Fisco

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Con le nuove indicazioni fornite dal governo in materia di Tasi si aggiunge un ulteriore capitolo al pagamento delle imposte sugli immobili a giugno. Come già detto nelle pagine di Pensioni Oggi nei giorni scorsi per sapere se i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa il 16 Giugno bisognerà attendere il 1° Giugno. I Comuni, infatti, hanno tempo fino al 23 maggio prossimo per approvare le delibere che dovranno essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio.

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Se la delibera non viene approvata, il pagamento slitta al 16 settembre per le seconde case (data però ancora da confermare in via definitiva), e direttamente al 16 dicembre per la prima casa. L'appuntamento è fissato al 16 Giugno solo nei comuni che avranno approvato le delibere entro il 23 Maggio (attualmente sono solo 514 su oltre 8mila i comuni in cui già si conoscono le delibere). Qui è disponibile l'elenco dei Comuni che hanno provveduto a pubblicare le aliquote "in tempo".

Le Regole per il pagamento della Tasi sulla Prima Casa - Per chi possiede solo un'abitazione principale non di lusso, quindi non più soggetta ad Imu, la Tasi è l'unica imposta patrimoniale dovuta (la base imponibile è infatti la stessa dell'Imu, ossia la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160) anche per le pertinenze, fino ad un massimo di tre e una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine e soffitte, box, posti auto scoperti). L'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille ma i comuni possono, nella loro autonomia, decidere di alzarla sino al 3,3 per mille per finanziare detrazioni per le categorie economicamente piu' disagiate.  I Comuni in questo campo hanno mano libera: possono stabilire le aliquote e le detrazioni come meglio credono: sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili.

In ogni caso per la gran parte dei Comuni la Tasi sulla prima casa sarà rinviata a dicembre. Com'è noto infatti, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014 in tutti i casi in cui i Comuni non abbiano pubblicato la delibera di pagamento sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014. Per verificare se il Comune ha preso o meno le decisioni in materia occorre, dunque, consultare la banca dati a questo indirizzo: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
 
Le Regole per il pagamento della Tasi sugli altri immobili - Per chi possiede più di un appartamento, altre pertinenze che non rientrano tra quelle esenti, o immobili commerciali, la Tasi si pagherà a Giugno solo nei Comuni "puntuali" con le decisioni. Nei comuni ritardatari la prima rata della Tasi si pagherà entro il 16 settembre; e il saldo dell'imposta, sarà, invece, entro il 16 dicembre. Ma su questi immobili si dovrà pagare anche l'Imu che non subisce spostamenti (acconto quindi il 16 Giugno e saldo il 16 dicembre). In questo caso la prima rata dell'Imu deve essere versata sulla base dell'aliquota prevista per il 2013.

Immobili in Affitto - Nei Comuni che hanno pubblicato le delibere saranno chiamati alla cassa a giugno anche gli inquilini per pagare la Tasi. La legge prevede, infatti, che una quota sia a carico di chi occupa l'appartamento, o l'immobile commerciale, sia in affitto sia a titolo di comodato gratuito. Unica eccezione i contratti con durata entro i tre mesi nel corso dell'anno. In questo caso, infatti, il pagamento spetta solo al proprietario. La legge mette a carico dell'inquilino una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta e non è prevista la possibilità di rivalersi sul proprietario se l'inquilino non paga. E' prevedibile, quindi, che nella stragrande maggioranza dei casi la quota dell'inquilino sia del solo 10%. La certezza, però, può darla solo la delibera comunale.

Si ricorda che per  il pagamento della Tasi va utilizzato il modello F24 come previsto per l'Imu. I codici di pagamento sono diversi per cui anche chi deve pagare per un solo immobile dovrà compilare due righi. E' possibile utilizzare anche per la Tasi eventuali crediti d'imposta per i quali si è deciso di optare per la compensazione.

Il pagamento della Tasi per i Comuni che avranno stabilito le aliquote e le detrazioni entro il 23 Maggio dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno. Nei soli Comuni ritardatari l'acconto per le abitazioni diverse dalle principali si pagherà a Settembre.

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La Tasi è il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili con cui le Amministrazioni Comunali provvedono al pagamento delle spese per il mantenimento dei Servizi erogati ai cittadini.  Ai sensi dell'art. 1 - comma 639 - della legge 147/2013, il presupposto  impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, e di aree scoperte  edificabili e non , a qualunque uso adibiti con l'esclusione delle aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali.

