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Chi ha ricevuto conferma dall'Inps di poter accedere alla salvaguardia deve presentare domanda di pensione entro la data di decorrenza indicata dall'Inps.

Kamsin Non presentare domanda di pensione dopo aver ricevuto la certificazione di poter fruire della salvaguardia espone al rischio di perdere il diritto al beneficio di ottenere la pensione con le vecchie regole pensionistiche. E' quanto ha indicato il messaggio inps 9305/2014 con riferimento a quei lavoratori che hanno avuto il via libera definitivo dall'Inps ad andare in pensione con le regole ante-fornero.

"I soggetti in possesso della lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta”.

La vicenda. La questione era nata da diverse interrogazioni poste agli uffici territoriali dell'Inps volte a comprendere se, dopo la ricezione della certificazione, fosse possibile ritardare la presentazione della domanda di pensione anche di diversi mesi al fine di conseguire un assegno piu' elevato. Secondo l’Inps, invece , il lavoratore che non rispetta la prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia si assume il rischio di non avere poi diritto a pensione sulla base dei requisiti previsti per i salvaguardati.

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Zedde

I medici che accertano la morte di un pensionato devono darne notizia all'Inps entro 48 ore dalla data del decesso pena una sanzione fino a 300 euro.

Kasmin L'Inps avvia una nuova stretta contro una forma di truffa particolarmente macabra, quella attuata da coloro che nascondono la morte di un familiare per continuare a percepire la pensione. Grazie alle nuove disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), che stanno per entrare in vigore, i margini di azione per i furbi si riducono notevolmente.

L'istututo ha pubblicato, infatti, la scorsa settimana la Circolare 33/2015 con la quale ricorda che i medici che accertano la morte di un pensionato devono darne comunicazione all'Inps entro 48 ore, pena una sanzione tra i 100 e i 300 euro. In particolare, per i medici necroscopi c'è l'obbligo di invio telematico all'Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento con le stesse modalità per la trasmissione delle certificazioni di malattia online.

Dalla data del decesso, le prestazioni in denaro già erogate al pensionato da parte dell’INPS si intendono corrisposte con riserva, ai fini della verifica del diritto.

Gli Uffici pagatori (Banche e Poste), sui cui conti correnti tali somme sono accreditate, sono tenuti: 1) a restituire prontamente all’Istituto le somme corrisposte con riserva, nel caso in cui si accertasse che il beneficiario non ne avesse avuto diritto; 2) a fornire all’INPS le generalità del soggetto che ha disposto di tali somme, in caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la restituzione.

La normativa è volta a correggere il ritardo dell'anagrafe nella comunicazione del decesso, ritardo che poteva arrivare anche ad alcune settimane, permettendo agli interessati di percepire comunque una o due rate di pensione non dovuta.

Al di là dell'aspetto penale, il fenomeno  sebbene ridotto negli ultimi anni, comporta una perdita per l'Inps di alcuni milioni l'anno, somme che dovrebbero essere gradualmente recuperate grazie alle nuove procedure. 

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Zedde

La soppressione delle collaborazioni coordinate e continuative potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità di utilizzare la contribuzione accreditata dagli iscritti nella gestione separata ai fini pensionistici.

Kamsin Il Consiglio dei Ministri del prossimo 20 Febbraio ha in programma di abrogare, probabilmente dal 1° gennaio 2016, la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, il cui utilizzo improprio ha spesso provocato situazioni di precarietà che il Governo si propone di superare. Il venir meno di questa forma contrattuale avrà indubbie ripercussioni sul sistema pensionistico in generale e, soprattutto, su quello individuale degli iscritti nella gestione separata dell'Inps. Dai dati forniti dall'Inps per l'anno 2013 emerge che, su un totale di 1.239.198 iscritti alla gestione, i collaboratori a progetto sono 302.834. La soppressione della casistica potrebbe avere, quindi, conseguenze per la gestione in generale che perderà un pesante apporto contributivo annuo.

Non solo. L'abolizione di questa figura contrattuale avrà riflessi anche sugli stessi lavoratori le cui posizioni previdenziali rischiano di essere trasferite presso il Fpld, in quanto diventano titolari di un rapporto di lavoro subordinato; se così sarà la conseguenza è che questi lavoratori avranno maggiori difficoltà nella valorizzazione della contribuzione accumulata nella gestione separata accreditata sino al trasferimento.

