Naspi, l'assegno è compatibile con l'attività lavorativa subordinata

Bernardo Diaz Martedì, 17 Novembre 2015
Una quota dell'indennità NASpI è compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato purchè cui reddito annuale sia inferiore a 8mila euro annui.
A partire da maggio, chi resta senza lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà può ottenere la Naspi. Per conseguire il sostegno al reddito è sufficiente essere in stato di disoccupazione, avere almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione versati nei quattro anni precedenti l'evento di disoccupazione ed avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Il lavoratore deve inoltre prestare attenzione a trasmettere all'Inps una domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (si tratta di una data da tenere bene a mente perchè il termine è fissato a pena di decadenza).

Per avere diritto all'assegno è necessario inoltre partecipare regolarmente alle iniziative rivolte a favorire la ricollocazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, vale a dire i centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere queste funzioni, in conformità alle norme regionali e delle Province autonome. Il decreto stimola infatti espressamente la rioccupazione del lavoratore.

Cosa accade, quindi, se il beneficiario del trattamento trova una nuova occupazione presso un altro datore di lavoro? Il dlgs 22/2015, il decreto che ha introdotto la riforma degli ammortizzatori sociali, prevede tre ordini di conseguenze sull'assegno di disoccupazione a seconda della durata del nuovo contratto e del reddito che il lavoratore conseguirà dallo stesso. Vediamole.

La decadenza. In primo luogo il beneficiario decade dal diritto all'assegno allorquando, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, dal quale deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8mila euro annui).

La Sospensione. Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal beneficiario della prestazione sia inferiore ai 6 mesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi se il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione fiscale. Alla cessazione del rapporto di lavoro il beneficiario viene riammesso al trattamento Naspi residuo (sempre d'ufficio) anche laddove il lavoratore avesse cessato anticipatamente il rapporto per dimissioni. Da segnalare anche che sia la sospensione dell’indennità che la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari. 

La riduzione. Infine nel caso in cui il beneficiario della prestazione, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, cioè 8mila euro, mantiene il diritto alla prestazione, seppure in un importo ridotto.

In particolare la misura della NASpI viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa. Gamsin Attenzione però. La conservazione della prestazione durante la prestazione lavorativa è condizionata dal fatto che il beneficiario della Naspi comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di percepire dall'attività lavorativa e che il datore di lavoro o l'utilizzatore, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI (e non presentino rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro o l'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro). 

La comunicazione in questione è importante perchè in sua mancanza, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi la Naspi verrà sospesa d'ufficio; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il lavoratore decadrà dal diritto al sostegno.

La contribuzione. La contribuzione versata durante i periodi di lavoro subordinato compatibili con la Naspi è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione. Tuttavia l'aliquota IVS versata non darà luogo ad accrediti contributivi nei confronti del lavoratore in quanto tali periodi risultano già coperti figurativamente.



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