Si ricorda peraltro che questo Tributo non si applica ai terreni agricoli; l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 41/E/2014, ha infatti fissato la regola generale che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche  nel caso  in cui per il 2013 fosse  dovuta esclusivamente la mini Imu.

Il calcolo della Tasi a differenza di quanto accadeva per l'Imu, è piu' complesso perchè bisogna conoscere  l'aliquota (e le eventuali detrazioni) previste dal Comune in cui è situato l'immobile. L'aliquota va applicata (come per l'IMU)  sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.  Il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰); solo per finanziare maggiori detrazioni per le fasce deboli è stato anche previsto l'aumento ulteriore fino allo 0,8 per mille (cd. super-Tasi). In questo modo le aliquote massime possono raggiungere il 3,3 per mille sulle abitazioni principali o l'11,4 per mille per le altre abitazioni.

Dato che il presupposto dell'Imposta  è in sostanza la presenza e l'utilizzo del territorio comunale, sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori di un Immobile.  Nel caso che l’unità Immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal  proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso, sono tenuti al pagamento in  misura diversa e in maniera autonoma:  l'occupante  (inquilino) verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;  il possessore (titolare del diritto reale "proprietario") verserà la differenza. In caso di leasing l’imposta è dovuta dal locatario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà - usufrutto - uso - abitazione o superficie.

La Tasi andrà versata con modello F24 oppure  con bollettino di conto corrente postale. Le scadenze a regime sono il 16 Giugno per la prima rata e il 16 Dicembre per la seconda nei Comuni che hanno provveduto entro il 23 Maggio all'approvazione delle delibere per quest'anno; per i Comuni che non rispetteranno questa data il pagamento slitterà a Settembre secondo quanto annunciato dal Governo. Probabilmente la nuova data sarà il 16 Settembre e varrà per le sole abitazioni diverse da quelle principali (queste ultime invece pagheranno tutta l'imposta al 16 Dicembre, sempre in caso di ritardo dei Comuni nelle approvazione della delibera). Sul punto si attende ora di conoscere il provvedimento ufficiale del Governo.


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L’aula della Camera ha approvato con 277 sì e 92 no il decreto legge recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Il provvedimento è legge. Una legge che «finalmente affronta organicamente il problema e non il solito decreto tampone che si limita al vecchio rito della proroga degli sfratti», ha commentato il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. «Con questo Piano, che mobilita quasi 2 miliardi di euro, andiamo concretamente incontro a chi ha bisogno e vive il dramma dell’emergenza casa». «Il decreto - ha aggiunto Lupi - contiene infine tutta una serie di agevolazioni fiscali per rimettere in moto il mercato degli affitti che dimostrano come il fisco possa essere amico dei cittadini e favorire lo sviluppo».

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In particolare il testo destina più risorse alle locazioni, con il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il fondo dedicato ai morosi incolpevoli, riduce al 10% la cedolare secca per i proprietari di immobili che applicano canoni concordati e prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e per i redditi più bassi che devono pagare un affitto. Tra gli altri provvedimenti, si ricordano la stretta sugli abusivi che impone lo stop agli allacci delle utenze, mentre le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a un tetto di 10 mila euro, sono svincolate dalla spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione che fruiscono delle detrazioni.

Dal 2014 al 2017 potranno usufruire della cedolare secca scontata al 10% per i canoni concordati chi ha un contratto di locazione stipulato nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. C'è poi la proroga dei benefici per inquilini emersi da nero: fino al 31 dicembre 2015 gli inquilini che hanno usufruito delle norme che prevedevano agevolazioni per gli inquilini che emergevano da contratti a nero, potranno continuare a fruire del pagamento del canone in misura ridotta e non dovranno restituire i soldi.

Il versamento del bonus Irpef previsto dal decreto legge 66/2014 avverrà tramite modalità differenti a seconda della platea dei lavoratori interessati. Ammessi al bonus anche i disoccupati e i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.  

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Si avvicina la scadenza del 27 Maggio data in cui oltre 10 milioni di lavoratori troveranno in busta paga il tanto discusso bonus di 80 euro previsto dal decreto legge 66/2014.Vediamo dunque in breve di riassumere quali sono le modalità attraverso cui i lavoratori potranno ricevere il credito. 

