Calcolo premi INAIL 2022. Ecco i limiti di retribuzione imponibile giornaliera

Giovedì, 19 Maggio 2022
Dall’INAIL i limiti di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2022. Per i lavoratori dipendenti il limite minimo è fissato a 49,91 euro, un incremento dell’1,9 % rispetto all'anno scorso, per gli operai agricoli è 44,40 euro, per i riders 49,91.

Premi Inail più cari nel 2022. Il minimale giornaliero su cui si calcolano i premi dovuti all’Istituto Assicuratore passa, infatti, a 49,91€ dai 48,98€ del 2020 e del 2021. Lo spiega l'Inail, con la circolare 21/2022, con la quale rende note le retribuzioni minime su cui i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno effettuare il calcolo dei premi assicurativi ai fini dell’autoliquidazione.

Premi assicurativi ordinari

In adeguamento all’indice ISTAT del costo della vita nel 2022 è previsto un aumento dell’1,9% rispetto al 2021 della retribuzione minima giornaliera dei lavoratori dipendenti con un limite di 49,91 euro (l’anno scorso erano 48,98 euro) per 1.297,66 euro di retribuzione minima mensile (x 26 giorni).

E infatti il premio assicurativo ordinario, per questi lavoratori, viene calcolato moltiplicando il tasso di premio, indicato nella specifica Tariffa con riferimento alle lavorazioni assicurate e alla classificazione aziendale per l’importo della retribuzione effettiva pagata al lavoratore. Retribuzione che non può mai essere inferiore a quella stabilita dalla legge o dai contratti collettivi. Nel caso risulti inferiore, il calcolo deve tener conto dei limiti fissati dalle leggi e dai contratti. Per esempio:

  • Per gli operai agricoli la retribuzione giornaliera minima è 44,40 euro;
  • Per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera, secondo l’aumento dell’indice Istat, sarebbe 27,73 euro, elevato al 49,91 riferito alla generalità dei dipendenti;
  • Per i lavoratori a cui si applica la retribuzione convenzionale per decreto ministeriale (es. lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale) il limite giornaliero è 58,16 euro e quello mensile è 1.454,08.
  • Per i partecipanti all’impresa familiare, a cui si applica la retribuzione convenzionale, il limite giornaliero è 58,40 e quello mensile è 1.460,07.
  • Per l’area dirigenziale la retribuzione minima oraria è 13,50, giornaliera 108,02, mensile 2.700,43.

Riders

Dal 1° febbraio 2020 sono soggetti all'obbligo assicurativo anche i lavoratori autonomi, e pure se occasionali, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali («riders»).

Il calcolo del premio va fatto sulla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, rapportata ai giorni di effettiva attività. Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere (la retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile). Per l'anno 2022, l'imponibile giornaliero è pari a 49,91 euro.

Premi assicurativi speciali

Con riferimento ai premi speciali unitari, quelli per cui per la natura della prestazione (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa) non è possibile calcolare il premio ordinario, si esegue in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

È il caso, per esempio, degli artigiani per cui la retribuzione minima è determinata da un minimale (che non deve essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti) moltiplicato per 300, tenendo conto della relativa classe di rischio. La retribuzione minima annuale è dunque di 14.973 euro. I premi dovuti a persona sono: classe di rischio 1 = euro 83,90; classe 2 = euro 136,20; classe 3 = euro 193,80; classe 4 = euro 283,60; classe 5 = euro 417,30; classe 6 = euro 517,90; classe 7 = euro 688,10; classe 8 = euro 797,40; classe 9 = euro 1.484,90.

Parasubordinati

La base di calcolo dei premi è il compenso percepito nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, di rendita. La rivalutazione avviene con decorrenza 1° luglio di ogni anno. L'Inail conferma gli importi a copertura del periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 20202 nei valori di 1.454,08€ e 2.700,43€ con riferimento a un minimale e a un massimale di rendita rispettivamente pari a 17.448,90 e 32.405,10 euro.

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