Naspi, Ok alla liquidazione anticipata anche per chi avvia una società

Bernardo Diaz Giovedì, 07 Dicembre 2017
Ma per fruire dell'incentivo la partecipazione alla società deve essere riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa.
La Naspi può essere liquidata in forma anticipata anche per la costituzione di una società a condizione che il socio svolga attività di lavoro autonomo o d'impresa e non conferisca esclusivamente il capitale. Sono alcune delle indicazioni fornite dall'Inps nella Circolare 174/2017 pubblicata l'altro giorno dall'Istituto di previdenza. Il documento diffuso ieri dall'Istituto di previdenza illustra, in particolare, i rapporti tra la fruizione dell'incentivo e l'avvio di un'attività in forma societaria che sino ad oggi era rimasta nel dubbio (si veda qui per i dettagli).

Come noto l’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Le istruzioni per la fruizione dell'incentivo all'imprenditorialità erano state fornite provvisoriamente con la Circolare Inps 145/2013 quando la misura fu introdotta in via sperimentale con la legge 92/2012 per poi essere resa strutturale con la Riforma del Jobs Act dal 1° maggio 2015. 

Se l'attività è prestata in forma individuale

Ebbene l'Inps precisa, ma questo era piuttosto pacifico, che l'incentivo può essere riconosciuto per avviare un'attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse (es. avvocati, architetti eccetera) in quanto attività di lavoro autonomo; per l'attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola; per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Dunque, ad esempio, anche l'ignegnere che si mette in proprio aprendo la partita iva ed iscrivendosi alla relativa cassa professionale ha diritto alla fruizione dell'incentivo.

Se l'attività è prestata in forma societaria

L'Inps apre, inoltre, le porte dell'incentivo per le forme di attività avviate in forma societaria. Nello specifico l'incentivo può essere concesso per la costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa. L'incentivo può essere fruito anche per la costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Può fruire dell'incentivo anche il socio unico che costituisce una società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) a condizione che abbia perduto il beneficio della responsabilità limitata al capitale conferito. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale. 

In ogni caso tuttavia, resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. L'incentivo può dunque essere fruito dai cd. soci lavoratori (es. i soci di SRL) per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e artigiani in caso di svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale con carattere di abitualità e prevalenza. 

Adempimenti del richiedente

Per avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI il lavoratore deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. L'Inps precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in  legge  n. 40 del 2007.Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.  

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Documenti: Circolare Inps 174/2017DM 73380/2013;  Circolare Inps 145/2013 ; Circolare Inps 94/2015; Circolare Inps 62/2015

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