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E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 86985 del 9 Gennaio 2015 con il quale viene istituito presso l'inps il fondo di solidarietà di settore per il personale delle aziende di trasporto pubblico. Kamsin Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'.

Le prestazioni. Il Fondo provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 

L'assegno straordinario. Il fondo eroga le prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) nonchè gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Si ricorda che la misura degli assegni straordinari e' determinata dagli accordi stipulati tra le parti firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013, con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.

La fruizione dell'assegno straordinario non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e' fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

La contribuzione previdenziale correlata e' versata dal Fondo all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 1, lettera c), ove ai fini della maturazione della pensione difetti il requisito dell'anzianita' contributiva.

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Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm che disciplina l'assegno di 960 euro annui per i nuovi nati. Il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus bebè, il sostegno economico pari a 960 euro annui per incentivare le nascite e adozioni contenuta nella legge di stabilità 2015. Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm e il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dopo 15 giorni.

Il decreto dà tempo 90 giorni per presentare la domanda all'Inps (90 giorni a partire dalla nascita del figlio), domanda che avrà validità per tutto il triennio in cui opera il bonus (negli anni successivi al primo occorrerà ripresentare all'Inps soltanto l'Isee).

La struttura del bonus. L'assegno è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 al fine d'incentivare nascite e adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Spetta per le nascite e le adozioni avvenute e che si verificheranno dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza di tre requisiti:
residenza in Italia; possesso da parte del nucleo familiare cui appartiene il genitore che ne fa richiesta di un Isee non superiore a 25 mila euro; quando si tratti di cittadini stranieri, possesso del cosiddetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo».

L'importo. La misura dell'assegno dipende dall'Isee della famiglia di appartenenza del genitore che ne fa richiesta. Se l'Isee è inferiore a 7 mila euro l'assegno annuo raddoppia e passa a 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato. Se l'Isee pari o superiore a 7 mila euro (e sino a 25mila) il bonus è di 960 euro per ogni neonato o bambino adottato. Il bonus è erogato mensilmente erogato mensilmente (la rata è di 160 euro nel primo caso e di 80 euro nel secondo. 

L'assegno spetta dal mese di nascita o di adozione del bambino fino al mese in cui spegne la terza candelina, ovvero fino al terzo anno d'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Sull'assegno non si pagano tasse, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo dei genitori che l'intascano.

Domanda entro 90 giorni. L'assegno è corrisposto a domanda, da presentarsi all'Inps. I genitori avranno 90 giorni di tempo per la presentare la domanda per le nascite/adozioni già intervenute e 90 90 giorni dalla nascita/adozione per quelle future. La domanda ha validità triennale (a partire dalla nascita).

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L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

Kamsin Lo stop alla penalizzazione non giova ai lavoratori che la hanno subita sino allo scorso anno. E' quanto sostiene l'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) commentando la novità introdotta dall'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La questione. La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema interamente contributivo (dal 1° gennaio 1996) non vengono comunque interessate dal taglio. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto.

La novità tuttavia non dovrebbe interessare i trattamenti che sono stati già liquidati sino al 31 Dicembre 2014 (anche se si attende il chiarimento definitivo da parte dell'Inps). "La formulazione della norma non ammette - ricorda la Gnecchi - alla possibilità che tali trattamenti siano depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015 come avevamo invece richiesto".

Se tale impostazione sarà confermata la discriminazione è evidente. Si immagini un lavoratore di 58 anni che è andato in pensione con la massima anzianità contributiva il 1° dicembre 2014. Ebbene questi subisce un taglio definitivo e perpetuo del 6%; mentre se lo stesso avesse atteso il 1° gennaio 2015 il taglio non ci sarebbe stato. "La disparità di trattamento è evidente e il rischio - sottolinea la Gnecchi - è quello di attivare nuovi contenziosi".

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Si mette in moto la macchina parlamentare per la revisione della Legge Fornero. Obiettivo introdurre i pensionamento flessibili e raccogliere ulteriori proposte da parte dei gruppi parlamentari.

Kamsin Le aperture della settimana da parte del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e del neo-presidente dell'Inps sulla Riforma Fornero rimetteranno in modo l'iter parlamentare per il ddl sui pensionamenti flessibili. Ne ha dato notizia oggi il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano: "La commissione Lavoro riprendera’ l’esame del disegno di legge 857 sulla flessibilita’ del sistema pensionistico e calendarizzera’ una proposta relativa al pensionamento delle donne” ha indicato Damiano.

“L’obiettivo della commissione – spiega – e’ quello di intervenire nel dibattito in corso con proposte di merito e unitarie, al fine di contribuire a correggere la riforma Fornero. Sono previste audizioni informali con il ministro del Lavoro, il presidente dell’INPS e le parti sociali, anche al fine di confrontarsi con la proposta di CGIL, CISL e UIL sulle pensioni. Rendere piu’ flessibile il sistema previdenziale vuol dire togliere dalla condizione di poverta’ molti cittadini senza lavoro e in attesa per anni della pensione e favorire lo svecchiamento delle aziende, attraverso il turnover, con l’ingresso dei giovani al lavoro”. 

Il disegno di legge in parola come già anticipato nei giorni scorsi da pensionioggi.it prevede la possibilità di uscita a partire da 62 anni di età e 35 anni di contributi con una decurtazione dell'8% sulle anzianità maturate con il sistema retributivo; decurtazione che decresce del 2% per ogni anno di ritardo sino ad azzerarsi a 66 anni di età secondo la tabella allegata al ddl (si veda grafica supra). Dai 66 anni è anche previsto un meccanismo di incremento dell'assegno.

La proposta non è da confondere con la quota 100, una variante anch'essa sostenuta da Damiano ma che attualmente non è stata tradotta in un disegno di legge.

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Zedde

Raggiunti i requisiti per il pensionamento di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

Kamsin L'esercizio dell'opzione donna esclude l'Aspi e la Mini-Aspi. Le lavoratrici che percepiscono l'indennità di disoccupazione e che hanno optato per la liquidazione alla pensione con il sistema di calcolo contributivo perderanno l'assegno Aspi a partire dalla prima data decorrenza utile della prestazione pensionistica. La novità è stata illustrata dall’Inps (circolare Inps 180/2014), sulla base dei chiarimenti forniti dal ministero del lavoro sulle ipotesi di accesso e di decadenza dalle nuove prestazioni introdotte dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012).

Aspi e mini-Aspi si potranno dunque intascare fino all'apertura della prima finestra utile per la decorrenza della pensione, anche se la pensione non viene effettivamente liquidata (ad esempio per un ritardo della presentazione della domanda di pensione, volontà di chi ne ha diritto).

Per non subire un vuoto economico, pertanto, chi ha già optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 per la liquidazione del calcolo contributivo dell'assegno dovrà produrre domanda di pensione entro l'apertura della finestra mobile. In caso contrario le lavoratrici vedranno la cessazione dell'erogazione dell'assegno di disoccupazione.

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A cura di Paolo Ferri, Direttore Patronato Acli

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