La rendita Inail riduce il risarcimento del danno alle vittime sul lavoro

Nicola Colapinto Mercoledì, 30 Maggio 2018
La Corte di Cassazione con una Sentenza a sezioni Unite risolve un contrasto risalente nella giurisprudenza. Le somme erogate dall'Inail per infortunio sul lavoro vanno detratte dal risarcimento del danno.
La rendita Inail riduce il risarcimento del danno. Il familiare superstite, infatti, non ha diritto a ricevere dalla compagnia di assicurazione il risarcimento per l'invalidità contratto dal congiunto in un sinistro stradale, ove questi abbia ottenuto la corresponsione della rendita Inail per invalidità permanente causata dall'incidente stradale, qualificato come infortunio in itinere. Lo ha stabilito la Cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 12566 depositata il 22 Maggio 2018, dando torto all'infortunato che rivendicava pure il diritto al risarcimento del danno, nei confronti dell'assicurazione, in aggiunta alla rendita corrisposta dall'Inail.

La questione. Il principio fissato dalle sezioni unite risolve il contrasto di giurisprudenza esistente in merito alla seguente questione: se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di una persona deceduta o resa invalida per colpa altrui, l'ammontare del risarcimento vada ridotto del valore capitale della rendita inail percepita dal superstite o dall'infortunato in conseguenza dell'incidente.

Il contrasto. Sulla questione se dal risarcimento dei danni da sinistro stradale, qualificato come infortunio in itinere, debba essere o meno detratta la rendita INAIL per l'inabilità permanente corrisposta al danneggiato, si registra un contrasto di giurisprudenza. Il primo minoritario, espresso da Cass., Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21897,  ne ammette il cumulo sulla base della diversa pretesa giustificativa della rendita rispetto a quella del risarcimento. Prevalente è l'orientamento, di segno opposto, nel senso del diffalco: le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile.

L'orientamento si fonda sul fatto che il valore capitale della rendita INAIL corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico del responsabile o del suo assicuratore e dell'azione di surroga dell'Inail nei confronti del danneggiato verso il terzo responsabile. Attraverso l'azione di surroga, infatti,  il credito del leso si trasferisce all'istituto previdenziale per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l'infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all'azione risarcitoria, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove II danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa.

La decisione. Risolvendo questo contrasto, le sezioni unite negano il cumulo delle due prestazioni. Secondo la Corte ammettere il cumulo comporterebbe che per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui avrebbe diritto e, peraltro, comporterebbe per il terzo responsabile il risarcimento non solo del danno diretto ma anche delle somme corrisposte dall'Inail al danneggiato per effetto della surroga. Ciò non toglie, tuttavia, che il danneggiato ove avesse patito danni superiori a quelli coperti dall'Inail possa chiedere il risarcimento di tale somma ulteriore al terzo responsabile.

Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito».

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