Lavoratori Fragili, Tutele prorogate sino al 31 marzo 2021

Vittorio Spinelli Mercoledì, 06 Gennaio 2021
E' il nuovo termine di scadenza dell'obbligo di sorveglianza attiva contenuto nel Dl Milleproroghe. Confermata sino al 28 febbraio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. 
Proseguirà sino al 31 marzo 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale dell'Inail. Lo prevede l'articolo 19 del dl n. 183/2020 (cd decreto milleproroghe) con il quale il legislatore posticipa il termine in scadenza il 31 dicembre 2020 a causa del dilagare dell'emergenza da COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La misura, come noto, impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. Restano ferme le indicazioni già fornite dall'Inail con la Circolare numero n. 44/2020.

La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c'è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità: a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza; b) chiedere all'Inail il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro (in tal caso il datore di lavoro dovrà sostenere un costo pari a 50,85€ per ciascuna singola prestazione).

L'Assenza dal Servizio è equiparata alla degenza ospedaliera

La novità si abbina alle disposizioni contenute nell'articolo 1, co. 481-483 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che prorogano ulteriormente due misure già sperimentate in passato. In particolare dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è prevista l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Sempre dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili sopra indicati svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto. Le due misure erano state prorogate rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 con il dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (cfr messaggio inps 4157/2020).

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