Invalidi Civili, Anche i titolari dell'assegno sociale sostitutivo hanno diritto all'incremento dal 70° anno

Franco Rossini Mercoledì, 12 Dicembre 2018
Ma la concessione della maggiorazione sociale non avviene automaticamente. Occorre rispettare i vincoli reddituali personali e coniugali previsti per i normodotati.
Come noto al compimento dell'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019) le prestazioni corrisposte agli invalidi civili (es. pensione di inabilità civile, assegno mensile di invalidità e pensione speciale per i sordomuti) si trasformano automaticamente in assegno sociale

In tali casi l'assegno sociale si atteggia in modo diverso rispetto a quello concesso normalmente atteso l'obiettivo di non far perdere all'invalido il diritto al sostegno economico in occasione della trasformazione collegata al raggiungimento dell'età anagrafica. In particolare, con riferimento al reddito, si continua a prendere in considerazione solo quello personale dell'invalido (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si utilizzano quelli vigenti per la concessione delle prestazioni di invalidità civile che, come noto, risultano più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni di InvCiv.

Con la trasformazione sale anche leggermente l'importo erogabile. In particolare l'assegno sociale sostitutivo spetta in misura fissa pari a 368,91 euro al mese (senza cioè gli aumenti dell'AS previsti dall'articolo 67 della legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999).

Il diritto all'integrazione

Al compimento dell'età di 70 anni anche ai titolari dell'assegno sociale sostitutivo spetta il diritto all'integrazione al cd. milione, previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001, cioè la concessione di un ulteriore importo di 190,86€ al mese. E' stata spesso questione dibattuta se anche per l'accertamento del diritto a tale maggiorazione, nel caso dell'assegno sociale sostitutivo, continuassero a valere i limiti di reddito previsto per la concessione delle prestazioni di InvCiv e non quelli, meno favorevoli, stabiliti dalla legge per la concessione della maggiorazione nei confronti dei normodotati titolari di assegno sociale. 

Tale tesi poggiava su una interpretazione espansiva dell'espressione contenuta nel 2° comma del ridetto articolo 38 che, nell'attribuire, per l'appunto, la maggiorazione anche nei confronti dei titolari dell'assegno sostitutivo, stabilisce che questa sia accordata "tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo" delle prestazioni per l'invalidità civile. In sostanza, secondo questa teoria, gli invalidi titolari dell'assegno sostitutivo acquisterebbero automaticamente il diritto all'integrazione di 190,86€ al compimento dei 70 anni risultando già soddisfatti i limiti di reddito già previsti per la concessione della prestazione.

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, tuttavia, la risposta è negativa nel senso che non possa riconoscersi da tale espressione un trattamento diverso rispetto ai normodotati. La corte di Cassazione con la sentenza numero 2714/2018 ha, infatti, precisato che una diversa interpretazione della disposizione richiamata porterebbe una inammissibile disparità di trattamento. In particolare, pertanto, anche il titolare dell'AS sostitutivo potrà conseguire la maggiorazione di 190,86€ a condizione che il reddito personale dell'invalido non risulti superiore a 5.889€ (2018); se il soggetto è coniugato, oltre al limite di reddito personale, è necessario rispettare anche un limite di reddito coniugale che per il 2018 risulta pari a 12.485,46€ (2018). L'incremento spetta in misura parziale sino al raggiungimento del limite di reddito aumentato dell'importo della maggiorazione.

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