Assegno Sociale, Rileva solo il reddito effettivamente conseguito

Paolo Ferri Venerdì, 10 Novembre 2017
Nota Inps circa le modalità di computo del reddito personale o coniugale ai fini della determinazione dei requisiti e della misura dell'assegno sociale. 
Solo i redditi effettivamente conseguiti dal titolare o dal coniuge sono utili per determinare la misura dell'assegno sociale. Qualora, pertanto, a fronte di un’entrata che risulti spettante all’interessato o al coniuge, alla domanda sia allegata documentazione che comprovi la mancata effettiva erogazione del reddito, quest'ultimo non deve essere inserito nel computo. Lo precisa l'Inps, tra l'altro, nel messaggio 4424/2017 a chiarimento di alcuni quesiti posti dalle sedi territoriali. 

La questione

L'assegno sociale, come noto, è una prestazione assistenziale che viene erogata in favore dei cittadini che abbiano un'età superiore a 65 anni e 7 mesi (dal 2018 l'età salirà a 66 anni e 7 mesi e dal 2019 a 67 anni) e che si trovino in disagiate condizioni economiche certificate dalla presenza di un reddito personale e coniugale inferiore ad una determinata misura annua. Per il 2017 il reddito che consente l'erogazione del sostegno è pari a 5.824,91 mentre se il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro 11.649,82 ma in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. In presenza di redditi superiori a zero ma inferiori ai predetti limiti la misura dell'assegno sociale, pari a 448 euro al mese, si riduce in misura proporzionale al reddito percepito. 

Il reddito è quello effettivo

L’assegno, precisa l'Inps, deve essere erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti da computare al netto dell’imposizione fiscale e contributiva. Si tratta di una interpretazione favorevole perchè ove a fronte di un’entrata che risulti spettante all’interessato o al coniuge, alla domanda sia allegata documentazione che comprovi la mancata effettiva erogazione del reddito, quest'ultimo non deve essere inserito nel computo. In tale fattispecie rientra l’ipotesi di mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte dell’amministrazione pubblica straniera, a condizione che essa sia documentata tramite attestazione resa dal Consolato estero.

Nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, occorre considerare sempre il criterio di competenza. I pagamenti di importi arretrati, pertanto, devono essere imputati ai rispettivi anni di riferimento e non nell'anno in cui essi sono stati riconosciuti. Fa eccezione a questo criterio l'erogazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione: in mancanza di un criterio di riferimento per l’eventuale ripartizione tra periodi antecedenti, non può che essere attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione.

Redditi esteri di cittadini extracomunitari

Il documento dell'Inps fornisce alcune indicazioni in materia di certificazione dei redditi esteri di cittadini extracomunitari. Tali redditi devono essere documentati ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 445/2000 mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri salvo che l’autocertificazione non sia ammessa da una convenzione internazionale fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. A tale riguardo l'Inps sottolinea che, qualora il reddito sia stato conseguito in uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione, anziché essere effettuata dall’autorità consolare, può avvenire attraverso l’apostille (l'annotazione da parte dell’autorità straniera sull'originale del certificato).

Entrate conseguenti a vendita di immobili

Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce. In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF". Ne consegue, a titolo di esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, ai fini della valutazione del reddito per l'assegno sociale non si considererà la sola plusvalenza frutto dell'operazione ma l’intero ricavato nell’anno di riferimento. 

Rendita INAIL del coniuge e Indennita' di Accompagnamento

L'istituto precisa, infine, che nel calcolo del reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale va computata anche la rendita Inail del coniuge mentre vanno escluse le indennità di accompagnamento "di ogni tipo". Per tali provvidenze, infatti, la natura di reddito è esclusa in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato, le indennità in parola "servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale" (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 838). Oltre all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, pertanto, sono escluse dal novero dei redditi da computare: l’indennità di comunicazione in favore dei sordi di cui all’art. 4 della medesima legge, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità di cui alla legge 222/1984 e gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

Sono da escludere, inoltre, le altre prestazioni erogate dall’Istituto e da altri enti, previste dalla legislazione nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, al di là del nomen juris, abbiano natura indennitaria assimilabile a quella sopra descritta. 

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