Contratti di solidarietà, Entro il 16 Ottobre il recupero dello sgravio

Bernardo Diaz Giovedì, 18 Luglio 2019
I chiarimenti in un documento dell'Istituto di Previdenza. Coinvolte le imprese che hanno concluso l'intervento di Cigs entro il 2018. Lo sgravio consiste nel recupero del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto in misura superiore al 20%.
Ok dell'Inps alla fruizione della decontribuzione sui contratti di solidarietà per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017. Lo rende noto l'Istituto di previdenza nel messaggio numero 2732/2019 con il quale fornisce le indicazioni circa l'acquisizione dello sgravio per le imprese destinatarie del beneficio.  Le aziende hanno tempo fino al 16 ottobre per recuperare lo sgravio del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto in misura superiore al 20%.

Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall'anno 2014, è stata estesa con il citato DM dal 2017 in poi.

Il citato intervento normativo ha semplificato e irrobustito gli sgravi rispetto al passato. Le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno, infatti, più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro. Altra rilevante novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.

Lo misura dello sgravio

Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà.

Nel documento l'Inps comunica, in particolare, le imprese ammesse al beneficio i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018 a valere sulle risorse relative all'anno 2017 e le modalità di riconoscimento dello sgravio. Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, cioè entro il 16 ottobre 2019  tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 2732/2019

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati