Amianto, Via libera all'una tantum per le vittime di mesotelioma

Davide Grasso Lunedì, 24 Settembre 2018
Ammessi anche gli eredi del defunto a prescindere dalla presentazione della domanda prima della morte. L'Inail ha pubblicato la circolare attuativa che proroga l'una tantum per i malati di mesotelioma anche nel triennio 2018/2020.
Ok alla presentazione delle domande per l'indennità una tantum ai malati di mesotelioma anche il triennio 2018/2020. Lo spiega, tra l’altro, l’Inail nella circolare n. 36/2018 pubblicata la scorsa settimana con cui detta istruzioni sul dm 24 aprile che, in attuazione all’art. 1, comma 186, della legge n. 205/2017 (legge Bilancio del 2018), ha prorogato per il triennio 2018/2020 l’indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma introdotta dalla legge n. 190/2014.

I destinatari

Possono presentare la domanda i malati di mesotelioma da causa non professionale, riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare” a lavoratori occupati in lavorazioni dell’amianto e i loro eredi. L'importo della prestazione economica è fissata anche per il triennio 2018-2020, nella misura di € 5.600,00. Come in passato l'Inail ribadisce che considera soddisfatto il requisito dell'esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ove, dalla documentazione attestante la convivenza in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza. Con riferimento all’esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.

La domanda

Gli interessati devono presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio, oppure tramite raccomandata A/R o tramite Pec, rispettando i termini indicati nella circolare, apposita istanza avvalendosi del modello 190 per i malati e 190/E per gli eredi, presenti nella sezione della modulistica del portale istituzionale. La prestazione è erogata agli aventi diritto in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, purchè non sia intervenuta la prescrizione.

Ammessi anche gli eredi

Da segnalare che gli eredi possono presentare la domanda a prescindere dalla circostanza che il de cuius abbia o meno prodotto l'istanza prima della morte. La novità è significativa. Sino ad oggi in caso di decesso avvenuto successivamente al 1° gennaio 2015, la prestazione poteva essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius avesse presentato la necessaria istanza prima della morte. Per gli anni 2018/2020, invece, gli eredi hanno un diritto autonomo: in caso di decesso del malato, la prestazione è riconosciuta a loro favore ripartita tra gli stessi a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.

L'istanza in tal caso deve essere presentata da uno solo degli eredi e contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat. Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertificherà sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia del de cuius e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius medesimo. L'interessato dovrà, infine, allegare la documentazione sanitaria attestante che il soggetto deceduto sia stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.

E' previsto anche un vincolo di bilancio. Le domande volte all'erogazione della prestazione troveranno accoglienza nei limiti delle disponibilità residue di cui al decreto del 4 settembre 2015 e in ogni caso nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018 - 2020

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Documenti: La Circolare Inail 36/2018

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