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CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO

03/12/2017 07:27#45481 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Giorgione buongiorno,
allego una sentenza della corte di cassazione,non a sezioni unite, Ottobre 2015 che tratta nello specifico della problematica di un spedizioniere contro Inps.
nella sentenza sulla parte finale,capitolo 7.4, fa anche riferimento a Enasarco,e si parlava chiaramente di totalizzazione,in cui diceva a chiare lettere che questo ente come altri che "non prevedendo nel suo regolamento una pensione di anzianità la totalizzazione era ammessa.
spero che questa sentenza possa esserti utile.
un salutone Leone
Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2015, n. 21873
Previdenza - Inps - Pensione di anzianità - Liquidazione - Totalizzazione dei periodi assicurativi
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25.2-1°.3.2011, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda svolta da P.P. nei confronti dell’Inps e diretta al riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione di anzianità mediante la totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42/06, comprensiva del periodo contributivo accreditato presso il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimato Inps ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda dell’assicurato sul rilievo che il d.lgs. n. 42/06 richiede che l’iscrizione riguardi due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, laddove l’assicurazione coperta dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali non riguardava il trattamento di anzianità: doveva invero ritenersi che il ridetto d.lgs. n. 42/06 avesse consentito il cumulo tra contribuzioni per forme assicurative obbligatorie del trattamento di anzianità, ma non il cumulo tra contribuzioni per forme assicurative, una delle quali non comprendente tale trattamento, poiché, altrimenti, si tratterebbe di estensione di un trattamento già non previsto e poi di cumulo, benché detta estensione non fosse stata coperta da contribuzione.

2. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lettere "o" e "v", legge 23 agosto 2004, n. 243 e degli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 42/06 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), il ricorrente deduce che le norme rubricate hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, con l’intento di estendere la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali anche a situazioni precedentemente escluse dalla stessa totalizzazione, sicché l’interpretazione restrittiva propugnata dall’Inps e accolta dalla sentenza impugnata risultava orientata in senso diametralmente opposto alle finalità perseguite dalla nuova normativa; aggiunge che doveva ritenersi l’irrilevanza, per avvalersi della totalizzazione al fine di conseguire la pensione di anzianità, della mancata previsione di tale trattamento nelle singole gestioni previdenziali interessate, il che trovava conferma nel fatto che alcune delle forme assicurative obbligatorie contemplate dal d.lgs. n. 42/06 non prevedevano l’erogazione della pensione di anzianità.

3. Deve anzitutto rilevarsi che, in relazione alla domanda svolta nel presente giudizio, fondata sull’applicabilità dell’art. 1 d.lgs. n. 42/06, non può trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale l'art. 16 della legge n. 233/90 - secondo il quale per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni, nonché della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti - non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 1° luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest'ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 230 (cfr, Cass., 28 luglio 2011, n. 16615; Cass., 11 ottobre 2012, n. 17338; cfr, altresì, per un caso di domanda di "ricongiunzione", senza però riferimento alcuno alla totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42/06, essendo stata la domanda amministrativa presentata nel 1998, Cass., 20 agosto 2014, n. 18043).

Risulta infatti di piana evidenza che le pronunce di questa Corte nn. 16615/2011 e 17338/2012 cit. sono state rese in relazioni a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto l’art. 16 legge n. 233/90, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ...", cosicché tale disposizione, avuto riguardo all’epoca della sua emanazione, non poteva concernere gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 (alla quale, in forza dell’art. 1, comma 3, legge n. 230/97 sono stati iscritti gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo), per l’ovvia ragione che tale Gestione separata non era stata ancora istituita.

4. La normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999; con tale pronuncia, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), il Giudice delle leggi indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinché l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l'assicurato, - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione, - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandonasse il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. L’art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (abrogato dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 42/06) previde una forma di totalizzazione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

5. Con legge 23 agosto 2004, n. 243 venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e per ciò che qui specificamente rileva) "intese a: ... d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi"; l’art. 2, di tale legge delega previde, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di "o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile".

6. In attuazione appunto della legge n. 243/04, venne emanato il d.lgs. n. 42/06, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva quanto segue: "1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, alfine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione".

La controversia in esame ha appunto investito l’interpretazione del ridetto art. 1 d.lgs. n. 42/06, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio 1997, n. 230.

