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Sono state fissate nuove condizioni relative all'entità del canone di locazione per godere dell'incentivazione sugli investimenti in abitazioni da concedere in locazione.

Kamsin Il canone di locazione non dovrà essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, ovvero non superiore al minore importo tra il canone concordato e il canone speciale. È quanto prevede la nuova formulazione dell'articolo 21 del decreto legge Sblocca Italia approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati la scorsa settimana.

L'indicazione dovrebbe precisare meglio i contorni circa il canone di locazione praticato dal soggetto che intende beneficiare della deduzione dal reddito del 20% sull'acquisto dell'immobile nuovo da concedere il locazione. L'agevolazione, infatti, potrà essere concessa - tra le altre condizioni - solo nel caso in cui il canone di locazione sia tenuto sufficientemente "basso", in modo tale da consentire il rilancio del mercato delle locazioni e di centrare, quindi, gli obiettivi del legislatore di tenere bassi i canoni d'affitto. Nello specifico il canone locatizio dell'immobile non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni di edilizia convenzionata, oppure non superiore al minore importo del canone concordato e il canone speciale.

La deduzione per l'acquisto di un immobile nuovo - Com'è noto, l'articolo 21 del Dl 133/2014, ha introdotto una deduzione del 20 per cento in favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o invendute oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro, con la precisazione, a seguito delle modifiche della Camera, che possono essere inclusi anche gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare.

Sostanzialmente confermate, poi, tutte le condizioni per avere diritto all'agevolazione presenti nel testo governativo. Oltre al vincolo sull'entità del canone, di cui si è già detto, l'immobile deve essere concesso, entro sei mesi dall'acquisto , in locazione per almeno 8 anni continuativi ma il diritto alla deduzione, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

Inoltre l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9; non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli; deve conseguire prestazioni energetiche certificata in classe A o B, e tra locatore e locatario non devono, infine, sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

La deduzione viene ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che il tetto alla deduzione è di 60 mila euro, la quota massima deducibile all'anno sarà dunque pari a 7500 euro. La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

Viene inoltre consentito alle persone fisiche non esercenti attività commerciale di concedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni in parola, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione previsti.

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Il disegno di legge di stabilità conferma la detrazione potenziata del 65 per cento anche nel 2015 per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Kamsin Per gli interventi di efficienza energetica, il disegno di legge di stabilità 2015 ha previsto che la detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari, si applichi in misura potenziata del 65 per cento sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.

Come già anticipato sulle pagine di queste giornale, la manovra per il prossimo anno elimina, dunque, quella rimodulazione dell'agevolazione prevista dalla legge di stabilità 2014 secondo la quale, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la percentuale di detrazione si sarebbe fermata al 50 per cento.

Inoltre, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del codice civile), o su tutte le unità immobiliari dell'edificio, viene previsto che la misura della detrazione Irpef/Ires del 65 per cento si applichi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.

Come è noto, gli interventi di efficienza energetica agevolabili, ai fini della detrazione in parola, riguardano: a) gli interventi su strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi; b) gli interventi di riqualificazione energetica globale; c) l'istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; d) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione; e) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza; f) la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore.

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Il disegno di legge di stabilità proroga per tutto il 2015 le detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, del risparmio energetico e del bonus mobili.

Kamsin Proroga per tutto il prossimo anno della detrazione Irpef del 50 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, dell'agevolazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e di quella Irpef e Ires del 65 per cento sui lavori per il risparmio energetico qualificato. È quanto dispone l'articolo 8 del disegno di legge di stabilità, approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri.

Nessun intervento, invece, è stato previsto sulla detrazione Irpef e Ires del 65 per cento sugli interventi antisismici cosiddetti qualificati, che dunque sarà ridotto al 50 per cento dal 2015. Via libera anche nel 2015 delle agevolazioni fiscali per i lavori verdi sulle parti comuni condominiali: la bozza del disegno di legge prevede infatti che il bonus del 65 per cento viene prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Vediamo dunque di riassumere in breve le modifiche previste dalla legge di stabilità per il prossimo anno.

