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Poletti ha indicato di voler avviare una riflessione sulla Riforma Fornero. Nel mirino soprattutto la necessità di introdurre degli strumenti flessibili di accompagnamento al pensionamento.

Kamsin Una riflessione sulla Riforma Fornero dopo il Jobs Act. E' questa l'unica promessa del Governo, per voce del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, fatta alle parti sociali questa settimana. Con l'obiettivo di smussare le principali storture del Dl 201/2011, in primis quello di consentire un anticipo dell'età pensionabile per quei lavoratori che sono rimasti senza lavoro, senza indennità di disoccupazione e con il traguardo della pensione ancora molto lontano.

Il Governo non ha stabilito nessuna direzione precisa ma "la questione è posta", ha sottolineato il ministro del Lavoro ricordando che va affrontato soprattutto il problema di quanti hanno perso il lavoro, stanno per finire la copertura degli ammortizzatoti sociali, ma ancora non hanno maturato i diritti per andare in pensione. Subito dopo aver varato i decreti attuativi del Jobs Act (il limite è quello del 20 febbraio per i primi due decreti, gli altri saranno adottati entro la primavera) l'attenzione del governo si punterà dunque su quello che Poletti definisce «lo strumento flessibile» per uscire dalla trappola della legge Fornero. Ma sino ad allora non ci sarà alcuna novità garantisce Poletti.

Le ipotesi. Sul tavolo ce ne sono molte, forse troppe. Si va dall'opzione contributiva, al prestito pensionistico, alla staffetta generazionale (il lavoratore più anziano avrebbe un contratto part-time ma gli stessi contributi), all'introduzione della quota 100.

Nel primo caso si estenderebbe a tutti l'opzione valida per le donne valida a fine anno: probabilmente sarà rivisto il requisito anagrafico (che potrebbe passare da 57 anni e 3 mesi a 62 anni e 3 mesi e 35 di contributi) ma con il ricalcolo dell'assegno con il sistema interamente contributivo.

Poi ci sono le proposte del Pd (sostenute, anche se con qualche variante dagli gruppi politici di opposizione): quella dei pensionamenti flessibili con 62 anni e 35 di contributi e penalizzazione (per esempio del 2%) sulla quota di pensione calcolata con il retributivo per ogni anno di anticipo; e la quota 100, un'uscita anticipata per chi raggiunge il valore 100 determinato dalla somma di anzianità contributiva ed anagrafica abbinando un'anzianità contributiva minima di 35 anni e anagrafica minima di 60 anni (costo da 2,5 miliardi nel 2015 fino a 11,4 nel 2030). 

Da menzionare anche il cd. «prestito previdenziale» su cui aveva lavorato anche il predecessore di Poletti, Enrico Giovannini. Lo strumento concede al lavoratore la possibilità di percepire un assegno temporaneo fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia con successiva restituzione da parte del pensionato della somma complessivamente anticipata tramite micro-prelievi sull'assegno Inps. Il costo varia a secondo delle variabili proposte, a partire dalla durata dell'eventuale fase di sperimentazione ma le simulazioni realizzate dal ministero del lavoro rivelano che il «prestito previdenziale» rappresenta la soluzione di flessibilità in uscita meno onerosa in assoluto per le finanze pubbliche.

L'importo dell'assegno anticipato sarebbe di 760-800 euro (1,7 volte l'assegno sociale). L'indennità verrebbe corrisposta a coloro a cui mancano pochi anni alla maturazione del diritto a pensione con le regole Fornero, che non sarebbero ritoccate.

Qualche giorno fa il consigliere economico di Renzi, Gutgeld, spiegava in una intervista che con il nostro sistema, «ormai contributivo, se pensiono anticipatamente un lavoratore con un trattamento inferiore a quello che gli spetterebbe, sto solo anticipando una spesa che recupererò dopo, con un rimborso a rate». In sostanza, la Ue non dovrebbe fare obiezioni ad una eventuale modifica della Legge Fornero del 2011.

