Spettacolo, Ok alla nuova indennità di discontinuità

Lunedì, 04 Dicembre 2023
In Gazzetta il decreto legislativo che attua la riforma degli ammortizzatori sociali per i lavoratori discontinui dello spettacolo. Ammessi al beneficio i lavoratori con un reddito non superiore a 25 mila euro.

Debutta la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Si tratta di un sostegno economico, attivo dal 1° gennaio 2024, destinato ai lavoratori che abbiano maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo e con redditi non superiori ai 25 mila euro.

Lo prevede il decreto legislativo n. 175/2023 apparso nel fine settimana in Gazzetta (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023) che attua la delega dello scorso anno (legge n. 106/2022). Conti alla mano si potrà ricevere un contributo medio di 1.500 euro, con punte fino ai 2.200 euro, per 20.600 lavoratori dello spettacolo a partire dal prossimo 1° gennaio. In fase di prima applicazione  l'importo arriverà fino a 4 mila euro, in modo da favorire il settore «in via eccezionale».

I requisiti

La nuova indennità di discontinuità spetta ai seguenti iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, compresi i co.co.co., e lavoratori subordinati a tempo determinato sia che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli sia altre attività purché sempre nel settore dello spettacolo. I destinatari sono indicati dal recente decreto del ministero del lavoro (G.U. del 6 ottobre);
  • lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato purché non titolari dell'indennità di disponibilità.

Occorre avere la residenza in Italia da almeno un anno e un reddito Irpef non superiore a 25 mila euro nell'anno precedente alla presentazione della domanda. In aggiunta occorre aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensioni dello spettacolo, avere un reddito da lavoro derivante «in via prevalente» dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al fondo di previdenza dello spettacolo, non esser stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente la domanda e, in generale, di un trattamento pensionistico (diretto) al momento della domanda.

Importo e durata

La prestazione spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite di 312 giornate l’anno.

La liquidazione avviene in unica soluzione da parte dell’Inps nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative di cui sopra, relative sempre all'anno precedente alla domanda. In ogni caso, l'importo giornaliero non potrà superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall'Inps. L'Istituto previdenziale controllerà il rispetto dei requisiti anche grazie alla cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Il contributo concorrerà alla formazione dei redditi e sarà garantita la contribuzione figurativa.

Domande entro il 30 marzo

Le domande vanno presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ciascun anno in riferimento ai requisiti maturati l’anno precedente. Chi, pertanto, raggiunge i requisiti nel 2023 dovrà produrre istanza dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024. L'Inps avrà tempo fino al 30 settembre per valutarle. In via transitoria, chi ha raggiunto i requisiti nel 2022, dovrà presentare l'istanza entro il 15 dicembre 2023 con un aiuto più succulento rispetto a quello ordinario: l'indennità sarà riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo e nella misura del 90% del valore delle stesse.

Incumulabilità

La prestazione è erogata in unica soluzione e non è cumulabile con maternità, malattia, infortunio, con «tutte le indennità di disoccupazione involontaria», compresa quindi la Naspi, cassa integrazione e assegno di invalidità.

Formazione

I percettori «allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro», dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale.

Costi

Per finanziare lo strumento  impone dal 1° gennaio 2024 un contributo a carico dei datori di lavoro pari all'1% dell'imponibile contributivo e un contributo di solidarieta' a carico di tutti i lavoratori dello 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. Per i lavoratori subordinati compresi nella tutela del decreto è stabilito un contributo addizionale dell'1,1%.

Stop all’Alas

Il nuovo strumento soppianta dal 1° gennaio 2024 l’«Alas», l’indennità di disoccupazione introdotta un paio di anni fa dal dl n. 73/2021 a favore delle medesime categorie di lavoratori dello spettacolo. A tal fine lo schema di decreto legislativo prevede che l’«Alas» non potrà essere più concessa con riferimento agli aventi di disoccupazione involontaria intervenuti dopo il 31 dicembre 2023. Siccome le domande per la nuova indennità di discontinuità potranno essere presentate anche con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 31 dicembre 2023 è stabilita l’incumulabilità dei due ammortizzatori sociali.

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