Sgravi Contributivi, Via libera al Bonus Rosa

Nicola Colapinto Sabato, 06 Novembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo il disco verde della Commissione UE sulle assunzioni effettuate nel 2021. Tre mesi per il recupero degli arretrati.

Via libera alla fruizione dello sgravio totale per l'assunzione/trasformazioni nel 2021 di donne svantaggiate. I datori di lavoro dovranno dare preventiva comunicazione utilizzando il modulo "92-2012" disponibile all'interno del "Cassetto previdenziale" del sito INPS a partire dall'11 novembre 2021 e procedere al recupero dello sgravio tramite i flussi uniemens.

Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3809/2021 con il quale l'Ente previdenziale integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 32/2021 dopo l'ok della Commissione Ue.

Bonus Rosa

L'articolo 1, co. 16 della legge n. 178/2020 ha rafforzato lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4 della legge n. 92/2012 per l'assunzione di donne cd. svantaggiate. L'agevolazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Ipab e le aziende pubbliche. Spetta sulle assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022 a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro intermittente, il lavoro occasionale, i rapporti di lavoro di apprendistato nonché i rapporti di lavoro domestici. L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% (anziché del 50%) dei contributi dovuti dai datori di lavoro entro un limite massimo di sei mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.

Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato (in tal caso l'incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro) e nelle ipotesi di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Al via la fruizione

Attualmente l'incentivo ha avuto il disco verde dall'UE solo per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Ebbene ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” nel sito INPS a partire dall’11 novembre 2021.

Sono esentati dalla comunicazione preventiva quei datori di lavoro che la abbiano già effettuata per la fruizione nell'anno corrente dell'analogo incentivo pari al 50% dei contributi previsto dalla legge n. 92/2012. L'INPS spiega, infatti, che in tal caso la comunicazione precedentemente inviata risulterà valida automaticamente ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.

Tempo sino a gennaio

La fruizione avviene mediante conguaglio (sgravio) con i contributi dovuti all'Inps. I datori di lavoro autorizzati potranno utilizzare l'esonero a partire dal mese di novembre 2021 la cui denuncia contributiva (Uniemens) va inviata all'Inps entro il 31 dicembre 2021 ed il cui versamento scade il 16 dicembre 2021.

Gli eventuali arretrati, in relazione alle assunzioni intervenute tra gennaio 2021 ed ottobre 2021, possono essere recuperati esclusivamente in uno dei flussi Uniemens di competenza dei mesi da novembre 2021 a gennaio 2022 (il cui termine di presentazione è fissato al 28 febbraio 2022 e quello di versamento 16 febbraio 2022).

I datori di lavoro che avessero sospeso o cessato l'attività utilizzeranno la procedura della regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).

Documenti: Messaggio Inps n. 3809/2021

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