Assegno Unico, va riconosciuto anche ai residenti all'estero?

Giovedì, 07 Luglio 2022
Lo rilevano due diverse interrogazioni presentate rispettivamente alla Commissione Affari Sociali della Camera e alla Commissione Lavoro del Senato.

Aver negato il diritto all’assegno unico agli italiani residenti all’estero potrebbe violare il diritto comunitario. Idem per i cittadini residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all'estero. Lo denunciano due interrogazioni parlamentari (3/03418 e 5/08324) indirizzate al Ministero del Lavoro circa i criteri di concessione dell’auuf.  ­­

Assegno Unico

Come noto dal 1° marzo 2022 l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'assegno unico universale. La nuova prestazione è vincolata, tra l’altro, alla residenza in Italia con conseguente esclusione di migliaia di contribuenti italiani – lavoratori e pensionati – residenti all'estero che in passato hanno percepito gli Anf e le detrazioni fiscali.

Residenti all'estero

Gli atti di indirizzo parlamentare denunciano, tuttavia, che tale esclusione violerebbe i principi cardine del diritto comunitario. Per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero, e più specificamente nell'ambito dell'Unione europea, la norma, infatti, contrasterebbe con l'articolo 7 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Abolizione delle clausole di residenza» secondo cui «le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice».

Per quanto riguarda invece i soggetti residenti in Italia i quali hanno a proprio carico familiari residenti all'estero, l’art. 67 del citato regolamento n. 883/2004 riconosce il diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se risiedessero in quest’ultimo Stato membro. Una norma evidentemente disattesa in quanto nell’Auuf i figli residenti all’estero, non convivendo con il richiedente non fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e, pertanto, sono irrilevanti ai fini della sua concessione.

Gli atti di indirizzo parlamentare suggeriscono, peraltro, di riconoscere l’auuf almeno ai cittadini italiani residenti all'estero i quali paghino le imposte sul reddito in Italia e non siano percettori di analoghe prestazioni all'estero o di ripristinare gli Anf e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni. A questo punto non rimane che attendere l’orientamento del Governo.

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