7. Ritiene il Collegio che, già in base a quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 42/06, nel suo testo originario (e dunque anche a prescindere dalla modificazione introdotta dall’art. 2, comma 2, d.p.r. 28 ottobre 2013, n. 157, o su cui infra), alla suddetta questione interpretativa doveva essere data risposta positiva.

7.1. La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (di Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali) previde all’art. 15 (poi modificato dall’articolo unico legge n. 88/69 e oggi abrogato dall’art. 23 d.p.r. n. 107/01) che "É costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti". Il regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con d.m. 30 ottobre 1973, stabilì che "Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale sono iscritti d’ufficio al fondo" (art. 2, comma 1) e che il trattamento di previdenza consisteva nella concessione della pensione ordinaria, di invalidità e ai superstiti, oltre che dell’indennità di buonuscita (art. 24); la pensione ordinaria spettava all'iscritto che avesse compiuto almeno sessanta anni di età e che avesse altresì maturato una anzianità d'iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni (art. 25) ed era pertanto una pensione di vecchiaia.

7.2. Il d.p.r. 1° aprile 1978, n. 239, di Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, dichiarò il predetto Fondo "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese", disponendone l’inserimento "nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Deve quindi convenirsi che anche l’iscrizione al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali configurava, quanto meno per gli spedizionieri lavoratori autonomi, una forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, restandone così integrato, nel caso di specie, il requisito di cui al ridetto art. 1 d.lgs. n. 42/06 di iscrizione "a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

7.3. Non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge 16 luglio 1997, n. 230 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997, quote da erogarsi dall’Inps secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni (art. 2); inoltre, per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle suddette quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita, è stata istituita, nell'ambito dell'Inps, una apposita gestione speciale ad esaurimento, alla quale è altresì prevista l’affluenza delle attività e delle passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo (art. 3). La legge n. 230/97 non ha quindi previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 42/06 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente dell’art. 4 d.lgs. n. 42/06, seguirà le regole del sistema contributivo).

7.4. Neppure è ostativa, al riguardo, la mancata previsione, nella disciplina del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, dell’erogazione della pensione di anzianità. Ciò, anzitutto, perché l’erogazione di tale prestazione non costituisce un requisito richiesto dall’art. 1 d.lgs. n. 42/06, che, al contrario, fa riferimento, per quanto qui specificamente rileva, a ‘‘forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstite"; il che è coerente con la ricordata previsione dell’art. 2, lettera o), della legge delega n. 243/04, laddove era stato prefigurato "...l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi". Inoltre l’irrilevanza della mancata previsione della pensione di anzianità nelle singole gestioni previdenziali interessate è confermata dal fatto che alcune delle forme assicurative obbligatorie per le quali, a mente dell’art. 1 d.lgs. n. 42/06, è consentita la totalizzazione non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità; il riferimento è al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, che contempla soltanto le pensioni di vecchiaia, inabilità e ai superstiti (artt. 2, 11, 12 e 14) e a talune delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in particolare l’Enasarco (cfr. la legge istitutiva n. 12/73, che contempla la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti agli artt. 2, 9, 10, 13, 14, 18 e 19, nonché gli artt. 12 e ss del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, contemplanti le pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti) e l’Enpaia (cfr gli artt. 2 e ss del Regolamento del Fondo di previdenza approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, contemplanti prestazioni previdenziali per morte, invalidità vecchiaia e superstiti).

7.5. La legge n. 243/04 e il d.lgs. n. 42/06 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 42/06, con riferimento alla facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove "...indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni"). Non può dunque condividersi la tesi secondo cui il vincolo di destinazione di cui alla legge n. 230/97 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei contributi, non essendo ravvisabile una situazione di incompatibilità tra l’esercizio di tale facoltà al fine di conseguire un’unica pensione e la previsione dell’erogazione della quota aggiuntiva di cui alla legge n. 230/97, trattandosi di prestazioni fra loro alternative; ciò in quanto la corresponsione della quota aggiuntiva di pensione ai sensi della legge n. 230/97 è mantenuta qualora l’assicurato non opti, sussistendone i presupposti di legge, per il conseguimento di un’unica pensione mediante la totalizzazione dei contributi in base a quanto consentito dal ridetto art. 1 d.lgs. n. 42/06.

