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ape social

24/09/2017 11:03#41549 da fab63
Risposta da fab63 al topic ape social

[email protected] ha scritto: Questa è una domanda intelligente :Mess. 2884. per Rosa 57.
1)Si chiarisce che non preglute l'accesso ai benefici in parola L'eventuale sospensione della prestazione della disoccupazione( contratto a termine o parziale) fermo restando, in ogni caso che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso, il richidente abbia concluso
di fruire della prestazione per la disoccupazione spettnte.

2)Resta fermo il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno.
Conseguentemente l' interessato, dovrà mantenere lo stato di disoccupazione non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusiome dell'intera prestazione a lui spettante e l' accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.

Capito? Sig. fab63,
Questo Messaggio è stato scritto appositamente per tutti coloro che sono stati licenziati da tempo,e che si sono rioccupati anche a tempo determinato. Con l' accordo tra sindacati e governo.


Eccolo il messaggio 2884
www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?s...lPortale=&iIDLink=-1

Che devo dire... evidentemente il funzionario inps che ha respinto la richiesta... o non ne sapeva nulla o l'ha volutamente ignorato.

A me però resta questo dubbio che esemplifico con un esempio:
un lavoratore viene licenziato e accede alla Naspi per un periodo di 2 anni.
Dopo 6 mesi trova un altro lavoro a tempo INDETERMINATO.
Domanda 1: Cosa succede all'anno e mezzo residuo di Naspi che non viene goduta?
Mettiamo che l'anno e mezzo non goduto si possa "conservare" (come credo che sia):
dopo 6 mesi il lavoratore da le dimissioni volontarie:
Domanda 2: non essendo stato licenziato, ha diritto a riprendere la Naspi interrotta e a godere dell'anno e mezzo residuo?
Domanda 3: ammettendo che ciò avvenga, se allo scadere di questo anno e mezzo + 3 mesi il lavoratore dovesse chiedere l'APE social, non c'è il rischio che la sua domanda venga rigettata perchè il suo ultimo lavoro non è quello da cui è stato licenziato, ma quello successivo durato solo 6 mesi da cui ha dato le dimissioni?

Ulteriore domanda che non c'entra con l'Ape, ma solo con la naspi:
un lavoratore viene licenziato e ha diritto a 2 anni di naspi.
dopo 6 mesi trova lavoro e interrompe la naspi
dopo un ulteriore anno viene nuovamente licenziato: cosa succede alla sua naspi?
a) Riprende da dove era stata interrotta prima e duque durerà per l'anno e mezzo residuo
b) si sommeranno i periodi: 1 anno e mezzo residuto più 6 mesi maturati col rapporto di lavoro successivo
c) si considereranno solo i 6 mesi maturati con l'ultimo rapporto di lavoro

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24/09/2017 08:00 - 24/09/2017 08:03#41546 da umbertop68
Risposta da umbertop68 al topic ape social
Poichè avrei intensione di chiedere il riesame del requisito Ape sociale :
chiedo cortesemente a chiunque del forum le modalità per poterlo chiedere.
Mi sono rivolto ai signori moderatori ,ma ancora non ho avuto risposta, purtroppo il tempo stringe e i trenta giorni di tempo scadono all' inizio del mese prossimo.
Sarei grato a chi mi fornisse indicazioni. grazie e buona domenica a tutti

PETROZZI UMBERTO

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24/09/2017 07:10 - 24/09/2017 07:27#41545 da umbertop68
Risposta da umbertop68 al topic ape social
Questa è una domanda intelligente :Mess. 2884. per Rosa 57.
1)Si chiarisce che non preglute l'accesso ai benefici in parola L'eventuale sospensione della prestazione della disoccupazione( contratto a termine o parziale) fermo restando, in ogni caso che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso, il richidente abbia concluso
di fruire della prestazione per la disoccupazione spettnte.

2)Resta fermo il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno.
Conseguentemente l' interessato, dovrà mantenere lo stato di disoccupazione non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusiome dell'intera prestazione a lui spettante e l' accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.

Capito? Sig. fab63,
Questo Messaggio è stato scritto appositamente per tutti coloro che sono stati licenziati da tempo,e che si sono rioccupati anche a tempo determinato. Con l' accordo tra sindacati e governo.

PETROZZI UMBERTO

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23/09/2017 23:30#41542 da fab63
Risposta da fab63 al topic ape social

[email protected] ha scritto: Per quando mi Riguarda i miei requisiti sono a posto. Dovresti andare a vedere cosa dice l'art.1 comma 179 legge 232/16
Eliminando la parola STATO La situazione cambia totalmente,Non so se hai afferrato il concetto.
Comunque resta ancora una seconda fase.


Non ho afferrato il concetto.
Questa è la parte dell'art. 1 comma 179 della legge 232/16 di cui si parla:

"...
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione
del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,
dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, hanno concluso integralmente la prestazione per la
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
"

che banalmente io interpreto così:
che devi essere disoccupato,
che il precedente rapporto di lavoro è terminato per licenziamento
che a seguito di quel rapporto di lavoro ha avuto accesso alla Naspi
che il periodo di Naspi è terminato da almeno 3 mesi... e sei ancora disoccupato

Se hai queste precondizioni, non ti possono rifiutare l'APE
Se te l'hanno rifiutata, evidentemente manca qualcosa a quelle condizioni.
Domando:
Sei disoccupato, hai concluso il tuo ultimo rapporto di lavoro per licenziamento, hai goduto della conseguente Naspi che si è esaurita da più di tre mesi?

Bada bene che per esempio, secondo me, ci può essere il caso in cui una persona:
1) viene licenziata,
2) prende la Naspi, a seguito del licenziamento
3) a un certo punto la naspi finisce,
4) prima dei 3 mesi dopo la fine della naspi (o forse anche dopo), costui trova un altro lavoro anche solo per una settimana... e da le dimissioni (non viene licenziato)...
a quel punto per quella sola settimana di lavoro, NON RISPETTA PIU' LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NASPI, perchè viene meno quella di essere stato licenziato dal suo ultimo datore di lavoro.
E dunque, la settimana prima di iniziare quel lavoro aveva certamente tutti i requisiti per l'accesso alla Naspi... la settimana dopo, purtroppo per lui, non più
(ovviamente è un mio pensiero che mutuo interpretando la regola)

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23/09/2017 21:19#41541 da Rosa57
Risposta da Rosa57 al topic ape social
Cosa dice questo mess 2884?

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23/09/2017 19:23#41539 da umbertop68
Risposta da umbertop68 al topic ape social
Per quando mi Riguarda i miei requisiti sono a posto. Dovresti andare a vedere cosa dice l'art.1 comma 179 legge 232/16
Eliminando la parola STATO La situazione cambia totalmente,Non so se hai afferrato il concetto.
Comunque resta ancora una seconda fase.

PETROZZI UMBERTO

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