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L'Imu non sarà comunque dovuta, per il solo 2014, per quei terreni che erano esenti in virtù del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al Dl 4/2015.

Kamsin Come noto il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha dato il via libera al decreto legge (Dl 4/2015) che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani. Il provvedimento governativo stabilisce, in sintesi, che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e dispone la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015.

Per fare il punto della situazione occorre partire dal dm del 28 novembre 2014 che, in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli, aveva disposto che: 1) sono soggetti al pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi alti tudine pari o inferiore a 280 metri; 2) i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri sono esenti da Imu solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) sono totalmente esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.

Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.

In altri termini per il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli occorre consultare l’elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l’esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall’imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole). 

Il calcolo dell'Imposta. Per i terreni agricoli soggetti all'Imu relativa al 2014, l'imposta va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si rivaluta del 25% e al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Si applicherà, invece, il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso di queste qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.

La data del Pagamento. Infine il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

seguifb

Zedde

Una norma contenuta nella legge di stabilità sopprime quel particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Kamsin Gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico da quest’anno dovranno regolarmente pagare il cosiddetto «bollo auto», mentre fino al 31 dicembre 2014 godevano dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.

L’effetto è causato dall’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva l’esenzione. I veicoli storici potranno da oggi considerarsi esenti dal pagamento del bollo solo quando compiranno il trentesimo anno dalla loro costruzione, visto che la legge di stabilità ha mantenuto in vita l’esenzione per i veicoli ultratrentennali.

La novità, quindi, è destinata a colpire tutti quei veicoli che attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ad esempio i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono soggetti, dal 1° gennaio 2015, al pagamento del tributo.

Secondo la relazione governativa alla legge di stabilità il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla modifica della norma in quanto "questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".

"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.

A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".

Seguifb

Zedde

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento al ddl 1577 che consentirebbe il pensionamento dei ferrovieri a 58 anni e 38 anni di contributi o a 55 anni in caso di perdita del titolo abilitante.

Kamsin "E' necessario riconoscere un anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori ferrovieri". Così una nota dei senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra ricorda che i pentastellati hanno presentato a Gennaio in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) "un emendamento che consente il pensionamento anticipato a 58 anni di età e 38 anni di contributi per i ferrovieri addetti al servizio di macchina e di bordo". 

La nostra proposta - ricordano dal M5S - vuole chiudere la ferita aperta con l'approvazione del Dl 201/2011 riconoscendo la specificità di questo comparto ed allineando l'età per il collocamento a riposo a quella prevista negli altri paesi europei. "E' impensabile, infatti, che gli addetti alla condotta dei treni possano andare in pensione ad oltre 66 anni". 

Il testo dell'emendamento (11.0.10). Art. 11-bis 1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

        3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto''».

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Zedde

"Ora il paese deve occuparsi seriamente di lavoro, di come crearlo e tutelarlo. Questo non vuole dire occuparsi solo di regole, ma significa mettere mano concretamente ai temi della crescita, dello sviluppo, del rilancio dell’economia e soprattutto ad una serie Riforma delle pensioni, capitolo non piu' eludibile.

Kamsin Il tema della crescita e dell’occupazione deve essere alla base di un grande patto tra istituzioni nazionali, locali, parti sociali. Ci sono alcune questioni che possono già leggersi in positivo: il piano Juncker, al di là di alcune sue debolezze, visto che 300 miliardi  da mettere in campo in Europa sono pochi, segna un cambiamento di tendenza. Così come la politica espansiva della Bce di Mario Draghi è di sicuro una nota positiva. Per quanto riguarda l’Italia una riforma importante e urgente da fare è quella del fisco che premi il lavoro. E' quanto ha dichiarato oggi a margine del Consiglio Generale della Cisl di Bergamo, il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan.

 Il sistema fiscale italiano oggi pesa al 93% sulle spalle di pensionati, lavoratori dipendenti e imprese. Non è più possibile continuare in questo modo. Serve fare ripartire i consumi delle famiglie, altrimenti il paese non può tornare a crescere. Ecco perchè riteniamo che il bonus di 80 euro deve essere esteso anche ai pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese ed agli incapienti. Anche la lotta all’evasione fiscale, con strumenti più incisivi sul contrasto d’interesse, può davvero dare più introiti rispetto a quelli previsti dalla legge di stabilità.

Il tema vero è quello della giusta ridistribuzione della ricchezza, anche perchè le  disuguaglianze sono cresciute in maniera esponenziale in questi anni. Ora chi ha di più deve pagare un po’ di più e chi ha di meno deve essere realmente sostenuto. Per questo la Cisl promuoverà nei prossimi mesi una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che riformi il sistema fiscale nel segno dell’ equità e della giustizia sociale. Presenteremo la nostra proposta dettagliata il prossimo 11 febbraio a Roma al nostro Consiglio Generale.

Quanto al tema delle pensioni, è positivo che oggi finalmente il Ministro Poletti abbia convocato il sindacato. Anche sulle pensioni la Cisl presenterà in tale occasione una sua proposta precisa aperta al dibattito nei posti di lavoro e con tutti gli interlocutori. Bisogna fare una controriforma della legge Fornero, ripristinando  la flessibilità in uscita e puntare sul fatto che non tutti i lavori sono uguali. La legge Fornero non è intoccabile”.

Sulla necessità di avviare una iniziativa comune sulle pensioni anche la CGIL è d'accordo. Secondo Vera Lamonica, segreterio confederale della Cgil, è necessario anzitutto “garantire la pensione per i giovani: bisogna correggere il rigido sistema contributivo per dare la certezza che anche i precari, i part-time e gli stagionali alla fine la avranno”. L'altra grande questione è che i lavori non sono tutti uguali. “Non possiamo pensare di avere le persone a 67 anni sulle impalcature o le maestre degli asili nido che a 67 anni giocano con i bambini. Ci sono mestieri che rendono assolutamente poco credibili le soglie di pensionamento messe nella legge”.

Seguifb

Zedde

"I Senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra hanno presentato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) un ordine del giorno (G/1577/5/1) che chiede all'esecutivo l'estensione della salvaguardia in favore dei 1800 lavoratori in congedo al 2011 per assistere familiari con disabilità". Kamsin E' quanto ricorda una nota diffusa dai capigruppo del M5S al Senato. Il documento - si legge nella nota - parte dal presupposto che i posti attribuiti alla salvaguardia appaiono "insufficienti" a garantire la tutela a tutti coloro che ne avrebbero diritto. 

Il Testo dell'Odg presentato dai Senatori del M5S

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

seguifb

Zedde

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