Inail, Premi Inail più cari dal 1° luglio

Martedì, 06 Settembre 2022
I chiarimenti in una circolare dell’Istituto Assicuratore. I nuovi importi, adeguati alla rivalutazione delle rendite dell'1,9% stabilita con decreto 106/2022 del ministero del lavoro restano validi nel periodo dal 1° luglio fino al 30 giugno 2023.

Dopo un anno di pausa tornano a salire i premi Inail. Lo stabilisce la circolare n. 33/2022 pubblicata ieri dall’Istituto Assicuratore che, come di consueto, aggiorna annualmente gli importi dei limiti imponibili minimo e massimo ai fini del calcolo dei premi assicurativi, nel caso di lavoratori con retribuzione convenzionale. I nuovi importi, validi nel periodo dal 1° luglio fino al 30 giugno 2023, salgono dell’1,9% rispetto allo scorso anno.

Retribuzioni convenzionali

Il documento riepiloga i premi dovuti per quelle categorie di lavoratori il cui calcolo dei premi assicurativi Inail è sganciato dalla retribuzione effettiva e fissato secondo una retribuzione convenzionale ancorata alla rivalutazione della rendita Inail (art. 116 del TU 1124/1965). Rientrano in questa categoria i detenuti e internati, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Le predette categorie versano i contributi sulla base di 1/300 del minimale della rendita del settore industria che dal 1° luglio 2022 sale a 17.780,7€. Pertanto, la retribuzione giornaliera su cui versare i premi assicurativi nel periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023 sale a 59,27 euro e quella mensile a 1.481,73 euro.

Anche i lavoratori dell’area dirigenziale hanno una retribuzione per il calcolo dei premi agganciata alla misura della rendita Inail (1/300 del massimale della rendita annuo). Siccome il massimale dal 1° luglio 2022 è pari a 33.021,3€ la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a 110,07 euro (2.751,78 euro mensili). In caso di rapporto part-time, la retribuzione convenzionale oraria diventa 13,76 euro.

Lavoratori parasubordinati

La base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai lavoratori parasubordinati è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l'imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Dal 1° luglio, a seguito della rivalutazione, il minimale mensile sale a 1.481,73 euro e il massimale mensile passa a 2.751,78 euro.

Alunni e studenti

 Dal 1° luglio il premio assicurativo annuale "a persona” aumenta a 2,84 euro (è stato 2,79 euro fino al 30 giugno scorso). Pertanto, considerando che il periodo assicurativo ai fini dell'Inail parte il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto ai fini della «regolazione» assicurativa per il trascorso anno scolastico 2021/2022 risulta pari a 2,81 euro (il dato è calcolato sommando 8/12 del premio di 2,79 euro e 4/12 del premio di 2,84 euro). Con riferimento al periodo gennaio – ottobre 2022, invece, è dovuta un'integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 2,79 euro già richiesto dall'Inail, in sede di regolazione per lo stesso periodo.

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