Notizie

Notizie

La lega nord deposita un'interrogazione al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti circa la possibilità di depenalizzare gli assegni per i lavoratori che, entro il 2014, hanno ottenuto la liquidazione della pensione con la riduzione dell'1-2%.

Kamsin Sulla possibilità di depenalizzare gli assegni dei lavoratori che con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) usciti entro il 31 dicembre 2014 interviene anche la Lega Nord. L'onorevole Prataviera ha depositato la scorsa settimana un'interrogazione a risposta scritta al Ministero del Lavoro circa le intenzioni del Governo di procedere alla depenalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, degli assegni già liquidati.

Il testo dell'interrogazione. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che: l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne. 

La mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire; a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:

se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento.

seguifb

Zedde

E' stata depositata una nuova interrogazione a risposta scritta in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti in merito alla prosecuzione del regime sperimentale donna di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 oltre la sua naturale data di scadenza, fissata per il 31 dicembre 2015. Kamsin Ne' ha dato notizia la stessa onorevole interrogante, la deputata Romina Mura (Pd), nell'atto numero 4-08239 depositato lo scorso 4 Marzo in Commissione.

Il testo dell'interrogazione. Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: i lavoratori espulsi dal mondo del lavoro prima di aver maturato il diritto a una pensione, i cosiddetti esodati, rappresentano oramai una nuova categoria sociale, nata con il deciso allungamento della vita lavorativa disposto dalla riforma Monti-Fornero del 2011; le conseguenze del fenomeno sono pesantissime sia per il presente che per il futuro: per un trentenne di oggi (che già dovrà mettere in conto un vitalizio molto ridotto), interrompere forzatamente il lavoro a cinquant'anni significherà avere un tasso di copertura della pensione rispetto all'ultima retribuzione più basso anche di venti punti percentuali, rispetto a quello che otterrebbe arrivando regolarmente al traguardo.

Iin queste settimane all'interrogante sono giunte notizie preoccupanti circa gli effetti provocati dalla riforma pensionistica introdotta dal Governo Monti che rischia di aggravare, se non di rovinare, la vita di molte famiglie italiane; la legge n. 243 del 2004 cesserà i suoi effetti sperimentali il 31 dicembre del 2015; vi sono numerose lavoratrici donne che compiranno 57 anni pochi giorni dopo quella scadenza e, pertanto, non potranno usufruire del pensionamento anticipato, seppur con il sistema contributivo; per poche settimane — e in molti casi per pochi giorni — molte donne non potranno accedere alla pensione che, stando ai calcoli, dovrà essere posticipata nel 2022; è di tutta evidenza che a 57 anni risulta assai complicato, se non impossibile, per una persona, e in particolare per una lavoratrice donna, trovare una nuova occupazione; per queste persone l'unica alternativa è andare a riposo nel 2026 con una pensione di vecchiaia: questo significa rimanere senza stipendio per ben 11 anni –:

quali provvedimenti intendano adottare per impedire il verificarsi di situazioni che metterebbero moltissime persone e famiglie in una situazione di disagio e povertà; se non ritenga urgente assumere iniziative dirette a prorogare gli effetti della legge n. 243 del 2004 per evitare a tante persone, in particolare a molte donne, una situazione umiliante con imprevedibili effetti dal punto di vista sociale.

seguifb

Zedde

Una norma della legge di stabilità prevede che i titolari di doppia pensione Inps-Inpdap riceveranno le prestazioni il 10 del mese. 800 mila i pensionati interessati dalla misura.

Kamsin Ancora in stand-by la misura introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede lo slittamento del pagamento degli assegni per i pensionati titolari di piu' prestazioni al 10 di ogni mese. L'Inps, con un comunicato diffuso a fine dicembre, ha praticamente congelato temporaneamente "per non creare danno ai pensionati" la novità prevista dal comma 302 dell'articolo unico della legge 190/2014. 

La norma prevede infatti che il pagamento delle pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) per i titolari di piu' trattamenti devono essere pagati il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno successivo se festivo o non bancabile (sabato e domenica), con un unico pagamento nei confronti dei beneficiari.

