Inail, Fissato al 15,27% lo sconto sui premi assicurativi nel 2022

Lunedì, 28 Marzo 2022
Scende rispetto al 16,36% stabilito per l'anno scorso. Il nuovo tasso è contenuto nel decreto del ministero del lavoro del 1° febbraio 2022 pubblicato la scorsa settimana nella sezione pubblicità legale.

Scende al 15,27% nel 2022 lo sconto su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Lo sconto, come noto, riguarda i premi che non hanno ancora formato oggetto di revisione, cioè i premi per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps. La misura dello sconto è fissata dal dm 1° febbraio 2022 apparso la scorsa settimana nella sezione pubblicità legale del ministero del lavoro, che approva la determina Inail n. 238/2021. Lo scorso anno la misura dello sconto era del 16,36% (15,29% nel 2020 e 15,24% nel 2019).

La riduzione

La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1, comma 128, della legge stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), con validità per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe dei premi che è avvenuta solo a partire dal 1° gennaio 2019. Dal 2019, pertanto, la riduzione percentuale non si applica più in quanto le nuove tariffe hanno sostanzialmente assorbito la precedente riduzione. La revisione delle tariffe ha interessato non solo i lavoratori dipendenti (Tariffa Ordinaria Dipendenti) ma anche i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione.

La riduzione si continua, invece, ad applicare a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. Si tratta, in particolare, dei premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93. Nonché ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Sconto al 15,27%

Ebbene con riguardo ai predetti settori l'Inail ha fissato con determina numero 238/2021 lo sconto per l'anno 2022 in misura del 15,27%. Nelle prossime settimane l'Inail diffonderà la consueta circolare con le modalità attuative che, come noto, sono differenziate a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio e in base all'andamento infortunistico aziendale. In particolare per le attività avviate da oltre un biennio (quindi prima del gennaio 2020) si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA); per le altre lo sconto è riconosciuto a domanda, da inviare con il servizio online OT20; infine, lo sconto è applicato senza necessità di fare una nuova istanza ai soggetti che hanno già fatto in passato un'istanza OT20 ed è stata accettata. Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio". 

L’applicazione della riduzione è subordinata in ogni caso all’attestazione, da parte dei destinatari, del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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