Turismo e Cultura, Al via l'esonero contributivo

Valentino Grillo Giovedì, 11 Novembre 2021
Diffuse dall'INPS le istruzioni per presentare le domande da parte dei datori di lavoro. Ammesse anche le aziende del settore cinematografico, parchi divertimento, musei, biblioteche ed orti botanici.

Ok alla fruizione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro del settore del turismo e della cultura. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 169/2021 con la quale, tra l'altro, riconosce l'esonero anche al settore cinematografico, ai parchi divertimento, musei, biblioteche ed orti botanici. I datori di lavoro interessati avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della Circolare (quindi entro l'11 dicembre) per presentare apposita istanza online tramite il sito dell'INPS.

Datori di lavoro interessati

La misura era stata già illustrata dall'INPS con la Circolare n. 140/2021 lo scorso settembre. In tale sede era stato precisato che l'esonero spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e no, appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (individuati dai codici Ateco allegati alla circolare n. 140), a condizione che abbiano fatto ricorso a Cig tra gennaio e marzo 2021. L'esonero è fruibile per le stesse posizioni aziendali (cioè matricole Inps) per le quali, nelle predette mensilità, sono state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali.

Ora precisa che, a seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro, sono pure inclusi i datori di lavoro che appartengono ai seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

L'importo dell'esonero

E' pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore d'integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale (dovuta) nelle mensilità in cui s'intenda avvalere della misura (in relazione a tutti i lavoratori dipendenti della stessa matricola Inps compresi quelli che tra gennaio e marzo non sono stati collocati in CIG). 

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021 entro il limite di 770,9 milioni di euro per l’anno 2021.

Domande al via

Per la fruizione dell'esonero l'INPS spiega di aver messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES” all'interno del “Portale delle Agevolazioni”. La domanda va trasmessa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare.

La fruizione avverrà mediante conguaglio (sgravio) con i contributi dovuti all'Inps. Sul punto l'ente di previdenza si riserva successive istruzioni circa le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Documenti: Circolare Inps n. 169/2021

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