Sindacati sul piede di guerra. Scettici i sindacati che chiedono fatti e non parole. "E' da mesi - ricorda una nota della Cgil - che si parla di cambiare la legge Fornero ma non ci sono progetti concreti: solo fumo e niente arrosto. Non c'è un progetto ufficiale del governo, è disarmante. Tutto questo la dice lunga sulla volontà di metter mano al capitolo pensioni mentre i lavoratori sono stremati ed esausti". Cgil, Cisl e Uil hanno comunque avviato una piattaforma per un confronto unitario che parte dalla richiesta del ripristino delle quote e della pensione con 40, massimo 41 anni, di contributi sia per uomini e donne.

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Potranno continuare a fruire dell'incentivo per l'assunzione di disoccupati di lungo periodo previsto dalla legge 407/1990 solo i datori che hanno inserito in azienda questa tipologia di lavoratori entro il 31 dicembre 2014.

Kamsin Stop al bonus contributivo previsto dalla legge 407/1990 in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La novità è contenuta dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 121, della legge 190/2014) per spostare le risorse sul nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate nel 2015. L'agevolazione potrà essere mantenuta, però, come ha indicato l'Inps con la Circolare 17/2015, solo in favore dei datori che hanno assunto nel 2014, fino alla scadenza dell'arco temporale agevolato, al termine dei 36 mesi dalla data di assunzione.

L'incentivo. L'articolo 8 della legge 407/1990 prevedeva nei confronti dei datori che assumevano alle loro dipendenze, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati che si trovavano in tale stato da almeno 24 mesi, uno sgravio contributivo del 50% per un periodo di 36 mesi (lo sgravio arrivava al 100% se le assunzioni venivano effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia ovvero da imprese artigiane ovunque localizzate).

Per poter accedere ai benefici contributivi della legge 407/90 bisognava rispettare alcune regole, introdotte dalla legge 92/2012 e specificate nella circolare Inps 137/2012: in particolare, l'assunzione non doveva realizzare una sostituzione di personale licenziato, nelle ipotesi dei recessi intimati «per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale». L'Inps aveva chiarito che la «sostituzione» dei lavoratori licenziati ricorreva quando si assumeva un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati avessero un diritto di precedenza alla riassunzione. Per aver diritto all'incentivo, infatti, l'assunzione non doveva violare il diritto di precedenza.

L'incentivo spettava invece nel caso in cui il posto di lavoro fosse stato preventivamente offerto ai lavoratori licenziati e questi avessero rifiutato. L'unica deroga riguardava le assunzioni agevolate riferite a soggetti disabili, collocati in base alla legge 68/1999. Per godere dell'incentivo, i datori di lavoro dovevano anche accertare che il lavoratore possedesse il requisito di anzianità dei 24 mesi come disoccupato. Infatti, le sedi Inps, per verificare la spettanza dei bonus  legati allo stato e alla durata della disoccupazione, si attengono agli accertamenti dei centri per l'Impiego.

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Pronta una interrogazione parlamentare promossa da alcuni deputati del Pd al Ministro del Lavoro per comprendere le motivazioni del rigetto delle domande di accesso alla sesta salvaguardia da parte della DTL di Milano.

Kamsin Sarà protocollata nei prossimi giorni l'interrogazione in Commissione al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, promossa dai deputati Cinzia Fontana e Maria Luisa Gnecchi (Pd) relativa al rigetto delle domande di ammissione alla sesta salvaguardia da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano. Ne ha dato notizia, ieri, la sede regionale del Pd. Il problema riguarderebbe quei lavoratori che, in quanto percettori dell'indennità di mobilità, si sono visti respingere dalla DTL le domande di ammissione alla salvaguardia. 

