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L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.

Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.

Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!

Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.

L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

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Saranno completate nell'anno 2015, le proroghe a 24 mesi di Cigs dei programmi di crisi per cessazione di attività (articolo 1, comma 110 legge 190/2014). E' quanto ha comunicato il Ministero del Lavoro con la Circolare numero 1 del 22 Gennaio 2015. Via Veneto ha precisato che procederà all'istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe del trattamento di cigs che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 per cessazione di attività, per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi.

Il Ministero ha precisato che si procederà nell'esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste in complessivi 60 milioni di euro, e che le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe di crisi aziendale per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non potranno essere prese in esame.

Seguifb

Zedde

In dirittura d'arrivo anche il decreto che riforma la cassa integrazione. Tra le novità attese c'è anche il superamento della cassa a zero ore ad eccezione delle riconversioni industriali.

Kamsin Il governo chiuderà il secondo capitolo del jobs Act il prossimo 20 Febbraio. Dopo i due provvedimenti approvati a dicembre che introducono da un lato il contratto di lavoro a tutele crescenti e la modifica dell'articolo 18 e, dall'altro lato, per chi perde il lavoro, altri due decreti stanno per vedere il disco verde nel Cdm di fine mese. I provvedimenti riguarderanno la riforma delle tipologie contrattuali che sarà inserita nei cosiddetto testo unico semplificato e la riforma degli ammortizzatori sociali, in particolare la cassa integrazione.

Dal primo decreto attuativo si attende l'abolizione dei contratti parasubordinati: "O si è lavoratori dipendenti o si è lavoratori autonomi, questa è la distinzione fondamentale spiega Filippo Taddei, responsabile economia del Pd. E il lavoro dipendente potrà essere svolto con il contratto a tutele crescenti o con il contratto a termine. II primo più conveniente del secondo, il secondo mantenuto per particolari esigenze". Sul punto il decreto potrebbe fissare in 24 mesi la durata massima del contratto a termine contro i 36 attuali, ma in compenso alzerebbe dal 20 al 30% il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e a termine. Sulla causale resta confermata la norma attuale che la ha tolta.

Dovrebbero sparire quindi i co.co.co e co.co.pro ed essere introdotte specifiche tutele per i lavoratori autonomi con partita iva "genuina". Secondo Taddei chi lavora con partita Iva ma ha un unico committente o professionisti a inizio carriera legati, per esempio, a una sola committenza o a un solo progetto di lavoro dovrà avere "un plafond di tutele per esempio in caso di ritardo nei pagamenti dell'unico committente, malattie o maternità". Se, per esempio, "un programmatore ottiene una commessa di sei mesi e per un mese si ammala vogliamo aiutarlo a non perdere il lavoro". Tutele analoghe a quelle per la malattia sono allo studio per la maternità.
 
L'altro decreto dovrebbe riguardare la cassa integrazione. La formula che si intende adottare è "più la usi più paghi". Una sorta di clausola bonus/malus per le aziende che fanno maggior ricorso alla Cig. Secondo Taddei se si aumentano i contributi a carico delle aziende che ne fanno maggior uso si potrebbe innestare un circolo virtuoso limitando "in futuro gli abusi nell'interesse degli onesti». Tra le novità attese c'è anche il superamento della cassa a zero ore ad eccezione delle riconversioni industriali.

Seguifb

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L'applicazione della speranza di vita determina, per le lavoratrici che accedono al regime sperimentale, una ulteriore riduzione dei termini.

Kamsin Alcune lettrici ci scrivono per segnalare una presunta imprecisione nella tabella allegata all'articolo pubblicato sabato scorso su PensioniOggi.it per quanto riguarda il mancato conteggio della speranza di vita. Per spiegare meglio occorre fare una premessa ricapitolando la situazione attuale. Le Circolari 35 e 37 del 14 Marzo 2012 dell'Inps hanno, come noto, messo tre punti nero su bianco:

1) che le finestre mobili (12/18 mesi) continuano ad essere applicate a queste lavoratrici come accadeva sino al 31.12.2011 (si veda Circolare Inps 53/2011);

2) che il requisito anagrafico è soggetto alla speranza di vita (quindi dal 1° gennaio 2013 l'età necessaria diventa 57 anni e 3 mesi e 58 anni e 3 mesi per le autonome);

3) che la decorrenza del trattamento pensionistico si verifichi entro il 31 dicembre 2015. E quindi i requisiti anagrafici e contributivi in parola devono essere raggiunti entro il 30 Novembre 2014 (se dipendenti del privato), 30 Dicembre 2014 (se nel pubblico impiego), e 31 Maggio 2014 (se autonome). 

