Fisco
Separazioni e Divorzi possibili anche davanti al sindaco
Giovedì la Camera voterà in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla giustizia civile, il dl 132/2014, il provvedimento che cambierà il modo di lasciarsi delle coppie italiane. Per loro infatti vengono rivoluzionate la modalità per ottenere il divorzio e la separazione consensuale che non dovranno piu' essere effettuate davanti al giudice. Kamsin Viene infatti introdotta la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto, precisa il nuovo testo su cui è stata apposta la fiducia, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.
Nel testo si precisa, inoltre, che la convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Ma le novità non finiscono qui. Viene anche introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita, appena indicata. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura in parola non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
Zedde
Tasi, Imu: ok del Governo alla nuova imposta unica sugli immobili
L'esecutivo conferma l'obiettivo di unificare dal prossimo anno la Tasi e l'Imu per semplificare la vita dei contribuenti. Previsto il ritorno ad aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale.
Kamsin Dal prossimo anno la vita dei contribuenti, nelle intenzioni del governo, si presenterà un po’ più agevole rispetto al burrascoso 2014, almeno per il pagamento delle tasse immobiliari. L'esecutivo ha infatti ieri confermato l'obiettivo di unificare, dal prossimo anno, la Tasi e l'Imu ed introdurre una local tax affidata ai Comuni.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il nuovo prelievo risulterebbe dalla somma delle attuali aliquote Imu e Tasi (il cui tetto complessivo è al 10,6 per mille ma incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille). Per le prime case invece l’ipotesi più probabile è il ripristino della detrazione standard già prevista per l’Imu (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni) che però potrebbe essere accompagnata da altre forme di sgravio affidate ai Comuni e basate comunque sull’indicatore Isee. La conseguente riduzione del prelievo sulle case di più basso valore catastale (fino all’azzeramento) sarà compensata da un innalzamento dell’aliquota standard, che arriverebbe ad un valore intermedio tra il 3,3 per mille (massimo) applicato quest’anno e il 4 per mille dell’Imu 2012.
L'imposta per gli inquilini - Un altro aspetto su cui il prossimo anno può portare novità è quello degli inquilini: se oggi questi pagano un quota oscillante tra il 10 ed il 30% dal prossimo anno Renzi ha indicato di voler cancellare la quota a loro carico per gli immobili ad uso abitativo e confermarla invece - con alcune modifiche- per gli immobili delle imprese come i negozi. In queste situazioni il contributo dell’inquilino sarebbe accompagnato dall’assorbimento nell’imposta unica di tributi minori come quelli sulle affissioni.
I Tempi per la nuova imposta unica immobiliare - L'introduzione della nuova fiscalità comunale dovrebbe avvenire con la presentazione di un emendamento al disegno di legge di stabilità o come collegato. Vista l’esigenza di fare presto per il primo anno l'unificazione dell'imposizione fiscale sugli immobili dovrebbe essere solo parziale, includendo l’unificazione tra Imu e Tasi e il sostanziale ritorno ad una detrazione standard per le abitazioni principali. Resterà fuori, pertanto, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.
Zedde
Bollo Auto, stop all'esonero per le auto d'epoca
L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo. Kamsin Il Ddl prevede, infatti, la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall’articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.
Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
"Tali veicoli - secondo la relazione governativa al testo del ddl - sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".
"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.
A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".
Zedde
Tasi ed Imu: sì all'imposta unica nella legge di stabilità
Dal prossimo anno unificazione delle imposte comunali in una tassa unica immobiliare, con aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale e aliquote più elevate sugli altri immobili. Possibile anche l'eliminazione della Tari e dell'addizionale Irpef.
Kamsin Il governo potrebbe presentare un emendamento al disegno di legge di stabilità 2015 per introdurre l'imposta unica sul mattone dal prossimo anno con il definitivo superamento di Imu e Tasi. E' quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi. Dalla nuova tassa unica, una sorta di local tax, resterà fuori, almeno per il momento, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.
Con l'introduzione della nuova tassa unica potrebbero essere assorbiti al suo interno anche alcuni tributi minori che riguardano le attività commerciali, come quelli sulla pubblicità e sull' occupazione di suolo pubblico. Tra le novità ci sarà anche la sua soppressione della quota a carico dell'inquilino che, nella Tasi, ha comportato notevole confusione nel pagamento.
