L'Assegno Sociale è Cumulabile con la Pensione di Vecchiaia

Mercoledì, 06 Aprile 2022
Il dubbio di molti lettori. La prestazione assistenziale è cumulabile con le pensioni dirette ed indirette sempreché non siano superati i limiti di reddito. Se la pensione è liquidata con le regole contributive c'è una agevolazione in base alle quale 1/3 dell'importo della pensione non concorre ai fini dei predetti limiti di reddito.

Salve, volevo sapere se fosse compatibile a differenza l'assegno sociale con una pensione di vecchiaia (età anagrafica 71 anni con 5 anni di contributi versati) calcolata interamente col sistema contributivo in quanto tutti i contributi maturati sono stati accreditati dal 1° gennaio 1996 in poi con un'età anagrafica di 71 anni compiuti.

Si conferma che non è prevista l'esclusione dal diritto all'assegno sociale per i titolari di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali o per i percettori di pensioni di guerra. Tali rendite hanno rilevanza solo nel concorrere alla formazione del reddito. Nel caso di specie, la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, non è considerata in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale.

Grazie a questa deroga se il lettore avesse una pensione di 400€ al mese (5.200€ annui) e fosse privo di altri redditi (ad eccezione della casa di abitazione, quattordicesima mensilità e indennità di accompagnamento) potrebbe conseguire un assegno sociale di circa 200€ al mese (perché, per l'appunto, 1/3 della pensione non conta) anziché di 68€ conseguendo un reddito totale di circa 600€ al mese anziché 468€.

Più generale la norma consente l'erogazione dell'assegno sociale anche per le pensioni contributive comprese tra 468€ e 624€ al mese che, in assenza della deroga, ne sarebbero escluse. Si rammenta che il beneficio si applica non solo ai «contributivi puri», cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, ma anche agli iscritti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole contributive.

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