Reddito di Emergenza, Via libera alle domande. C'è tempo sino al 30 giugno

Valerio Damiani Sabato, 23 Maggio 2020
Il primo chiarimento in attesa della Circolare esplicativa della misura. Domande entro il 30 giugno 2020 tramite il sito Inps oppure patronati.
Apre ufficialmente i battenti la procedura per inviare la domanda per il Reddito di Emergenza (REM) istituito dall'articolo 82 del DL "Rilancio" (DL 34/2020). Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2131/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza nelle more della pubblicazione della Circolare illustrativa della misura da concordare con il Ministero del Lavoro.  Gli interessati, comunica l'Ente previdenziale, potranno inoltrare l'istanza direttamente tramite il sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica o recandosi presso un patronato. L'istanza deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

L'identikit della misura

Come già anticipato su PensioniOggi l'indennità vale da 400 a 800 euro mensili (la forchetta varia a seconda della composizione del nucleo familiare) corrisposte in due quote di pari importo e si rivolge a tutti i nuclei familiari (anche stranieri) che risiedono in Italia (senza vincoli temporali) privi di reddito o con un reddito familiare inferiore a 400/800 euro mensili.

Nello specifico quattro i requisiti da soddisfare, cumulativamente al momento della domanda: a) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 400/800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare); c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza ; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

L'importo

Come accennato il valore del REM è pari a 400 euro da moltiplicare per le medesime scale di equivalenza previste per la concessione del Reddito di Cittadinanza entro un massimo di 2 (corrispondente a 800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 (corrispondente a 840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Gli importi teorici conseguibili sono esposti in tabella a seconda della composizione del nucleo familiare. Va ricordato che la cifra è corrisposta in due quote di pari importo. Il beneficio complessivo oscilla, pertanto, da un minimo di 800 euro ad un massimo di 1.600 (1.680 euro nel caso di disabili gravi). Si noti che a differenza dell'RdC il REM non è un'integrazione al reddito familiare, per cui gli importi sono corrisposti per intero in aggiunta al reddito familiare in godimento.

L'incompatibilità

Molto rigidi i criteri di incompatibilità. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in tali condizioni, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia. Per cui non potranno accedere al REM i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti, autonomi e/o professionisti che abbiano fatto richiesta per le specifiche indennità per il Covid-19 (i 600 euro per intenderci). Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità oppure siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al REM conseguibile.

In sostanza lo strumento si rivolge prevalentemente ai disoccupati (o a chi lavora in nero) nonché ai lavoratori dipendenti con retribuzioni inferiori a 400-800 euro (ad esempio chi presta lavoro in regime di part-time) o ai lavoratori dipendenti titolari di strumenti di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro (es. CIGO, CIGD) che non (come NASPI o mobilità) con cifre lorde inferiori alla soglia di REM conseguibile. Sono esclusi dal REM anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza e i lavoratori del settore domestico che fanno richiesta per la specifica indennità di 500 euro mensili (art 84 DL 34/2020). Non è prevista, invero, incompatibilità per i titolari di assegno sociale o di prestazioni di invalidità civile.

Domande entro il 30 giugno 2020

Le domande per il Rem dovranno essere presentate tramite il sito istituzionale dell'Inps entro il 30 giugno 2020. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale (previa stipula di una convenzione con l'Inps) oppure presso gli istituti di patronato.

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Documenti: Messaggio inps 2131/2020

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