8. Il d.p.r. 28 ottobre 2013, n. 157, "Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento", come definito dall’art. 1, entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata e alla proposizione del ricorso, ha previsto, all’art. 2, comma 2, che "All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve tuttavia riconoscersi che già in base a quanto previsto dal testo originario dell’art. 1 d.lgs. n. 42/06 il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali doveva ritenersi ricompreso fra le forme assicurative obbligatorie l’iscrizione alle quali comportava la facoltà di ottenere la totalizzazione dei contributi al fine del conseguimento di un'unica pensione; tenuto altresì conto che nessuna modifica è stata introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla legge n. 230/97, deve pertanto riconoscersi che la ricordata disposizione di cui all’art. 2, comma 2, d.p.r. n. 157/13 non ha portata innovativa, ma, piuttosto, funzione esplicativa e confermativa della ricomprensione anche del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali fra le forme assicurative obbligatorie in relazione alle quali l’art. 1 d.lgs. n. 42/06 consente il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi.

9. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la causa rimessa al giudice designato in dispositivo perché provveda a risolvere la controversia sulla base del principio di diritto su enunciato e a regolare le spese anche di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

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02/12/2017 18:44#45469 da giorgione
Risposta da giorgione al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Leone in questi giorni mi sono cercato diverse sentenze in particolare quelle della Cassazione (quelle dei tribunali di merito lasciano il tempo che trovano perchè questi enti poi ricorrono per cassazione per la parola definitiva) ma non ne ho trovata una che abbia aperto alla totalizzazione con Enasarco. Forse sono stato sfortunato io ma sembra che anche la giurisprudenza non sia favorevole. Almeno sino ad ora.

Ho fatto una ricerca proprio perchè alcuni giorni fa un assistito in patronato era convinto di poter andarsene in pensione con il cumulo. Ho spiegato la situazione deludente ma ieri mi ha chiamato il suo avvocato dicendomi che vuole produrre domanda e che, in caso di rigetto, farà causa all'ente perchè con il cumulo la situazione potrebbe essere mutata e che potrebbero esserci tempi maturi per una sentenza favorevole. Staremo a vedere.

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16/11/2017 12:46 - 16/11/2017 12:46#44558 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO

giorgione ha scritto: Leone anche a me sembra giusto che si apra al cumulo e alla totalizzazione in enasarco. Ma se oggi stiamo qui a discuterne è perchè l'ente non vuole sentire ragioni. Se qualcosa dovesse sbloccarsi ne sarei più che lieto. Io come ho già detto in passato avrei abolito l'ente. Peccato che quando ci fu l'opportunità nel 2011 non fu colta ed oggi i tanti campanilismi garantiscono lunga vita ad un carrozzone ormai anacronistico.


Buongiorno,
ho inserito ora altra documentazione di una sentenza che comprova che a quel tempo c'era la consapevolezza che Enasarco era unico ente di riferimento.
il giudice non ha obbiettato ma a perso la causa solo perchè chiedeva che i suoi contributi fossero cumulati in Inps senza chiedere pensione.
per quanto riguarda Enasarco giustamente resiste alle pretese di una legge dello stato. ma dovrebbe essere Inps,che è l'esecutore materiale perchè si dia seguito a quello che stabilisce la legge a fare convenzioni con l'ente.
invece Enasarco e Inps fanno come il gatto e la volpe a prendere in giro i cittadini. anche perchè l'Inps a la coscienza sporca per non essersi attivata a richiedere la contribuzione che la riguarda.
e se si vuole aver ragione bisogna sempre andare a sentenza con i costi e i tempi che sappiamo.
un saluto Leone

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16/11/2017 12:31#44557 da giorgione
Risposta da giorgione al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Leone anche a me sembra giusto che si apra al cumulo e alla totalizzazione in enasarco. Ma se oggi stiamo qui a discuterne è perchè l'ente non vuole sentire ragioni. Se qualcosa dovesse sbloccarsi ne sarei più che lieto. Io come ho già detto in passato avrei abolito l'ente. Peccato che quando ci fu l'opportunità nel 2011 non fu colta ed oggi i tanti campanilismi garantiscono lunga vita ad un carrozzone ormai anacronistico.

