Pensioni, A novembre si rinnova il bonus contro il caro energia. Ecco i dettagli

Lunedì, 26 Settembre 2022
La misura è contenuta nel cd. «decreto aiuti ter» in vigore dal 24 settembre. Beneficiati lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi, pensionati e disoccupati. L’indennità, pari a 150€, sarà erogata dall’Inps o dal datore di lavoro.

L’«una tantum» contro il caro energia fa il bis. Verrà erogata una seconda a volta a novembre anche se in misura ridotta rispetto a luglio: 150€ anziché 200€.  Lo prevede un passaggio del cd. «decreto aiuti ter» (Dl n. 144/2022 comparso nella G.U. n. 223 lo scorso 23 settembre 2022) con il quale il governo rinnova la misura per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

La nuova versione riduce, tuttavia, le platee coinvolte: se a luglio spettava in presenza di un reddito non superiore a 35mila euro il rinnovo arriverà solo ai redditi non superiori a 20.000€.

Lavoratori Dipendenti

Ai lavoratori dipendenti (sia del privato che del pubblico impiego) il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga del mese di novembre 2022 a condizione che la retribuzione imponibile lorda non risulti superiore a 1.538€. Spetterà ancorché gli stessi siano assenti dal lavoro per eventi figurativamente tutelati (maternità, malattia, congedi).

Sarà erogato a condizione che l’interessato non sia titolare di pensione o di reddito di cittadinanza. A tal fine il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro.

Pensionati

Avranno diritto al bonus i titolari al 1° ottobre 2022 di un trattamento pensionistico (diretto o indiretto ancorché di invalidità) o di un trattamento assistenziale (es. assegno sociale, prestazioni di invalidità civile) nonché dei trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegni straordinari di sostegno al reddito) che, per l’anno 2021, abbiano un reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore a 20mila euro (non contano i redditi del coniuge).

Ai fini del computo del reddito si tiene conto dei soli redditi assoggettati all'Irpef con esclusione del reddito della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Verrà riconosciuto automaticamente dall'ente previdenziale (Inps, Inpgi o Casse Professionali) con la mensilità di novembre 2022.

Disoccupati

La misura è prevista anche ai disoccupati titolari di Naspi o Dis-Coll nel mese di novembre 2022 e per i titolari di disoccupazione agricola erogata nel 2022 (cioè di competenza 2021). In tal caso il bonus verrà erogato automaticamente dall’Inps senza accertamento dei limiti reddituali nonché, in via residuale, ai nuclei percettori di RdC a condizione che nel nucleo Isee non sia presente almeno un beneficiario che abbia già fruito dell’indennità ad altro titolo (es. perché titolare di pensione o di reddito da lavoro dipendente).

Parasubordinati

Ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata dell’Inps l’indennità spetterà, previa domanda all’Inps, a condizione che: a) i contratti siano attivi al 18 maggio 2022; b) non siano titolari di pensione; c) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; d) gli interessati non abbiano conseguito un reddito superiore a 20mila euro nel 2021 dai predetti rapporti di collaborazione.

Altre categorie

Il bonus sarà riconosciuto anche:

  • Agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata dell’Inps; professionisti iscritti ad ordini e collegi. A condizione che nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000€;
  • Ai lavoratori domestici che abbiano in essere un contratto di lavoro domestico nel mese di novembre 2022;
  • Ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate lavorative purché il reddito derivante dai predetti rapporti non sia stato superiore a 20mila euro nel 2021;
  • Ai lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati purché il reddito derivante dai predetti rapporti non sia stato superiore a 20mila euro nel 2021;
  • Ai lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 cc, privi di partita iva (cioè con ritenuta d’acconto), che nel 2021 abbiano goduto di un reddito di almeno 6.330€ (cifra necessaria affinché sia assicurato almeno un contributo mensile nella gestione separata dell’Inps) da tali contratti;
  • Agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tali attività nell’anno 2021 superiore a 5.000€ e titolari di partita iva attiva, iscritti alla gestione separata dell’Inps al 18 maggio 2022
  • Ai lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo che nel 2021 abbiano ottenuto dall’Inps l’indennizzo di 400 euro e/o quello di 1.600 euro previsti rispettivamente dal dl n. 41/2021 (cd. decreto «ristori») e dal dl n. 73/2021 (cd. decreto «ristori bis»).
  • Ai collaboratori sportivi che nel biennio 2020/2021 abbiano ottenuto almeno una delle indennità Covid previste dalla legislazione emergenziale. L’erogazione avverrà dalla società Sport Salute Spa.
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