 2013, i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in diverse gestioni previdenziali hanno tre strade alternative per valorizzarli al fine di anticipare l'uscita. Si tratta di una piccola verifica sulla propria storia contributiva che dovrebbe essere fatta da chiunque abbia avuto una carriera discontinua nell'arco della propria vita lavorativa. Parliamo della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo dei contributi.

Con la totalizzazione l’assicurato che possiede più periodi contributivi accreditati in gestioni diverse, può unificarli per ottenere una pensione unica; mentre la ricongiunzione "sposta" in via onerosa i periodi assicurativi nella gestione che metterà in pagamento la pensione. La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione invece è gratis e consente l’unificazione dei periodi assicurativi con l’erogazione di una prestazione unica pro quota derivante dalla somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

Riflessi diversi anche per quanto riguarda l'importo della prestazione. Infatti la pensione derivante dalla totalizzazione sarà in genere calcolata con il sistema contributivo (a meno che non sia stato maturato un diritto autonomo in una delle gestioni interessate), mentre la pensione frutto della ricongiunzione sarà piu' elevata perchè basata su una quota calcolata con il sistema retributivo, e dunque piu' conveniente per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.

Con la totalizzazione inoltre il lavoratore dovrà raggiungere dei requisiti ben precisi: o 40 anni e 3 mesi di contributi per la prestazione anticipata (a cui sommare una finestra mobile di 21 mesi) o 65 anni e 3 mesi per la vecchiaia (a cui aggiungere una finestra mobile di 18 mesi). Però, con la Riforma Fornero, non è più richiesto il requisito di almeno 3 anni di contributi accreditati in ciascuna delle gestoni interessate.

Oltre a questi due istituti, per così dire "tradizionali", la legge di stabilità 2013 (legge numero 228/12) ha introdotto il cumulo dei contributi. Si tratta di un istituto che consente di mantenere le regole di calcolo del sistema misto, tuttavia in questo caso la prestazione sarà erogata solo al compimento dell'età per la vecchiaia (cioè 66 anni e 3 mesi per gli uomini; 63 anni e 9 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato e 64 anni e 9 mesi le autonome). 

Il cumulo in pratica ha gli stessi vantaggi della totalizzazione, in quanto è gratuito, e unisce quelli della ricongiunzione, ossia fonda il calcolo della pensione su di una quota retributiva che può essere più o meno ampia a seconda che l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 fosse superiore o inferiore a 18 anni. Il cumulo permette quindi di arrivare alla quota minima di 20 anni di anzianità sommando le contribuzioni accreditate in gestioni diverse; l'età anagrafica per la prestazione è invece quella fissata dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia e che è pari, in linea generale a 66 anni e 3 mesi per gli uomini. 

L'istituto del cumulo dei contributi tuttavia non è attivabile dai lavoratori iscritti alle casse professionali che quindi dovranno ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione per unificare contributi presenti in piu' gestioni.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati