Pensioni, riprende l'erogazione dell'indennizzo ai commercianti che hanno chiuso l'attività

Vittorio Spinelli Lunedì, 18 Gennaio 2021
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2021. Salgono però dal 1° gennaio 2022 i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione al 24,48%.
Dal 1° gennaio 2022 contributi più cari per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti. L'articolo 1, co. 380 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) prevede, infatti, l'aumento dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva per far fronte ai maggiori oneri di finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività stabilizzato con la legge di bilancio del 2019  (art. 1, c. 284, l.n.  145/2018) a partire dal 1° gennaio 2019. Il contributo aggiuntivo aumenterà dallo 0,09% allo 0,48% e, conseguentemente, l'aliquota complessivamente dovuta dagli iscritti salirà dal 24,09% al 24,48% dal 2022.

La modifica legislativa serve a sbloccare l'erogazione degli indennizzi bloccati dall'Inps a partire dalle domande pervenute dopo il 30.11.2019 (cfr: messaggio inps 2347/2020) per mancanza di risorse. La proroga della misura ha, infatti, comportato un aumento delle istanze e uno squilibrio tra contributi e prestazioni a carico del Fondo con conseguente arresto dell'Inps nell'esame di nuove domande. Ora questo squilibrio viene risolto aumentando il carico contributivo per gli iscritti alla gestione dal 1° gennaio 2022 e con il trasferimento a carico del bilancio dello Stato di 167,1 milioni di euro per far fronte alle esigenze legate al 2021. In definitiva con l'approvazione definitiva della legge di bilancio per il 2021 l'Inps potrà riprendere l'esame e l'accoglimento delle domande sospese dallo scorso anno per mancanza delle risorse.

La misura

La misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo (circa 513 euro al mese), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali. Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio. La misura è stata stabilizzata dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed esteso, per effetto dall’articolo 11-ter del decreto legge n.101 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017.

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