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16/11/2017 08:39 - 16/11/2017 12:33#44527 da Pasquino Romano
Risposta da Pasquino Romano al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO

giorgione ha scritto: Leone, A me non risulta alcun facoltà di cumulo con l'enasarco. Nè per i periodi coincidenti nè per quelli non coincidenti (che credo siano piuttosto rari). Forse però mi sono perso qualcosa per strada perchè non ho seguito tutta la trafila. Ma in tal caso vorrei leggere qualche documento ufficiale (della fondazione o del ministero del lavoro) che lo consenta. Ne sarei ben lieto. C'è gente che aveva sperato nella stessa misura con la totalizzazione nazionale dal 2006 ma alla fine tutto si risolse con un buco nell'acqua.

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giorgione buongiorno,
con questo post ho voluto dare risalto anche ad altri esperti,e ce ne sono altri ma ne ho preso uno per tutti, che al contrario di quanto va ad affermare,da tempo,questa redazione. Enasarco, al pari delle altre casse professionali, debba rispettare una legge dello stato recentemente approvata.
e se dovesse essere sbagliata questa legge,che va ad incidere sulla autonomia finanziaria di casse che devono finanziarsi autonomamente, lo è indistintamente dal ruolo previdenziale che lo stato gli a assegnato.
in fondo sta chiedendo che ogni singola cassa preveda che i contributi "non coincidenti" possano essere cumulati con altre casse per non disperdere un percorso previdenziale frammentato. e nella legge non c'è nessun riferimento all'esclusione di nessuna cassa professionale.
anche con la totalizzazione la situazione era la stessa ma la manina dell'Inps con la circolare applicativa a aggiunto la parola A.G.O. per totalizzare che la legge non faceva cenno.
E veniamo ad approfondire il bubbone Enasarco che nessun governo vuole metterci mano malgrado i continui scandali in cui questo ente è protagonista in negativo.
un'ente nato come cassa unica per la previdenza degli agenti di commercio e diventata attraverso un legge dello stato,guarda caso la cassa non ha fatto nessuna opposizione ad un vantaggio che gli creava portando l'assicurato a dover sborsare una doppia imposizione assicurativa che non ha pari nel mondo e che porta il lavoratore ad un svantaggio di costo previdenziale enormemente più alto di un'altro lavorare, e questa si è certamente anticostituzionale.
non paghi di questa schifezza istituzionale per poter avere un bilancio attivo a 50 anni hanno emanato un'altro regolamento,approvato dagli organi dello stato preposti, che consente a chi comincia a fare l'agente dopo questo regolamento ad avere una rendita contributiva dopo solo 5 anni. e quindi creando altra disparità tra chi fa l'agente da molti anni, che se non raggiunge 20 anni perde tutto,e chi a cominciato l'attività recentemente.
Per quanto a mia conoscenza,avendo approfondito recentemente la problematica dei contributi non coincidenti presso Enasarco, questi sono nati perchè Inps da quando Enasarco è diventata cassa integrativa ai primi anni '80 non si attivava a chiedere i contributi da commerciante. e per chi in quegli anni svolgeva questa attività per poco tempo non sono mai arrivate richieste in tal senso. aggiungo che sempre in quegli anni c'era la consapevolezza che Enasarco fosse l'unico istituto a cui pagare i contributi. tanto che ad una mia recente visita negli uffici Enasarco anche un'impiegata ad una mia domanda di chiarimenti tra le due casse ella stessa era convinta,evidentemente a torto, che in quegli anni era solo Enasarco l'unica cassa obbligatoria e cui fare riferimento in termine previdenziale.
per questo mi sembra giusto che Enasarco metta in condizioni l'assicurato di poter cumulare con altri enti.
un caloroso saluto Leone.

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15/11/2017 17:36#44503 da giorgione
Risposta da giorgione al topic CUMULO CONTRIBUTI ENASARCO
Leone, A me non risulta alcun facoltà di cumulo con l'enasarco. Nè per i periodi coincidenti nè per quelli non coincidenti (che credo siano piuttosto rari). Forse però mi sono perso qualcosa per strada perchè non ho seguito tutta la trafila. Ma in tal caso vorrei leggere qualche documento ufficiale (della fondazione o del ministero del lavoro) che lo consenta. Ne sarei ben lieto. C'è gente che aveva sperato nella stessa misura con la totalizzazione nazionale dal 2006 ma alla fine tutto si risolse con un buco nell'acqua.

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