Recupero edilizio - L'intervento del governo estende fino alla fine del 2015 la maxi detrazione del 50 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè le manutenzioni, le ristrutturazioni, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici. La disciplina vigente prevede invece che le spese sostenute nel 2015 fossero agevolabili al 40 per cento. Dal primo gennaio 2016, comunque, se non ci saranno ulteriori proroghe, si dovrebbe tornare alla percentuale ordinaria di detrazione pari al 36 per cento. 

Risparmio energetico - Il disegno di legge porta sino alla fine del 2015 la detrazione del 65 per cento ai fini Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico qualificato degli edifici, bonus in vigore dallo scorso 6 giugno 2013. La disciplina attualmente vigente prevede invece che le spese sostenute nel prossimo anno fossero agevolabili al 50 per cento.

Bonus mobili - L'intervento del governo proroga per tutto il 2015 la detrazione del 50 per cento, nel limite massimo di 10mila euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A (A+ per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Dal 2016 il beneficio verrà soppresso.

Condomini - La detrazione del 65 per cento, in vigore dal 6 giugno 2013, viene prorogata fino al 31 dicembre 2015. Si tratta, com'è noto, degli interventi sul risparmio energetico relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

L'attuale normativa prevede che le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 fossero agevolate al 65 per cento, mentre, quelle sostenute dal primo luglio 2015 e sino al 30 giugno 2016 fossero agevolate al 50 per cento. Con la novella viene aumentata, pertanto, la percentuale del bonus del 50 al 65 per cento nel secondo semestre del 2015 ma viene ridotta l'agevolazione nei primi sei mesi del 2016.

Misure antisismiche - L'intervento del governo non incide invece, sulla detrazione Irpef e Ires del 65 per cento prevista sulle misure antisismiche delle abitazioni principali o delle costruzioni adibite ad attività produttive ricadenti nelle zone ad alta pericolosità sismica. Restando immutata l'attuale disciplina, pertanto, solo le spese avvenute tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre di quest'anno potranno godere dell'agevolazione del 65 per cento, mentre per i pagamenti avvenuti nel 2015 la detrazione scenderà al 50 per cento.

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Maggior peso ai valori mobiliari nel nuovo ISEE. L'indicatore avrà come riferimento anche il valore medio di giacenza annuo dei depositi dei conti correnti bancari e postali.

Kamsin Nella determinazione del nuovo ISEE entreranno in gioco anche le giacenze annue di depositi e conti correnti bancari e postali. E' questo quanto prevede l'articolo 26, comma 12 del disegno di legge di stabilità per il 2015 firmato dal Presidente della Repubblica la scorsa settimana.

Com'è noto l'ISEE è l'indicatore, in vigore dal 1998, che viene utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie erogate da diversi livelli di governo. Ad esempio, l'ISEE viene utilizzato per l'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione. Nel solo 2012 sono state presentate ai fini ISEE circa 6,5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu), corrispondenti a più di 5,8 milioni di nuclei familiari, circa il 30 per cento della popolazione.

Le regole attuali prevedono che la situazione economica della famiglia sia valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (che viene valorizzato il 20 per cento) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (cioè del numero dei componenti e loro caratteristiche).

La scala di equivalenza consente di tenere conto delle "economie di scala" nella spesa familiare derivanti dalla convivenza. È un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest'ultimo rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica, come la presenza del nucleo familiare di più di due figli a carico, di genitori lavoratori e di figli minorenni (in particolare se hanno meno di tre anni) o di nuclei monogenitoriali.

Dal prossimo anno, l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, nella determinazione del nuovo ISEE dovranno prendere in considerazione anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, che sino ad oggi era stato escluso dalla componente mobiliare del nucleo familiare.

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L'accordo consensuale di separazione o divorzio potrà essere stipulato anche in presenza di figli minori a condizione che il pubblico ministero verifichi che l'accordo risponda l'interesse dei figli.