L'accredito sarà relativamente agevole per i lavoratori dipendenti del settore privato e della Pa (compreso il personale della scuola titolare di supplenze brevi). A questi soggetti il bonus verrà infatti erogato direttamente nella busta paga di maggio: saranno i sostituti d'imposta ad effettuare i calcoli senza che i lavoratori debbano effettuare alcuna richiesta in tal senso. In pratica i datori dovranno verificare per ciascun lavoratore che l'Irpef da versare superi le detrazioni previste per il lavoro; calcolare il beneficio spettante in base al reddito complessivo e determinare l'importo da attribuire ogni mese. Il bonus totale di 640 euro dovrà essere rapportato ai giorni lavorati. 

Più complessa invece l'erogazione del bonus in favore delle colf, collaboratrici familiari e in generale dei lavoratori senza sostituto d'imposta. Questi soggetti potranno richiedere il credito tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2014, cioè l'anno prossimo con le indicazioni che verranno specificati nei modelli delle dichiarazioni stesse. Il bonus potrà essere utilizzato anche in compensazione rispetto ad eventuali importi da versare all'erario oppure potrà essere chiesto sottoforma di rimborso. 

Al bonus partecipano anche i lavoratori disoccupati e i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito. Si tratta in particolare dei percettori di cassa integrazione guadagni, dell'indennità di mobilità e dell'indennità di disoccupazione come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E/2014. In favore di questi soggetti il bonus verrà erogato direttamente dall'INPS sulla base dei dati che l'istituto possiede relativi al reddito del lavoratore interessato. Anche in tal caso il bonus verrà erogato automaticamente senza che il lavoratore debba attivarsi in tal senso.

Si ricorda che qualora la somma dei redditi percepiti (evidentemente da più rapporti di lavoro subordinato instaurati con piu' committenti) superi i 26 mila euro, il lavoratore dovrà comunicarlo ai sostituti e non avrà diritto al bonus. Qualora sia percepito un bonus non dovuto il prestatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al sostituto il quale potrà recuperarlo delle paghe dei mesi successivi o entro il conguaglio di fine anno.

Oggi il via libera definitivo al Decreto Casa. Diventeranno, così, stabili i cambiamenti al bonus mobili e il taglio al 10% della cedolare secca per il canone concordato.

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Il decreto casa sarà approvato oggi alla Camera dopo che ieri è stata posta la questione di fiducia. La novità più importante nel pacchetto di misure che vedranno a breve la luce riguarda il bonus mobili. Viene eliminato, dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014, il vincolo in base al quale, per usufruire del bonus mobili, gli arredi e gli elettrodomestici devono costare meno della ristrutturazione. Salta, così, il limite introdotto con la legge di Stabilità 2014, dopo il fallito tentativo del Decreto Salva Roma-Ter, e lo sconto torna vincolato solo al tetto massimo di spesa, pari a 10mila euro.

Affitti in nero
- Nel decreto casa arriva anche la sanatoria in favore degli inquilini che hanno denunciato i loro affitti in nero dopo che la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 50/2014) aveva di fatto cancellato la normativa che permetteva loro di pagare canoni scontati. Nel decreto si prevede quindi che gli sconti vengono fatti salvi fino al 31 dicembre del 2015. In sostanza, i mini canoni, risultato della nuova registrazione dei contratti in nero o registrati a canoni inferiori al reale, restano sino a fine 2015.

Sconti sugli Affitti - È prevista la detrazione Irpef, per chi è in affitto a canone agevolato. Nel triennio 2014-2016 lo sconto è di 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; si scende a 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.

Case Popolari - Per gli abusivi delle case popolari arriva una pesante stretta. E' previsto il divieto di allaccio di acqua, luce e gas nelle loro abitazioni, con immediato annullamento dei contratti già sottoscritti, e il divieto di partecipare alle procedure per l'assegnazione di altri alloggi per un periodo di cinque anni dall'occupazione abusiva.
Chi, invece, abita regolarmente un immobile ex Iacp potrà beneficiare della nuova possibilità prevista dal decreto: l'affitto con riscatto una volta trascorsi sette anni dall'inizio della locazione. Per sostenere gli inquilini che non riescono ad onorare i canoni locatizi il decreto casa assegna 226 milioni vanno al fondo di morosità incolpevole e altri 100 milioni al fondo di sostegno all'affitto.

