Naspi, Stop alle 30 giornate di lavoro effettivo

Bernardo Diaz Venerdì, 26 Marzo 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la novella contenuta nel decreto sostegni. Rinnovata anche l'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore degli stagionali e dei lavoratori dello spettacolo.
Sino al 31 dicembre 2021 la naspi potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nel messaggio n. 1275/2021 pubblicato ieri dall'ente di previdenza ad illustrazione delle novità apportate dal dl n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni) in vigore dal 23 marzo 2021.

Dal 23 marzo 2021 e sino a fine anno, in sostanza, per l'accesso alla naspi è necessario: a) il possesso dello stato di disoccupazione involontario; b) tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La modifica si è resa necessaria in considerazione dello stato di difficoltà del mercato del lavoro per l'emergenza epidemiologica.

Indennità COVID: domande entro il 30 aprile 2021

La novità si abbina anche al rinnovo dell'indennità onnicomprensiva a favore delle categorie di lavoratori già note con i precedenti interventi di contrasto al Covid-19 (lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo). Questa volta l'indennizzo una tantum è pari a 2.400 euro (l'anno scorso era di 1.000 euro) completamente esentasse e sarà riconosciuto automaticamente dall'INPS alle categorie che già ne sono risultate beneficiarie a dicembre con il decreto ristori (articolo 15 e 15-bis del dl n. 137/2020). Chi non ne ha usufruito (es. coloro che hanno maturato i requisiti al 23 marzo 2021) dovrà presentare istanza all'INPS, online oppure tramite l'assistenza di un patronato, entro il 30 aprile 2021.

Nuove platee

A questo riguardo l'Inps anticipa che il dl n. 41/2021 ha operato alcuni ampliamenti delle categorie. In particolare ha incluso anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali. Per i lavoratori dello spettacolo, inoltre, l'indennizzo da 2.400 euro può essere concesso anche ai soggetti con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro. Questa platea è nuova rispetto ai precedenti criteri che, invece, prevedano un requisito reddituale non superiore a 50mila euro. Per cui questi soggetti dovranno presentare domanda all'INPS.

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Documenti: Messaggio Inps 1275/2021

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