Il progetto prevede sull'abitazione principale l'introduzione di un'aliquota standard leggermente più elevata della Tasi attuale, che sarà tuttavia accompagnata da detrazioni fisse pari a 200 euro più 50 euro per ciascun figlio che risieda nell'immobile adibito ad abitazione principale sino a 26 anni. Ancora non è chiara l'asticella standard del prelievo per la nuova imposta, ma appare improbabile che sia possibile un abbassamento del prelievo fiscale sugli immobili rispetto ai livelli attuali. La novità dovrebbe piuttosto assicurare il superamento dei due principali difetti del tributo sui servizi indivisibili. Da un lato la sua regressivita', in quanto in molti comuni l'assenza di detrazioni ha comportato l'aumento del tributo a carico delle abitazioni con minor valore mentre ha chiesto somme proporzionalmente minori sulle case di maggior valore.
Dall'altro la nuova imposta unica dovrà rendere più agevole le modalità di calcolo del tributo dato che la Tasi è stata resa complessa da infinite variabili insite nelle diverse delibere locali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli immobili strumentali come capannoni, uffici, alberghi, negozi utilizzati dai rispettivi proprietari. Infatti tali immobili possono dedurre dal reddito interamente la Tasi mentre l'Imu è deducibile solo per il 20 per cento. Per facilitare le imprese il governo dovrebbe rendere deducibile interamente o in gran parte il nuovo tributo.
Zedde
Anticipo TFR, ecco l'ABC per esercitare l'opzione
La facoltà di opzione sarà a disposizione dei soli lavoratori del settore privato con l'esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.
Kamsin Con la presentazione ufficiale del disegno di legge di stabilità in Parlamento, il Governo ha confermato l'anticipo del TFR in busta paga. L'articolo 6 del disegno di legge di stabilità prevede in via sperimentale, per i periodi tra il primo marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR. La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale.
L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria e non separata. Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27.000 euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.
Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.
L'opzione sarà disponibile anche per i lavoratori che stanno versando il TFR in un fondo di previdenza complementare. Durante quel periodo, quindi, l'accantonamento al Fondo sarà costituito solo dal contributo del dipendente e del datore di lavoro mentre la quota del TFR finirà in busta paga del prestatore.
La scelta comunque è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Di conseguenza il lavoratore che abbia scelto di avere il TFR in busta paga non potrà, prima di tale data, tornare sui suoi passi. Per i lavoratori che non chiederanno la liquidazione mensile in busta paga del TFR rimarranno in vigore le previgenti scelte, cioè il trasferimento della somme al fondo pensione sia con modalità esplicita che tacita, oppure il suo mantenimento in azienda sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Gli effetti sulle imprese dovrebbero essere neutri in quanto la bozza del ddl prevede che i datori di lavoro possono accedere un finanziamento bancario assistito sia dalla garanzia di un fondo costituito presso l'Inps, sia da una garanzia dello Stato. Il finanziamento potrà essere concesso da una delle banche che aderiranno l'accordo tra Abi e governo, indicando il TFR maturato dei dipendenti attraverso una particolare procedura di certificazione che dovrà essere rilasciata dall'INPS.
Zedde
Irap 2015, ecco le novità previste dalla legge di stabilità
L'aumento dell'aliquota Irap sarà retroattivo. La bozza ufficiale del Ddl di Stabilità conferma gli aumenti di imposta a cominciare dall'Imposta regionale sulla attività produttve. Kamsin I versamenti per il 2014 dovranno, quindi, essere effettuati con un'aliquota più alta rispetto a quella che aveva ridotto il decreto sul bonus Irpef (Dl 66/2014) e per la quale era stato introdotto a copertura l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% a partire dal 1° luglio scorso. Ciò significa che l'aliquota salirà al 3,9% e non sarà piu' del 3,5 per cento.
Nel determinare il saldo dell'Irap in scadenza il 16 giugno 2015, non si potrà, inoltre, utilizzare la nuova agevolazione, prevista dalla stessa bozza del ddl di stabilità, che consente la deduzione integrale del costo del lavoro derivante da contratti a tempo indeterminato. Il beneficio in parola, infatti, scatterà soltanto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Dal prossimo anno, dunque, l'imposta si calcolerà con l'aliquota del 3,9% e con la deduzione limitata per le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato (7.500 euro a testa per gli over 35 e 13.500 per donne e under 35, con importi raddoppiati in talune regioni meridionali). Vengono comunque fatti salvi i minori versamenti in acconto effettuati in base all'aliquota 3,5% utilizzando il metodo previsionale, come aveva espressamente stabilito dal decreto Irpef (articolo 2, comma 2, del Dl 66/2014).
Zedde