La contribuzione della gestione separata non può, infatti, essere unificata alla contribuzione versata in altre gestioni dell'Ago, o nelle gestioni sostitutive, se non in base a specifiche disposizioni normative, fra cui rileva la disposizione introdotta dalla legge 228/2012, che dal 1° gennaio 2013 consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione che può, però, essere, però, esclusivamente di vecchiaia, di inabilità assoluta ed ai superstiti.

Viceversa, gli iscritti alla gestione separata, in possesso di contribuzione in altri fondi precedente il 1° gennaio 1996, possono ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996 esercitare la facoltà di computare detta anzianità contributiva nella gestione accedendo al pensionamento di vecchiaia e anticipata, in base alle disposizioni previste per i soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

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Zedde

Per quanto riguarda, invece, i riflessi sulla gestione separata, è opportuno evidenziare che l'obbligo di iscrizione interessa diverse tipologie di lavoro autonomo, talvolta solo dopo il superamento di determinate soglie reddituali: • i liberi professionisti, per i quali nonèprevistaunaspecificacassa previdenziale;
• i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto o di ridotte dimensioni; • i venditori a domicilio, ex articolo 36 della legge 426/71; • gli spedizionieri doganali non dipendenti; • gli assegni di ricerca.. • i beneficiari diborse di studioper la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; • i lavoratori autonomi occasionali; • gli associati in partecipazione; • i medici con contratto di formazione specialistica; • i prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher).

L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto. L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

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Zedde

A cura del Patronato Acli

Renzi promette un dietrofront in occasione del Cdm del 20 Febbraio. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota che resterebbe bloccata al 27% per il 2015 invece di salire al 30% e via via la 33% nel 2018. Novità in arrivo anche con i decreti attuativi del jobs act: stop dal 2016 i co.co.pro. e i contratti a termine non potranno durare più di due anni, contro i 3 attuali.  

Kamsin Ancora pochi giorni prima di conoscere le intenzioni del Governo sul regime dei minimi delle partite Iva. Con un tweet ieri il premier Matteo Renzi ha tranquillizzato i professionisti penalizzati dalla legge di stabilità: il Consiglio dei ministri del 20 febbraio rimedierà a quello che lo stesso presidente del Consiglio ha definito il «più clamoroso autogol» del governo, cioè la stangata fiscale e contributiva ai danni delle partite Iva, soprattutto nel caso dei giovani professionisti free lance. In realtà la stangata contributiva non è opera diretta del Governo in quanto l'aumento era stato già programmato prima della legge di stabilità ma all'esecutivo va la responsabilità di non aver messo un argine all'aumento (l'aliquota è passata in un sol colpo da dal 27 al 30%).

I nuovi minimi. La correzione annunciata da Renzi riguarderà la norma della legge di stabilità che ha innalzato dal 5% al 15% l'aliquota forfettaria per le partite Iva introducendo soglie diverse di ricavi (da 15 mila dei professionisti a 40 mila euro dei commercianti) per accedere al regime agevolato (prima c'era una soglia unica di 30 mila euro). L'intervento prospettato è di modificare la soglia dei 15 mila euro prevista peri professionisti portandola almeno a 20 mila euro, avendo verificato che in molti denunciano ricavi tra i 15 e i 20 mila euro l'anno.

Si allarga così la platea dei beneficiari. Ma non basta. Si sta valutando anche l'ipotesi di ridurre l'aliquota al 10 contro il 15% disposta con la legge di stabilità. E, in questo caso, la modifica andrebbe a beneficio di tutte le partite Iva ammesse alla tassazione agevolata. Il nodo da sciogliere riguarda l'entrata in vigore delle modifiche, che potrebbero partire da gennaio 2016 perché il Tesoro vorrebbe evitare un cambio di aliquote in corso d'anno. In questo caso, nel Mileproroghe verrebbe prorogato per il 2015 il vecchio regime del 5% con la libertà di optare per quello previsto dalla legge di stabilità se ritenuto più favorevole. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota del 27% anche il 2015 invece di salire al 30%

I nuovi contratti. Cambio di passo anche per i contratti "flessibili" con i nuovi decreti del jobs act. Cambierà il regime per i co.co.co, che saranno meno convenienti dei nuovi contratti a tutele crescenti, mentre si va verso un superamento per i collaboratori a progetto (i co.co.pro.), che dovrebbero scomparire da gennaio 2016. Potrebbero sparire anche i contratti di associazione in partecipazione usati soprattutto nel commercio per mascherare come soci i lavoratori dipendenti. Qualche problema in più per i "lavori a chiamata", molto usati nei settori del commercio e della ristorazione.

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Zedde

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