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Consulta: Berlusconi ricompatta Riprende quota l'ipotesi Bruno
- Roma, 14 set - Silvio Berlusconi lavora per superare l'impasse sulla Consulta e tentare di ricompattare il partito dopo la forte frattura che si e' registrata in parlamento negli ultimi giorni. Secondo quanto si apprende da fonti azzurre, nei diversi contatti che l'ex premier ha avuto oggi con i vertici di Forza Italia, ha ripreso quota l'ipotesi di votare il senatore Donato Bruno per la Consulta in ticket con Luciano Violante - indicato dal PD - anche se, viene spiegato, non e' stata ancora presa una decisione ufficiale in tal senso. Quindi non e' escluso che ci siano domani nuove consultazioni, prima della seduta congiunta del Parlamento, e che Forza Italia possa cambiare nuovamente il proprio candidato.
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Sblocca Italia, ecco come funziona il bonus sugli affitti
Il decreto legge sblocca italia introduce il bonus per chi affitta un immobile nuovo entro sei mesi dal suo acquisto per almeno 8 anni ad un canone non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato.
Kamsin Servirà un decreto interministeriale Infrastrutture-Finanze per vedere in azione il bonus per chi affitta un immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dalla sua costruzione. Ma nessun cenno ai tempi entro cui tale provvedimento dovrà essere adottato. E' questo quanto prevede l'articolo 21 del Dl 133/2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. bonus sugli affitti, una misura in verità già presente in alcuni paesi europei che ha stimolato il mercato immobiliare.
L'incentivo consiste in una deduzione dal reddito, ripartita in otto anni, del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. In tutto dunque 60 mila euro ripartiti in 8 anni. Diverse le condizioni per attivare il bonus. Prima di tutto la deduzione potrà essere conseguita a condizione che entro 6 mesi dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile si stipulerà un contratto di locazione di importo non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3, Legge 431/98) oppure all'eventuale importo della cd. "convenzione comunale" (cioè quella stipulata per il rilascio del permesso di costruire) o all'eventuale importo del canone "speciale" previsto per le abitazioni nei "Comuni ad alta tensione abitativa". Non si perde la deduzione, comunque, se, per motivi non inputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni, a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione.
Il tipo di contratto - La legge non precisa che tipo di contratto debba essere stipulato (se a canone libero o concordato) chiedendo solo che l'immobile sia destinato alla locazione per 8 anni. Sarà il decreto interministeriale che dovrà, nei dettagli, precisare il punto. Il provvedimento regolamentare dovrà indicare, ad esempio, se è ammissibile stipulare piu' contratti di locazione nel tempo in modo da raggiungere il vincolo degli 8 anni oppure se ab origine il contratto debba avere una durata di 8 anni. In tal caso saranno ammissibili solo contratti a canone libero (4+4) mentre saranno preclusi quelli a canone concordato (perchè questi hanno una durata di tre anni rinnovabili di altri due e quindi la durata complessiva potrà arrivare a cinque anni, non ad otto).
Le Altre condizioni - Il bonus spetta solo per gli acquisti, effettuati dall 1° gennaio 2014 al 31 Dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (esdusa la A/10), a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Sono escluse le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Inoltre per attivare il bonus è richiesto che non ci siano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario (ad esempio padre e figlio, mentre sarebbe ammissibile il bonus in una casa data in affitto dal nonno al nipote) e che l'immobile consegua prestazioni energetiche certificate in Classe A o B. Il bonus spetta inoltre solo alle persone fisiche che non esercitino attività commerciale.
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Cig in deroga, da quest'anno più difficile l'accesso
La Circolare del Ministero del Lavoro conferma la stretta sulle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Restano esclusi i liberi professionisti.
Kamsin Sulla Cassa in deroga arriva la stretta. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 83473/2014 il ministero del lavoro ha precisato, con la Circolare 19/2014 dello scorso 11 Settembre, che gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga stipulati dopo il 4 Agosto 2014 dovranno riguardare lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa per quest'anno e 12 dal 2015.
La Circolare conferma che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Restano esclusi quindi i dipendenti degli studi professionali.
Il disco verde al trattamento sarà possibile solo verso i lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. In altri termini l'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cig in deroga per i propri dipendenti.
Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà, la Cassa integrazione in deroga potrà essere conseguita al massimo per 11 mesi nel 2014, che scendono a 5 nel 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.
Mobilità in deroga - Per quanto riguarda la mobilità in deroga, la Circolare ricorda che può essere concessa solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (quale l'Aspi). La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno).
Per coloro che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nel mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nel mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva che oscilla tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi. Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori.
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Riforma Pensioni, la delusione dello Sblocca Italia
Il Dl Sblocca Italia, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, non contiene novità per il settore previdenziale. Il provvedimento rifinanzia la Cassa Integrazione in Deroga per 728 milioni di euro.
Kamsin Alla fine i due decreti legge approvati lo scorso 29 Agosto dal Cdm sono arrivati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto legge 133/2014 (cd. Sblocca Italia) e dal provvedimento in materia di giustizia civile, il decreto legge 132/2014, provvedimenti che dopo ben 15 giorni di limature hanno ricevuto il via libera da parte del Quirinale.
In entrambi i provvedimenti non ci sono novità per chi attendeva (o sperava) in una revisione dell'età pensionabile o nell'introduzione di nuove deroghe ai requisiti di pensionamento previsti dalla Riforma Fornero. Nei 45 articoli di legge che compongono lo Sblocca Italia non c'è alcun intervento di modifica delle regole previdenziali. A bocca asciutta sono rimasti in particolare i 4 mila tra docenti e personale Ata della scuola che attendevano, dopo un tira e molla che dura da oltre un anno, la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla disciplina vigente.
L'articolo 40 del provvedimento contiene tuttavia una importante novità per quanto riguarda la Cig in deroga: il Fondo Sociale per la formazione e l'occupazione viene infatti integrato con 728 milioni di euro per garantire, nel 2014, l'erogazione dei finanziamenti connessi alla cassa integrazione in deroga. Per reperire tali fondi il governo è stato costretto a tagliare altri stanziamenti. È stato, per esempio, completamente azzerato il «bonus Letta» per finanziare le assunzioni a tempo Indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni.
Quasi 300 milioni di euro, poi, saranno presi dal contributo integrativo dello 0,30 per cento che viene versato all'Inps e il cui scopo, almeno fino ad oggi, era quello di finanziare un fondo rotativo per facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

