Sale a 290 euro l'importo dell'assegno di incollocabilità

Venerdì, 28 Luglio 2023
Pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce l'importo della prestazione erogata dall'Inail in favore delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dal 1° Luglio 2023.

Dal 1° luglio l'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità erogato dall'Inail sale a 290,11 euro in luogo della precedente cifra di 268,37 euro (fino al 30 giugno). Lo spiega l'Inail nella circolare 34/2023, dopo la pubblicazione del decreto 84/2023 di rivalutazione sul sito internet del ministero del lavoro (pubblicità legale).

L'assegno in questione, come noto, spetta ai titolari di rendita Inail con un'età inferiore a 65 anni che a seguito dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né risultano destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (legge n. 68/1999). 

Nello specifico per l'erogazione del sostegno economico i lavoratori devono risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente, ogni primo luglio, in base alla variazione dell'inflazione registrata con riferimento all'anno precedente. In virtù della variazione che c'è stata dell'indice Istat tra il 2021 e 2022, pari allo 8,1%, l'Inail ha rideterminato in euro 290,11 mensili l'importo dell'assegno. Seguiranno i conguagli a favore dei percettori della prestazione.

L'assegno in questione non va confuso con l'analogo trattamento riconosciuto in favore degli invalidi di guerra o del servizio ai sensi dell'articolo 20 del DPR 915/1978 e dell'articolo 104 del DPR 1092/1973. Le disposizioni da ultimo citate riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabileper infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, dichiarati incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti un sostegno economico graduata in funzione della categoria tabellare a cui risulta ascrivibile la lesione subita.

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