Cedolare Secca - Confermata poi la cedolare secca ridotta per i contratti a canone concordato che è passa dal 15% al 10% per il periodo d'imposta 2014-2017; il regime viene peraltro esteso ai Comuni nei quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Alloggi Pubblici -  Si amplia poi la possibilità di vendere gli alloggi pubblici con la possibilità anche per i comuni di mettere sul mercato quelli che possiedono direttamente, e non solo quelle degli enti di edilizia residenziale pubblica. Inoltre la vendita potrà riguardare anche  i condomini nei quali la proprietà pubblica è solo al 50%. L'obbiettivo è quello di fare cassa per poter gestire al meglio il patrimonio immobiliare rimanente, che dovrà essere riqualificato anche per rendere disponibili gli alloggi che attualmente si trovano in situazioni di degrado tali da non poter essere offerti in locazione. Per questo peraltro il decreto semplifica le procedure per avviare i lavori, anche per il  risparmio energetico, puntando ad aumentare l'offerta di case tramite piani di recupero piuttosto che nuove costruzioni.  In ogni caso la vendita degli alloggi sociali è riservata solo agli attuali inquilini, ai quali sono riconosciute condizioni di favore e finanziamenti ad hoc. Aggiunto inoltre il divieto di rivendere gli appartamenti prima di cinque anni dall'acquisto.

Una nota diffusa in serata dal Ministero dell'Economia precisa che nei comuni che non avranno deliberato le aliquote entro il 23 Maggio l'imposta si pagherà a Settembre. 

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Nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi per gli immobili diversi dall'abitazione principale è prorogata da giugno a settembre. E' quanto ha comunicato in una nota il Ministero dell'Economia. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno. «Dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre», spiega il Mef nel comunicato diffuso in serata.

Con questa precisazione quindi, nei comuni ritardatari, il pagamento dell'acconto di Giugno slitterà a settembre ed il saldo sarà versato a Dicembre; mentre le abitazioni principali pagheranno in una unica soluzione il 16 Dicembre. Nei comuni che pubblicheranno per tempo le aliquote l'acconto dovrà essere pagato, per tutti gli immobili, entro il 16 Giugno ed il saldo a dicembre.

Intanto sul fronte Tasi il servizio delle politiche territoriali della Uil denuncia che su 35 città capoluogo che hanno deliberato le aliquote della Tasi, in 12 la nuova imposta sui servizi indivisibili costerà più dell'Imu pagata nel 2012. Le città dove il conto sarà più salato sono, secondo il servizio studi, Bergamo, Ferrara, Genova, La Spezia, Macerata, Mantova, Milano, Palermo, Pistoia, Sassari, Savona, Siracusa. Sono 23 invece le città capoluogo dove la Tasi avrà un peso inferiore dell'Imu tra cui Roma, Aosta, Brescia e Vicenza. I risparmi maggiori si avranno a Caserta (con 168 euro in meno) Aosta (-163), Pordenone (-148), Livorno (-141) e Roma (-127).

Undici città (Ancona, Bologna, Cagliari, Cremona, Ferrara, Genova, La Spezia, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Vicenza), sulle aliquote della prima casa, hanno adottato l'addizionale dello 0,8 per mille arrivando al 3,3 per mille, soltanto Milano e Roma hanno deciso di ricorrere alla "super-Tasi" sulle seconde case, arrivando in questo caso all'11,4 per mille.

La decisione sulle variazioni delle aliquote dovrebbe essere stabilita, da parte dei comuni, entro il 23 maggio. Tuttavia sono molti gli enti locali che non hanno ancora deliberato le aliquote a causa delle elezioni del 25 maggio (quando 3.900 enti locali dovranno votare il nuovo sindaco); attualmente infatti solo 832 Comuni su 8.092 hanno provveduto a deliberare le aliquote per la Tasi e di questi solo 514 hanno pubblicato sul sito del ministero dell'economia la loro delibera.

Ad allarmare, oltre al ritardo nella fissazione delle aliquote, c'è anche il fatto che il pagamento della Tasi sarà diverso in ciascun comune. Secondo lo studio della Uil «alla fine si avranno sicuramente 8.092 applicazioni diverse della Tasi e si rischia di avere oltre 75mila combinazioni differenti di applicazioni dell'imposta. Ad esempio a Bologna ci sono 23 detrazioni diverse in base alla rendita dell'immobile».

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