La richiesta prioritaria che viene rivolta al Ministero del Lavoro e all'Inps è volta ad ottenere la rimozione della condizione prevista dal punto 3). Ebbene se così fosse alle lavoratrici in parola sarebbe possibile raggiungere i requisiti (cioè 57 anni e 3 mesi) entro il 31 dicembre 2015 fermo restando però l'applicazione delle finestre mobili e, appunto, la speranza di vita. Quindi se prendessimo l'ultima lavoratrice che sarebbe ammessa al regime, cioè colei che matura questi requisiti proprio l'ultimo giorno utile, il 31 Dicembre 2015, la pensione avrebbe decorrenza dal 1° gennaio 2017 (o 1° luglio 2017 se autonoma; 1° settembre 2016 se nel comparto scuola). Ed è ciò che si vuole evidenziare nella tabella seguente.

E' chiaro che, qualora le richieste si spingessero sino a chiedere l'annullamento anche dei punti 1 e 2) - come ci scrivono alcune lavoratrici - , cioè l'applicazione della stima di vita e delle finestre mobili, il risultato sarebbe diverso. Non ci sono dubbi. In tal caso, sempre fotografando la situazione al 31 dicembre 2015, alla lavoratrice di cui all'esempio sopra sarebbero sufficienti solo 57 anni di età e la pensione decorrerebbe dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

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Tra gli emendamenti, non concordati però con l'esecutivo, che saranno discussi in Commissione c'è la staffetta generazionale e la possibilità di concedere un'uscita anticipata a 58 anni per i macchinisti delle ferrovie dello Stato (proposta del M5S). 

Kamsin La riforma della Pubblica Amministrazione da mercoledì 11 febbraio riprenderà il suo cammino. Il disegno di legge delega è all'esame della Commissione Affari Costituzionali al Senato ormai da quest'estate e ora l'obiettivo è cominciare con il voto.  Il provvedimento tocca punti caldi, soprattutto dopo gli ultimi emendamenti nelle proposte di modifica firmate dal relatore, Giorgio Pagliari (Pd),  in accordo con l'esecutivo.

In primo luogo ci sono i licenziamenti. Si facilita l'azione disciplinare, che come sanzione più grave prevede proprio il licenziamento. Ma alle spalle di questo diventa cruciale il sistema di valutazione, sia per punire sia per premiare. Un altro punto sarà la riorganizzazione dell'accertamento medico  legale, in altre parole come accertare malattia e altri problemi legati alle assenze. Tutto dovrebbe essere attribuito all'Inps, che già è titolare assoluto nel campo privato.

Ci sono poi novità sui dirigenti che non prenderanno più "scatti" automatici di carriera,ma solo per merito. La questione è piuttosto complicata e fa distinzione tra la proposta di "rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione" con «l'esclusiva imputabilità" ai dirigenti delle «responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale». Che tradotto significherebbe che al dirigente pubblico non si può imputare una "mala gestione" se gli è stata imposta da un dirigente politico, ma va nei guai se ha male amministrato la gestione ordinaria.

Da segnalare anche l'intervento sulle partecipate: si chiede "efficienza, efficacia ed economicità", con una "ridefinizione" dei "limiti" per «la costituzione e il mantenimento di partecipazioni" pubbliche. E poi, le camere di Commercio: niente più annullamento del diritto camerale (ci si ferma a una riduzione del 50%) ma le camere dovranno dimezzarsi sul territorio nazionale. E poi, si ritorna sull'antico contesto della cittadinanza digitale. Si intitola così l'articolo uno del ddl, come modificato da Pagliari. Tra i principi volti a informatizzare la Pa ce ne è uno che sembra radicale, stabilendo che tutti i presidi dello Stato, incluse le scuole, non saranno più sconnesse, prive di un collegamento al web.

Resta fermo l'altro punto cardine del provvedimento, la promozione del part-time. Le amministrazioni, recita l'articolo 11 del provvedimento, dovranno adottare misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working. Resta, però, tutto da decifrare gli effetti sull'assegno previdenziale di questi periodi di lavoro flessibile: il rischio è che tali periodi - coperti da minori contributi - abbiano un'influenza negativa sull'importo del trattamento pensionistico che sarà conseguito.

Tra gli emendamenti, non concordati con l'esecutivo, che saranno discussi in Commissione ricordiamo che c'è quello sulla staffetta generazionale e la possibilità di concedere un'uscita anticipata a 58 anni per i macchinisti delle ferrovie dello Stato (proposta del M5S). 

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