L'interrogazione. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere, premesso che:
La legge n. 147/2014, recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (cosiddetta "sesta salvaguardia"), prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nello stesso riportate, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 147/2014 prolunga di un anno il termine entro il quale debbano esser perfezionati i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico da parte di categorie di lavoratori già previsti nei precedenti provvedimenti di salvaguardia, confermando di fatto i criteri e le procedure ivi disciplinati;
La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di Milano, in contrasto con il dettato e lo spirito della legge istitutiva della legge n. 147/2014 e difformemente da altre DTL presenti sul territorio nazionale, ha deciso di considerare non riconducibili ai criteri di ammissibilità alla "sesta salvaguardia" i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto “in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, inviando a questi ex lavoratori, che hanno presentato domanda di ammissione secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 147/2014, un "preavviso di diniego" alle domande da essi formulate;
le domande presentate con riferimento ai precedenti provvedimenti di salvaguardia, riconducibili a pari posizioni e pari requisiti di quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 147/2014, sono state regolarmente accolte, anche dalla stessa DTL di Milano;
se codesto Ministero non ritenga necessario intervenire con la massima urgenza per dare indicazioni precise e chiare alla DTL di Milano, al fine di superare una situazione di esclusione e di profonda iniquità nei confronti dei lavoratori rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 147/2014, e considerato che altre DTL hanno già deciso l’accoglimento delle istanze presentate per “pari posizioni”.

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Caf contrari alla decisione di Tiziano Treu di non riconoscere la compensazione dei corrispettivi dovuti a seguito dell'introduzione del nuovo modello Isee.

Kamsin Doccia freddissima per i Caf. I centri di assistenza fiscale dovranno continuare a presentare buon viso a cattivo gioco e assorbire il colpo inferto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono, infatti, risultati del tutto infruttuosi i tavoli di dialogo tra i rappresentanti dei Centri e le figure dell'Inps. Tavoli sorti per presentare la richiesta di una compensazione dei corrispettivi dovuti ai Caf a seguito dell'introduzione (dal gennaio 2015) del nuovo modello Isee.

La motivazione della richiesta risiede nella manifesta complessità e nell'elevata esposizione al rischio sanzioni a cui sono sottoposti i centri fiscali al momento della compilazione e invio della documentazione necessaria per ottenere il valore Isee di ogni cittadino richiedente. Come detto dopo una prima parziale apertura (o per lo meno la «non indisponibilità» a discutere della possibilità di richiedere agli utenti un modico compenso), tutto è rimasto invariato.

 Non sarà possibile, quindi, ottenere per i Caf alcun contributo riequilibrativo dopo che era già stata cassata l'approvazione, da parte dell'Inps, di un aumento del 50% delle spettanze. La prima richiesta dei rappresentanti dei Caf fu, infatti, quella di richiedere un adeguamento  «a monte»  dei compensi (quindi direttamente all'Ente di previdenza), col solo scopo di far fronte alle difficoltà sorte con la presentazione del Nuovo Isee. Il «riccometro» di nuova generazione, nascendo con la missione manifesta di porre finalmente un freno alla serie sterminata di dichiarazioni mendaci, presenta maglie di compilazione particolarmente stringenti: «È assolutamente imprescindibile intervenire per ottenere una vera giustizia sociale; però, bisogna ammettere che la maggiore complessità dei nuovi modelli abbisogna di una rimodulazione e che cozza incredibilmente con la campagna incentrata sulla semplicità dell'innovativo Isee, portata avanti dal governo attraverso spot televisivi e manifesti» avverte il Presidente Cnai, Orazio Di Renzo.

Eccola allora la riforma fiscale che mira a intrappolare i furbi che indebitamente ottengono benefici e delle agevolazioni previste dallo stato per le categorie sociali più bisognose. Si prospettano così tempi duri per coloro che, per esempio, come genitore naturale non coniugato, col solo obiettivo di guadagnare un Isee inferiore per il proprio figlio (ottenendo quindi tariffe vantaggiose per l'accesso agli asili nido) dichiarino la residenza, fittizia, in un'abitazione diversa da quella reale.