Kamsin Con l'approvazione in prima lettura da parte del Senato la scorsa settimana del decreto legge sulla giustizia civile, per i coniugi sarà possibile, se d'accordo, sciogliere il matrimonio con la sola assistenza degli Avvocati.

È stata infatti sostanzialmente confermata la possibilità, offerta dall'articolo 6 del dl 132/2014 ai coniugi di concludere una negoziazione assistita per separarsi consensualmente o sciogliere il matrimonio senza passare per il tribunale.

I coniugi potranno, pertanto, alla presenza di almeno un avvocato che rappresenti ciascuna parte, ottenere piu' rapidamente la separazione consensuale, il divorzio (nei casi di avvenuta separazione personale legale nei casi previsti dalla legge) o la modifica delle preesistenti condizioni di separazione o divorzio.

Con le modifiche approvate dal Senato l'accordo raggiunto dovrà essere tuttavia vagliato dal pubblico ministero il quale, qualora non ravvisi elementi di irregolarità, darà il nulla osta alla trascrizione nei registri dello stato civile. La novella approvata dal Senato consentirà inoltre di utilizzare questo iter anche in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ai sensi della legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero dovrà, inoltre, verificare che l'accordo risponda all'interesse dei figli prima di concedere il nulla osta. Nella versione attualmente vigente dell'articolo 6 del dl 132/2014 l'accordo in parola, invece, non poteva essere raggiunto nei casi in cui fossero presenti figli minorenni.

Nell'accordo dovrà essere indicato che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che queste siano state informate dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'accordo, una volta ricevuto il nulla osta da parte del pubblico ministero, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.

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Tra le novità compare l'ennesima proroga dell'uscita di scena di Equitalia, il cui termine viene portato al 30 giugno 2015 nell'attesa che il decreto attuativo della riforma fiscale evidenzi il nuovo quadro normativo.

Kamsin La legge di stabilità chiede ai Comuni un taglio ulteriore di 1,2 miliardi di euro ai propri bilanci. In cambio arriva una magra consolazione. Il disegno di legge offre, dall'altro piatto della bilancia, il taglio degli obiettivi da rispettare per il patto di stabilità 2015. La base di calcolo sarà rappresentata dalla spesa media 2010-2012, in cui comuni dovranno applicare il moltiplicatore 7,71 (invece del precedente 14,07) e le Province avranno un moltiplicatore del 7,83 (invece del 17). Una minore stretta che vale circa 3 miliardi ma sempre se i Comuni avranno in cassa denari da spendere.

Il ddl cancella il patto di stabilità integrato, cioè quella possibilità di ridistribuire autonomamente gli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti di una regione, purché rimanga invariato l'obiettivo complessivo a livello regionale. Nelle gestioni associate, viene imposto che la redistribuzione degli obiettivi dagli enti capofila agli altri comuni possa essere disposta solo in presenza di un accordo tra loro.

Novità in arrivo anche per le partecipate. Ciascuna regione dovrà approvare entro marzo, ed attuare entro fine anno, un piano di razionalizzazione per tagliare il numero di società partecipate presenti nella regione. Per incentivare il compito si introducono sconti fiscali e bonus sul patto di stabilità degli enti locali, oltre alla possibilità di prevedere forme di mobilità del personale fra le società oggetto del piano di razionalizzazione.

Viene poi rilanciato l'obbligo di gestire gli affidamenti di servizi pubblici locali tramite ambiti ottimali, cancellando il ruolo dei singoli enti.

Disco verde anche al fondo per la giustizia. L'articolo 10 del ddl prevede un fondo presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2015, risorse che saranno portate a 90 milioni 2016 e raggiungeranno quota 120 milioni nel 2017. Obiettivi del fondo sono il ricupero dell'efficienza del sistema giudiziario nonché  il completamento del processo telematico.

Tra le ultime conferme c'è la ennesima proroga dell'uscita di scena di Equitalia, il cui termine di operatività viene portato ora al 30 giugno 2015 sempre in attesa che il decreto attuativo della delega fiscale chiarisca il nuovo ruolo dell'ente nella riscossione dei tributi locali.

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