L'Inps ha indicato che nel corso dell'anno dovrà essere comunque trovata una soluzione per attuare la disposizione che consentirà all'istituto il risparmio delle commissioni bancarie. In attesa dei chiarimenti Inps si ricorda che lo slittamento della data dovrebbe comunque interessare solo i lavoratori con doppia pensione da gestioni diverse (es. Inps-Inpdap), circa 800mila soggetti, mentre per gli iscritti ad un sola gestione, ancorchè titolari di piu' trattamenti, le date di pagamento non dovrebbero subire slittamento alcuno.

Le date di pagamento delle pensioni. L'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle pensioni non comporterà ad ogni modo la modifica delle date di pagamento di pensioni pubbliche e nella gestione ex-enpals per chi è titolare di un unico trattamento. Tali prestazioni continueranno a essere disponibili con la consueta data di valuta:
1) il giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps (pensioni, indennità, ecc.);
2) il giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti (ex-enpals);
3) il giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici (ex-inpdap).

Si ricorda che, nel 2015, le pensioni di importo superiore a 10 euro e fino a 75 euro (anche se l’importo totale è riferito a più pensioni) euro mensili vengono pagate in due rate semestrali anticipate. Le pensioni di importo fino a 10 euro mensili vengono invece pagate con una rata annuale anticipata. In tutti gli altri casi viene disposto il pagamento mensile, a condizione che l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, non sia minore di 3,00 euro. In tale evenienza, gli importi mensili disposti e non pagati vengono accantonati fino al raggiungimento della soglia indicata, e quindi pagati in unica soluzione

seguifb

Zedde

Articolo a cura di Daniele Canova - Patronato Inas

Con la conversione del decreto milleproroghe viene fermato per quest'anno l'aumento dei contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata.

Kamsin Le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o pensionati resta fissata al 27,72% per il 2015. Ne' ha dato conferma ieri la Circolare Inps 58/2015 con la quale l'istituto precisa le novità introdotte dal milleproroghe 2015, (il decreto legge 192/2014), il cd. milleproroghe. Nei prossimi due anni l'aliquota salierà di un punto percentuale all'anno e dal 2018 schizzerà a quota 33,72% (in assenza di un nuovo correttivo). 

Restano invece immutate le aliquote per gli altri collaboratori iscritti alla gestione: quest'anno la loro aliquota sarà pari al 30,72% mentre per gli iscritti in via non esclusiva o pensionati pagano il 23,50%.

Ecco dunque come sono state rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire.

Il contributo da pagare sul minimale per il 2015 è dunque pari a 3.653 euro per gli iscritti in via non esclusiva, 4.310 euro per i professionisti con partita iva e 4.776 euro per i collaboratori e le altre figure assimilate. Il minimale risulta fissato a 15.548 euro. 

seguifb

Zedde

I giudici confermano che il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.

Kamsin Il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile (art. 13 legge 118/1971). Valgono le stesse regole previste per la pensione di inabilità. È quanto ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza della prima sezione penale n. 4674 del 17 dicembre 2014, depositata il 9 marzo 2015.

L'art. 13 riconosce agli invalidi civili, tra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (e sino al 99%), che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, un assegno mensile erogato dall'Inps di 279,75 euro (2015) per tredici mensilità. Ai fini del conseguimento dell'assegno il reddito del richiedente non deve però superare i 4.805,19 euro annui. Il tutto, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' civile (art. 12 legge 118/1971). Il soggetto interessato deve rendere una autocertificazione annuale all'Inps, con cui attesta di non svolgere attività lavorativa. Se tale condizione viene meno, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente. Il problema riguarda la considerazione ai tini del riconoscimento dell'assegno di invalidità de reddito di abitazione.

Nel caso specifico la Corte di appello, dando torto all'lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, conseguentemente, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Secondo la Corte di appello occorre distinguere tra reddito della persona e reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili. La Corte di cassazione ha ricordato il suo orientamento in tema di pensione di inabilità.

Ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 legge 118/1971, rinvia per le condizioni economiche all'art. 26 legge 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Non rileva in senso contrario ai fini assistenziale, la denuncia dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. La Cassazione ha, quindi, applicato lo stesso principio all'assegno mensile di invalidità, che è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegno della pensione di inabilità.

seguifb

Zedde

A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati