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Per le imprese un risparmio fino a 8.060 euro l'anno per tre anni per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015.

Kamsin Il bonus occupazione varato dal governo Renzi con l'ultima legge di Stabilità spicca il volo. Secondo le dichiarazioni del presidente dell'Inps Tito Boeri sono oltre 76mila le aziende che hanno fatto richiesta di accesso ai benefici. Un risparmio che può toccare gli 8.060 euro l'anno per tre anni per ciascun lavoratore a condizione che si assuma a tempo indeterminato entro il 2015. Ma per attivarlo le imprese dovranno fare in fretta: i fondi, circa 1,9 miliardi, rischiano di esaurisi prima della fine dell'anno lasciando per strada gli ultimi arrivati.

L'entità del beneficio. Su tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2015, quindi, i datori di lavoro possono usufruire dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Il lavoratore non avrà nessun danno dal punto di vista del calcolo della futura pensione in quanto tutti i contributi gli verranno accreditati figurativamente, l'impresa invece potrà risparmiare fino a 8.060 euro all'anno (il tetto massimo mensile è di 671,66 euro) per i primi tre anni di assunzione: se il rapporto di lavoro quindi non si interrompe prima, alla fine del periodo l'impresa avrà risparmiato fino a 24.180 euro per ogni nuovo assunto nel 2015. Il datore dovrà invece versare i premi e contributi Inail.

I Vincoli e i limiti. Per evitare atteggiamenti poco ortodossi, tipo finti licenziamenti e poi riassunzioni si prevede che il beneficio non possa essere concesso nuovamente allo stesso lavoratore; parimenti sono esclusi dal bonus quei lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione sono stati occupati a tempo indeterminato presso un qualunque altro datore di lavoro. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente (come quelli in materia di stabilizzazione di apprendisti e l'assunzione di disoccupati di lunga durata).

Al bonus, poi, non sono ammesse le imprese che hanno in corso provvedimenti di cassa integrazione a meno che l'assunzione non serva ad avere professionalità diverse. Analogamente non è possibile fruire del bonus quando l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.

I Settori. Del bonus possono usufruire tutti i datori di lavoro privati (imprenditori, associazioni, studi di professionisti, cooperative, partiti politici e sindacati), senza differenziazione geografica e distinzione di settore produttivo (vi rientra anche l'agricoltura). L'agevolazione può essere utilizzata anche per attivare con contratti part-time (sempre a tempo indeterminato) e lavoro ripartito ma non per l'apprendistato e per il lavoro a chiamata. Restano esclusi anche i rapporti domestici (colf e badanti) per i quali sono previsti aliquote contributive già piu' agevoli. 

La compatibilità con gli altri bonus. L'esonero contributivo è cumulabile con le agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori; quella per chi assume persone che fruiscono dell'Aspi; quella prevista per il programma Garanzia giovani.

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Zedde

E' stato approvato un emendamento del relatore al disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione che prevede l'assorbimento del corpo forestale nelle altre forze armate. Via libera anche al riordino della polizia provinciale.

Kamsin I corpi di polizia passeranno da 5 a 4 e dagli accorpamenti-assorbimenti almeno per ora resta fuori la polizia provinciale. E' quanto emerge dalla seduta della commissione Affari costituzionali che ha approvato un emendamento del relatore all'articolo 7 della delega sulla P.A.

L'emendamento depositato da Giogio Pagliari (Pd), relatore al provvedimento, prevede infatti una delega al Governo volta alla "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56".

Nonchè una ulteriore delega che assicuri il "riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonchè con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà".

La conferma è arrivata anche dal ministro Madia che ha parlato a margine della riunione della commissione Affari costituzionali di palazzo madama: "l’attuazione della delega Pa all’esame del Senato farà scendere i corpi di polizia da cinque a quattro, con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento nelle altre forze". L’articolo riformulato per ora esclude dagli accorpamenti-assorbimenti la polizia provinciale, così come avevano chiesto la Ragioneria generale dello Stato e la commissione Bilancio.

Sempre oggi, la conferenza dei capigruppo ha fissato l’approdo in Aula della riforma della Pa nei giorni dal 31 marzo al 2 aprile «ove concluso» l'esame in commissione.

