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Attesa la risposta del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla possibilità di ammettere alla depenalizzazione gli assegni pensionistici liquidati con la decurtazione tra il 2013 ed il 2014.

Kamsin Si svolgerà venerdì l'interrogazione in Commissione Lavoro alla Camera presentata dall'Onorevole Prataviera (Ln) al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, riguardante l'estensione ai trattamenti pensionistici con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2015 dell’esclusione dalle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata, prevista dall’articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 (5-04899). Lo si apprende dal calendario dei lavori della Commissione Lavoro della Camera diffuso oggi dal Presidente della Commissione, Cesare Damiano.

Com'è noto la recente legge di stabilità ha provveduto alla cancellazione (seppur solo sino al 31 dicembre 2017) del taglio dell'1-2% degli assegni conseguiti con la massima anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62 anni. Il beneficio, riguarderebbe, tuttavia solo gli assegni aventi decorrenza successiva al 31.12.2014; mentre la penalizzazione resterebbe a vita sugli assegni già liquidati prima del 1° gennaio 2015 (si stima in circa 25mila i pensionati che tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 sono usciti accettando la riduzione, sono soprattutto donne). 

Il testo dell'interrogazione. Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
   l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne;
   la mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire;
   a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento

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Per ottenere l'Aspi in un'unica soluzione non si dovrà più dichiarare all'Inps il reddito presunto derivante dalla nuova attività.

Kamsin Regole piu' agevoli per ottenere la liquidazione dell'Aspi o della Mini-Aspi in unica soluzione. Chi intende ottenere l'erogazione del sussidio in via anticipata per intraprendere un'attività di lavoro autonomo non dovrà comunicare all'Inps il suo reddito presunto ma solo l'inizio dell'attività lavorativa. E' quanto ha stabilito l'Inps con la circolare 62/2015.

La vicenda. Secondo la legge 92/2012, i soggetti titolari di Aspi o mini Aspi possono richiederne il pagamento in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Per l'accesso alla prestazione bisogna inoltrare un'istanza telematica all'Inps entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile Aspi o mini Aspi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Oltre a tale istanza gli interessati devono comunicare all'istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, sia l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa, nell'anno di riferimento.

La novità. Nella circolare n. 62 di ieri l'Inps fa marcia indietro sollevando, in pratica, gli interessati dalla denuncia del reddito presunto. In considerazione del fatto che l'anticipazione non è più funzionale al sostegno di uno stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che, piuttosto, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, l'istituto precisa "che il beneficiario è dispensato dall'effettuare la comunicazione qualora presenti la domanda di anticipazione dell'indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall'inizio dell'attività".

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Ma il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, frena: attenzione a ricalcolare con il contributivo gli assegni già liquidati.

Kamsin Entro l'estate l'Inps formulerà una proposta per tutelare quella fascia di persone tra i 55-65 anni che hanno perso il lavoro e sono ancora lontane dalla pensione. Lo ha spiegato ieri il neo presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a “Otto e Mezzo” (La 7), precisando che nei loro confronti si penserà ad ammortizzatori sociali ad hoc abbinati all'introduzione nell'ordinamento previdenziale pubblico di una maggiore flessibilità in uscita, al prezzo di una decurtazione dell'assegno. Nessun dettaglio in piu', per ora.  

Il professore ricorda anche se "ci si concentra su alcune fasce d'età non costa molto. Sono risorse che si possono trovare risparmiando su altri fronti. Ci può fare un'armonizzazione dei sistemi, ci sono grandi asimmetrie, con un'operazione organica, sfruttando ad esempio la legge di Stabilità, "credo si possano trovare risorse importanti". La strada di far andare prima in pensione persone che accettano pensioni più basse è da sperimentare ma "credo si possa fare anche se potrebbero esserci dei problemi con l’Europa".

