Rendite Inail, Crescono gli importi erogabili dal 1° luglio 2018

Vittorio Spinelli Sabato, 25 Agosto 2018
L'Inail ha adeguato all'inflazione le rendite dal 1° luglio 2018. Rivalutato per la prima volta l'indennizzo per il danno biologico dopo la modifica della legge di stabilita' 2016.
Crescono gli indennizzi erogati dall'Inail nel 2018. Dal 1° luglio sono state, infatti, incrementate dell'1,1% rispetto ai valori vigenti sino al 30 giugno 2018 le prestazioni ordinarie, la prestazione aggiuntiva per le vittime d'amianto e l'indennizzo per il risarcimento del danno biologico erogato dall'Inail. Si tratta del primo incremento dopo due anni di congelamento degli importi determinato dall'andamento nullo dell'inflazione.

Prestazioni ordinarie. Dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 tutte le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi sono rivalutate dell'1,1%.  Minimale e massimale di rendita salgono rispettivamente a 16.373,70 euro (16.195,20 negli ultimi due anni) e a 30.408,30 euro (30.076,80 in precedenza).  I valori sono entrambi presi a riferimento anche per il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., ex lavoratori a progetto ecc.). In tal caso, i limiti mensili sono: minimale euro 1.364,47 (1.349,60 gli ultimi due anni) e massimale euro 2.534,02 (2.506,40 in precedenza). Cresce anche il valore dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa da 533,22€ al mese per 12 mensilità a 539,01€; l'assegno di incollocabilità che passa da 256,39 euro a 259,21 euro al mese e l'assegno funerario (in caso di morte) che spetta al coniuge/unito civilmente o, in mancanza, ai figli, o in mancanza agli ascendenti, o in mancanza ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. Il valore passa dai 2.136,50 a 2.160 euro una tantum.

Danno biologico. Scatta anche la prima rivalutazione dopo la modifica operata dalla legge di bilancio del 2016 dell'indennizzo del danno biologico. Dal 2000 anno in cui è stato introdotto il riconoscimento del danno biologico (D.lgs 38/2000), l’importo della prestazione era stato adeguato soltanto due volte in via straordinaria, in attesa che venisse approvato il meccanismo di automaticità di rivalutazione: nel 2007, con la legge n. 247, nella misura dell’8,68% e successivamente con la legge di Stabilità 2014, di un altro 7,57%. Dal 1° luglio 2016 anche questa prestazione è stata agganciata automaticamente all'andamento dell'inflazione che però essendo stata nulla non ha consentito alcuna rivalutazione. 

Con la ripresa dell'inflazione dal 1° luglio 2018 la rivalutazione interesserà la prestazione tecnicamente che può essere erogata in forma di capitale (somma una tantum) o in forma di Rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore (danno biologico) che va a ristorare. Si rammenta che la somma in capitale viene erogata in caso di infortuni o malattie con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%; la rendita in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%.

Fondo vittime amianto. Recentemente l'Inail ha fissato, infine, i valori della prestazione aggiuntiva in misura percentuale della rendita già fruita da soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi. Come noto la somma è erogata d'ufficio in due acconti e un conguaglio. Ebbene la determina n. 256/2018 ha fissato al 14,7% la misura per il 2016 per un conguaglio del 4,6%. La determina n. 257/2018 ha fissato al 9,8% la misura di acconto per il 2017, per un conguaglio dello 0,6% (in quanto l'acconto è stato già erogato al 9,2%). Infine, la determina n. 258/2018 ha fissato al 14,7% la misura per il 2017, per un conguaglio del 4,9%.



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