Seguifb

Zedde

Un provvedimento all'esame del Senato intende estendere i benefici previdenziali connessi all'amianto anche ai lavoratori autonomi la cui prestazione lavorativa è stata caratterizzata da attività prevelentemente personale.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge in materia di riforma dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Oltre ai ddl 1645 e 8 già all'esame della Commissione, nella seduta della scorsa settimana la Relatrice Spillabotte (Pd) ha illustrato il recente ddl 1703 che interviene per tutelare i lavoratori dipendenti o autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

L'applicazione concreta della normativa già specificamente prevista per l'amianto ha infatti mostrato diverse lacune per questi lavoratori, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. Partendo da questo quadro, il disegno di legge interviene estendendo i benefici per l'amianto anche ai lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

Nei loro confronti il ddl determina il coefficiente di maggiorazione, attualmente fissato a 1,25 per chi è stato esposto per almeno dieci anni, in modo proporzionale alla durata dell'esposizione (0,125 per ogni anno di esposizione sino ad un massimo di dieci), questo in ragione delle caratteristiche ormai accertate della morbilità determinata dall'esposizione all'amianto.

Tra le altre novità il ddl prevede anche la non applicazione per questi lavoratori, nel calcolo della pensione, dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei loro requisiti anagrafici a meno che ciò comporti un incremento del valore dell'assegno previdenziale.

Il ddl continuerà ad essere esaminato in via congiunta con gli altri ddl in materia di riforma dei benefici previdenziali sull'amianto. Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

seguifb

Zedde

“Alcuni temi prioritari, come l’aumento dell’area della poverta’ e quello della difficolta’ di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, possono trovare un aiuto alla loro soluzione dalla correzione delle regole del sistema pensionistico”. Lo ha dichiarato Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Kamsin “Tra i nuovi poveri – ha spiegato Damiano – ci sono i pensionati a basso reddito, ai quali andrebbero erogati gli 80 euro al mese destinati, per il momento, soltanto ad una parte dei lavoratori dipendenti. Ci sono i lavoratori che hanno perso l’occupazione a 60 anni e debbono aspettare i 67 anni per andare in pensione”.

“Ci sono i dipendenti di fabbriche in ristrutturazione o che chiudono l’attivita’ che, dal 2017, non avranno piu’ la cassaintegrazione in deroga e la mobilita’ e avranno la nuova ASpI che da quel momento avra’ una durata di 18 mesi e non piu di 24. Infine, per quanto riguarda l’occupazione giovanile, introdurre un principio di flessibilita’ nel sistema previdenziale che consenta di andare in pensione a partire dai 62 anni, consentirebbe uno svecchiamento delle aziende ed un ricambio generazionale che aiuterebbe ad aprire le porte all’occupazione giovanile con il potenziamento del turnover” ha concluso Cesare Damiano.

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Zedde

La legge 147/2014 ha consentito ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Con la legge 147/2014 il legislatore è intervenuto, per la sesta volta, in materia di deroghe all'accesso ai trattamenti pensionistici. L'intervento questa volta ha interessato 32.100 lavoratori che hanno potuto mantenere le previgenti regole di pensionamento e, dunque, potranno al termine di una complessa procedura di verifica condotta dall'Inps, andare in pensione prima dei nuovi tempi previsti dalla Riforma del 2011.

I requisiti Oggettivi. Per poter accedere al beneficio gli interessati dovevano produrre un apposita domanda all'Inps o alla Direzione territoriale del Lavoro (cfr: messaggio inps 8881/2014) entro lo scorso 5 gennaio e dovevano identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela. 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I requisiti Soggettivi. Chi ha fatto domanda per i profili di cui alle lettere a-g (con l'eccezione della lettera h) in cui si richiede il perfezionamento di un diritto a pensione dentro la mobilità o nei 12 mesi successivi) può accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. E' importante infatti ricordare che la salvaguardia comporta l'ultrattività delle regole ante-fornero e, pertanto, bisogna guardare a queste regole per comprendere se è possibile o meno fruire del beneficio.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2014 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 entro il 31 Dicembre 2014. Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 4 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2014 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2014.

Le procedure. L'inps in questi giorni sta elaborando la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto che per ciascun profilo di tutela è disponibile un limitato numero di posti. Pertanto non tutti coloro che hanno fatto domanda e hanno tutti i requisiti potrebbero vedersi accolta la propria domanda di accesso.

La graduatoria viene stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (mentre per i soli lavoratori di cui alla lettera e la classifica si effettua in base alla data di maturazione di un diritto a pensione). Qualora la domanda sarà accolta i lavoratori si vedranno recapitare una comunicazione in cui viene indicato il profilo di tutela in cui sono stati inseriti e la prima data di decorrenza utile con l'invito a presentare domanda di pensione entro il mese antecedente.

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Zedde

A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

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