Per Boeri, l’Italia del resto è di fronte ad un «problema» sul fronte previdenziale legato alla crisi e agli incrementi della speranza di vita «su cui bisogna riflettere, ed è un limite delle riforme fatte durante il governo Monti». Con la crisi «il mercato del lavoro è peggiorato e gli interventi di politica economica hanno ridotto gli ammortizzatori sociali e allungato l'età della pensione, ci sono state alcune generazioni che si sono trovate in difficoltà e su questi bisogna urgentemente intervenire».

Secondo l'economista resta poi sempre in pista l'ipotesi di intervenire sui trattamenti in essere al di sopra di un determinato importo. Una misura di "eguaglianza sociale", ricorda Boeri, da cui si potrebbero trovare risorse per introdurre proprio maggiore flessibilità. Nessuna indicazione però sulla cifra che potrebbe essere considerata come tetto massimo.

Damiano: Le aperture di Boeri e Poletti confermano la bontà del nostro lavoro in Commissione. 
E’ positivo il fatto che Poletti e Boeri stiano lavorando sulle pensioni: anche noi lo stiamo facendo e abbiamo sollecitato il Governo, in tempi non sospetti, di mettere in agenda l’argomento” lo dichiara Cesare Damiano (Pd), Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Alla Commissione lavoro della Camera – ricorda Damiano – e’ ripresa la discussione sulle proposte di legge sulla flessibilita’ del sistema previdenziale: faremo le audizioni del ministro Poletti, del Presidente dell’INPS Boeri e delle parti sociali. L’ulteriore allungamento di 4 mesi del requisito per accedere alla pensione, che dal 2016 portera’ quella di vecchiaia dei lavoratori a 66 anni e 7 mesi, dimostra quanto sia insostenibile il sistema. L’aggancio all’aspettativa di vita voluto dal Governo Berlusconi, se non viene corretto, ci portera’ in un futuro non lontano ad aziende popolate da settantenni. Con buona pace del ricambio generazionale. L’idea di Boeri, non nuova, – spiega il Presidente – di ‘tosare’ le pensioni in essere liquidate con il retributivo puo’ essere pericolosa se non si affrontano per prima cosa i privilegi di chi ha goduto di contribuzioni piu’ basse e regole piu’ generose di anticipo pensionistico, magari andando in pensione con l’80% della retribuzione e soli 30 anni di contributi. E’ da li’ che bisogna partire se non di vogliono colpire i soliti noti che hanno gia’ dato piu’ del dovuto” conclude l’esponente Pd.

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Con riferimento alla nuova prestazione NASpI (decorrente dal 1° maggio 2015), il Ministero del lavoro, con comunicato del 20 marzo 2015, precisa che i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

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Una decisione della Corte Costituzionale acclara che il termine di decadenza per presentare domanda di accesso alla pensione privilegiata decorre dal momento in cui si manifesta la malattia.

Kamsin La decorrenza dei cinque anni per inoltrare la richiesta di accesso al trattamento previdenziale in caso di malattie contratte per causa di servizio scatta dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 19 marzo 2015, con cui ha dichiarato illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 14 della legge 274/1991, in materia trattamenti pensionistici privilegiati.

Il giudizio, promosso dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, aveva a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 14 per la parte in cui stabiliva che il termine di decadenza quinquennale per fare richiesta della pensione privilegiata per malattie contratte per cause di servizio dovesse essere calcolata a partire dalla cessazione del servizio. Secondo i ricorrenti, infatti, questo criterio sarebbe stato in conflitto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, ponendosi come discriminatorio nei confronti dei lavoratori la cui, malattia, sempre legata allo stato di servizio, si fosse manifestata dopo i cinque anni.

La Consulta ha accettato questa tesi sottolineando come il «requisito imprescindibile affinché possa essere fatta richiesta per la pensione privilegiata è che l'infermità derivi in modo evidente dal servizio. Secondo la Corte, però, «far decorre il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologle a lunga latenza è da ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. È, infatti, irragionevole esigere che la domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità del servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo della richiesta stessa».

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