La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto per il solo 2022 un trattamento di pensione anticipata con 64 anni e 38 anni di contributi per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS. I principali dettagli e le novità.

Pensione "Quota 102"

Limitatamente al solo anno 2022, allo scopo di attenuare le conseguenze dello scalone, l'articolo 1, cc. 87 e seguenti della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha introdotto una nuova forma di pensionamento anticipato, mutuata dalla vecchia “Quota 100”, denominata “Quota 102”, conseguibile con un'età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.

La nuova prestazione interviene direttamente sul testo dell'art. 14, dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019, che già regolava la pensione in Quota 100. Ne deriva che, per le parti non interessate dalla modifica legislativa, sono conservate le disposizioni di legge, le precisazioni e le indicazioni operative già emanate dall'ente previdenziale in riferimento al pensionamento in Quota 100.

Indice

I destinatari

Tanto premesso, come anticipato, i lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, possono richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga entro il 31 dicembre 2022, l'accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022 (cd. cristallizzazione del diritto a pensione).

In sostanza la "Quota 102" si rivolge ai nati entro il 1958 che raggiungono tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi. La Quota 100, invece, si rivolge ai nati entro il 1960 che raggiungono i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. La tabella seguente mostra, pertanto, il coordinamento tra i due trattamenti. Come si intuisce i beneficiari della Quota 102 saranno poche migliaia di persone. 

La prestazione può essere conseguita sia per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 sia per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla medesima data (cd. contributivi puri). Quest’ultima ipotesi, in realtà, è priva di riscontro effettivo posto che il requisito contributivo non potrebbe essere integrato da coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. Può essere conseguita anche dai lavoratori cd. optanti ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995.

Requisiti contributivi

Ai fini della maturazione del requisito contributivo è possibile far ricorso al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti temporalmente maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutive ed esclusiva alla stessa gestite dall'lnps. E’ confermato, invece, il divieto di cumulo dei periodi di contribuzione versati presso casse libero professionali; questi potranno, dunque, essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge. n. 45/1990.

Anche i periodi di contribuzione versati all'estero non temporalmente coincidenti sono utili ai fini del conseguimento del requisito contributivo, purché relativi a Paesi a cui si applichino i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero a Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che regolino la totalizzazione internazionale; la totalizzazione è possibile solo se risultino perfezionati i minimali di contribuzione previsti dalle convenzioni (circ. Inps n. 117/2019).

Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (settore privato) ai sensi dell'art. 22, I. n. 153/1969 almeno 35 di contributi devono essere raggiunti al netto di eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditati per periodi di malattia, di disoccupazione o equiparati come, ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, ecc. (mess. Inps n. 1551/2019; circ. Inps n. 180/2014). Trovano, invece applicazione le disposizioni, tempo vigenti, che prevedono maggiorazione dell'anzianità contributiva o rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata (es. invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).

Il conseguimento della pensione in Quota 102 resta condizionato, inoltre, alla cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato, mentre - ferma l'incumulabilità del trattamento - non è richiesta la cessazione di attività di lavoro autonomo.

La decorrenza

Il trattamento è soggetto ad un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico rispetto alla maturazione del requisito (c.d. "finestre"). Più precisamente, per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è di sei mesi.

Una specifica eccezione è prevista per il personale del comparto Scuola ed AFAM, per il quale la decorrenza della pensione resta fissata dall'anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo (art. 59, comma 9, I. n. 449/1997). Peraltro, poiché il termine per la presentazione della domanda di pensionamento con decorrenza dall'anno scolastico o accademico 2022-2023 è scaduta lo scorso 2 novembre, è previsto che coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possano presentare domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 2022.

L'incumulabilità con i redditi da lavoro

La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all'estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui.

Nell'anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale è sospeso il pagamento della pensione in Quota 102 e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall'ente previdenziale. A tal proposito, i titolari di pensione presentano all'lnps una dichiarazione (eventualmente anche preventiva), riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili. Resteranno anche gli oneri comunicativi con modello Ap140 (contestualmente alla domanda di pensione) o Api 39 (per i redditi percepiti dopo il primo anno di pensione), illustrati dal messaggio INPS n. 54/2020.

Trattamento di fine servizio

Per i dipendenti pubblici resta confermato il meccanismo di slittamento dell’erogazione del TFR/TFS. Nello specifico il pagamento viene posticipato al raggiungimento dei primo dei seguenti requisiti: 12 mesi + 3 mesi dai 67 anni (cioè l’età per la pensione di vecchiaia) oppure: 24 mesi + 3 mesi dal raggiungimento (teorico perché il rapporto di lavoro si interrompe) di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). 

Per i dipendenti pubblici, inoltre, il raggiungimento del diritto a pensione con Quota 102 non determina la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro.

Incumulabilità con altri sostegni al reddito

La prestazione, inoltre, non è compatibile con la titolarità di altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito al di fuori del rapporto di lavoro (Es. Naspi, Dis-Coll, mobilità ordinaria o in deroga, assegno emergenziale erogato da fondi di solidarietà, prestazioni integrative della NASpI erogate dal fondo trasporto aereo, ape sociale, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale). Il raggiungimento dei requisiti per Quota 102, invece, non determina la decadenza dai predetti sostegni al reddito. Ad esempio la Naspi può continuare ad essere erogata ancorché il beneficiario abbia raggiunto 64 anni e 38 di contributi e non richieda la pensione.

Rimane confermata la possibilità di utilizzare gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/20115) per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in Quota 102 nell'ambito di programmi di incentivazione all'esodo concordati con le organizzazioni sindacali che prevedano l'obbligo per il datore di lavoro di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati.

Documenti: Circolare Inps 38/2022

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