Crisi Aziendali, Via libera agli sgravi contributivi per i datori di lavoro

Giovedì, 08 Settembre 2022
Per le aziende che assumono nel 2022 a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere dall’età anagrafica, provenienti da tavoli di crisi aziendale sarà riconosciuto uno sgravio del 100% della quota di contribuzione datoriale per un massimo di 36 mesi entro 6.000€ annui.

Via libera dell’Inps all’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori dipendenti provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 99/2022 in cui spiega che l’incentivo spetta sulle assunzioni avvenute tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 entro un massimo di 500€ mensili e per una durata di 36 mesi.  

Le indicazioni riguardano una nuova forma di incentivo recata dalla legge di bilancio 2022 che mutua per intero la disciplina dall’esonero contributivo per le assunzioni giovanili per il biennio 2021-2022 (cioè uno sgravio della contribuzione datoriale entro un massimo di 6.000€ annui per 36 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del rapporto di lavoro).

Ebbene l’articolo 1, co. 119 della legge n. 234/2021 ha esteso questo incentivo anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori – a prescindere dall’età anagrafica - provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della L. 296/2006.

Assetto

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Lo sgravio spetta a tutti i datori di lavoro del settore privato (a prescindere dalla natura imprenditoriale del datore). Con riferimento alla qualifica dei rapporti di lavoro l’Inps spiega che sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e le assunzioni di dirigenti.

Misura

L’incentivo sgrava il 100% della quota di contribuzione datoriale entro un massimo annuo di 6.000€ (500€ al mese) per una durata massima di 36 mesi dalla data di assunzione. A differenza dello sgravio per le assunzioni giovanili l’incentivo dura sempre 36 mesi (e non 48) anche se la sede di lavoro è ubicata nelle regioni del mezzogiorno. Dal punto di vista previdenziale per i lavoratori non ci sono effetti negativi in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni resta invariata (33%).

Non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo. In particolare non è cumulabile con l’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato percettori di Naspi.

Fruizione

La fruizione dello sgravio è consentita nei limiti di 2,5 milioni di euro nel 2022, 5 milioni di euro nel 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro nel 2025. Per la fruizione dello sgravio i datori di lavoro dovranno produrre all’Inps il modulo di istanza online “ES119” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni fornendo una serie di informazioni (es. estremi dell’azienda e del rapporto di lavoro incentivato, retribuzione mensile media ed aliquota contributiva datoriale del rapporto di lavoro, eccetera). La fruizione dello sgravio avverrà tramite conguaglio da effettuarsi sulle denunce contributive Uniemens a partire dal periodo di competenza del mese successivo a quello di comunicazione dell’accoglimento della richiesta.

Documenti: Circolare Inps 99/2022

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati