Turismo, Ok alla fruizione dell'esonero contributivo

Martedì, 11 Gennaio 2022
L'INPS ha concluso l'esame delle domande pervenute entro il 16 dicembre 2021. Incentivo fruibile a partire dalle denunce di competenza da dicembre a maggio 2022.

Tempo sino al 30 giugno 2022 per materialmente fruire della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 96/2022 pubblicato ieri in cui spiega che sono state concluse le attività di verifica e che, come di consueto, l’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive a partire dal mese di competenza dicembre 2021. 

Esonero Turismo

L'esonero spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e no, dei predetti settori, individuati dai codici Ateco allegati alla circolare n. 169/2021, a patto che abbiano fatto ricorso a Cig tra gennaio e marzo 2021. L'importo dell'esonero è pari ai contributi a carico del datore di lavoro non versati per le ore di fruizione della Cig nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, moltiplicato due (cioè il doppio) entro il limite di 770,9 mln di euro per l'anno 2021.

C'è anche un secondo limite. L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, infatti, non può superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

L'istanza, come già indicato nella Circolare n. 169/2021, si doveva presentare tramite il sito INPS nella sezione "Portale Agevolazioni", utilizzando il modulo di istanza on-line «SOST.BIS_ES» a partire dall'11 novembre 2021 entro il 16 dicembre 2021.

Esonero al via

Il documento di prassi informa che le istanze telematiche pervenute all’Istituto sono state elaborate e che, pertanto, i datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento possono fruire materialmente dell'esonero tramite i flussi uniemens. L’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

A tal riguardo l'INPS spiega che laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (istanza “accolta”).

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”). In tale ipotesi il datore di lavoro può presentare una richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”. A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché sia possibile inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

Flussi Uniemens

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive. Nello specifico l'esonero potrà essere materialmente fruibile dai datori di lavoro esponendo il codice "L553" sui flussi contributivi a partire dalle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 (termine di invio: 31 gennaio 2022) a maggio 2022 (termine di invio: 30 giugno 2022).  Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

Come di consueto i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

Documenti: Messaggio Inps 96/2022

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