L'altra faccia della medaglia della riforma fiscale appena introdotta, però è rappresentata dal fatto che sono considerevolmente aumentate le tipologie reddituali ammesse. Infatti la nuova DSU (Dichiarazione Unica Sostitutiva, indispensabile per ottenere l'Indicatore della situazione economica equivalente) è modificata in tal modo da cessare buona parte delle proprie caratteristiche di autocertificazione, aumentando di conseguenza il carico di lavoro per i centri che forniscono un aiuto nella compilazione. A ciò si aggiunga un ulteriore fattore di complessità: la Dichiarazione, ormai, abbraccia tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta; così come la totalità dei redditi esenti e dei redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività immobiliari. L'indisponibilità immediata dell'Inps all'aumento, si è sommata anche al rifiuto del cosiddetto «Piano B» dei Caf: l'opzione di richiedere direttamente agli utenti un esiguo (ipotizzato tra i 5 e i 10 euro) compenso per l'assistenza ottenuta nella compilazione dei moduli. Invece la situazione rimane così invariata. Per i centri sono aumentati gli oneri e i rischi, ma spettanze e sanzioni rimangono impietosamente le stesse: per esempio i centri che dovessero richiedere qualsiasi onorario continueranno a essere sanzionati con una penale di 300 euro e, in caso di reiterazione, con l'annullamento automatico della convenzione per il centro incriminato.

La firma del 22 gennaio 2015 certifica così la decisione (unilaterale) da parte del commissario straordinario dell'Inps Tiziano Treu, di presentare la convenzione valevole per il 2015 come fotocopia degli anni precedenti. «Firma a cui si è giunti comunque con colpevole ritardo visto che la precedente convenzione ha avuto il suo termine naturale lo scorso 31 dicembre, mentre il tanto decantato Nuovo Isee avrebbe dovuto trovare i suoi natali nel giugno dello scorso anno», ricorda il presidente Cnai Di Renzo. In realtà, la convenzione appena sottoscritta, prevede in linea teorica una sua rivalutazione semestrale, per procedere eventualmente in un aumento delle spettanze. «Però almeno per questi sei mesi i centri di assistenza si troveranno in una situazione di fuoco incrociato: da un lato l'utenza che giustamente esige un servizio tanto importante e dall'altra l'ente di previdenza, che sembra ignorare le esigenze dei fornitori di assistenza fiscale, presentandosi nella sua veste punitiva e tutt'altro che conciliante», continua il presidente Di Renzo. «Si rimane sempre tristemente sorpresi nell'apprendere che a fronte di un maggior carico di lavoro, tempo e risorse, non trovi soddisfazione neppure la minima richiesta di chi materialmente ha a che fare con la realtà dell'utenza. Bisogna ricordare che ogni responsabilità della compilazione ricade sul singolo centro di assistenza fiscale», conclude il presidente Di Renzo.

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Zedde

A cura della Cnai

La legge 147/2014 restringe i requisiti per accedere alla seconda salvaguardia per i lavoratori in mobilità: il rapporto di lavoro deve cessare entro il 30 dicembre 2016.

Kamsin Come noto un passaggio della legge 147/2014 ha recuperato 20 mila posizioni nell'ambito dei lavoratori nel profilo "mobilità" destinatari della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012) "in considerazione del loro limitato utilizzo". L'intervento ha finanziato in pratica oltre la metà dei 32.100 posti assegnati con la sesta salvaguardia.

Nel far questo la legge 147/2014 ha, tuttavia mutato, con una stretta, le condizioni di accesso alla seconda salvaguardia per il profilo in parola inserendo una specifica data entro cui il rapporto di lavoro deve cessare (31 dicembre 2014 o 30 dicembre 2016), vincolo che in origine era escluso.

La Formulazione originaria. Nella formulazione originaria del Dl 95/2012 la salvaguardia poteva essere concessa a 40mila lavoratori per i quali le imprese avessero stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultassero cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità; era richiesta, inoltre, la condizione che essi maturassero i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La modifica. Per effetto della modifica operata sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 dalla legge 147/2014 la salvaguardia potrà essere concessa, nei limiti ora di 20mila unità (rispetto ai 40mila originari), ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) Lavoratori che siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (cioè 21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs -  entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero;

b) lavoratori che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.

In entrambi i casi resta fermo che i lavoratori devono perfezionare i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991.

La legge ha, pertanto, precisato le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione. Se la disciplina originaria richiedeva, genericamente, solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità a nulla rilevando il termine del rapporto di lavoro, ora, con la modifica viene richiesto o che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure che siano titolari di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), e che cessino il rapporto di lavoro entro il 30.12.2016 per il collocamento in mobilità. Gli accordi validi, per il profilo in questione, restano sempre solo quelli stipulati presso la sede governativa e i lavoratori devono comunque maturare un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.

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