La Liquidazione Giudiziale apre alla Naspi

Lunedì, 13 Febbraio 2023
Chiarimento INPS sulla disoccupazione indennizzata dopo la riforma del Codice della crisi d’impresa (Dlgs n. 14/2019). Disco verde alla prestazione anche se il dipendente rassegna le proprie dimissioni dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

La Naspi va sempre riconosciuta al dipendente che perde il lavoro dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell’impresa datrice di lavoro. A prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia risolto per iniziativa del curatore fallimentare oppure a seguito di sue dimissioni. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 21/2023 in cui detta istruzioni in merito alle novelle apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022.

Liquidazione Giudiziale

Gli articoli 189 e 190 del Dlgs n. 14/2019 hanno introdotto una specifica disciplina per tutelare chi perde il posto di lavoro nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro. Quest’ultima, come noto, è il nuovo strumento (in sostituzione del fallimento) previsto dal legislatore per far fronte, in ultima istanza, a situazioni di crisi e di insolvenza degli imprenditori.

Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro la Riforma ha fissato il principio secondo il quale l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce causa di licenziamento ma produce l’effetto di «sospendere» il rapporto di lavoro sino alla decisione del curatore circa la volontà di subentrare o recedere nel rapporto. Ai sensi dell’articolo 189, co. 5 del citato Dlgs n. 14/2019 le dimissioni presentate durante questo periodo dal lavoratore si intendono rassegnate per «giusta causa» con diritto, pertanto, alla percezione della Naspi.

Se il curatore recede dal rapporto o non assume decisione entro quattro mesi (salvo proroga) dall’apertura della liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro si intende sempre risolto «di diritto» con conseguente «disoccupazione involontaria» del lavoratore da cui deriva il diritto alla fruizione delle Naspi (fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti).

In sostanza:

  • ha diritto alla Naspi il lavoratore che rassegni le dimissioni tra la data di apertura della liquidazione giudiziale e la dichiarazione del curatore di subentro o di recesso nel rapporto di lavoro, periodo durante il quale, come detto, il rapporto di lavoro è «sospeso»;
  • ha diritto alla Naspi il lavoratore che perda il lavoro per effetto del recesso del curatore o della risoluzione di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato il subentro nel rapporto di lavoro, salvo proroghe).

Termine per la domanda di Naspi

Fatte queste premesse l’Inps ricorda che, in linea generale, la domanda di Naspi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi sopra richiamate il termine, tuttavia, non può essere rispettato perché lo stesso Codice prevede che le dimissioni, il recesso del curatore o la risoluzione di diritto hanno effetto retroattivo dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Per correggere l’anomalia e, quindi, consentire al lavoratore la fruizione della disoccupazione indennizzata l’Inps chiarisce che il termine di 68 giorni, fissato a pena di decadenza per la presentazione della domanda di Naspi, decorre rispettivamente:

  • dalla data di rassegnazione delle dimissioni;
  • dalla data in cui la comunicazione di recesso del curatore è pervenuta a conoscenza del lavoratore;
  • dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale).

Decorrenza

Sono confermate le regole in materia di decorrenza. In particolare la Naspi decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Periodo transitorio

Le citate regole trovano applicazione a far data dal 10 febbraio 2023, data di pubblicazione della Circolare Inps. Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto intercorse tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa) e la predetta data il termine di 68 giorni decorre dal 10 febbraio 2023 (quindi c'è tempo sino al 19 aprile).In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

L’Inps aggiunge, infine, che al momento della presentazione della domanda di NASpI, l’assicurato dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà l’Istituto a verificare, tramite la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

Documenti: Circolare Inps 21/2023

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