Pensione anticipata, Ecco cosa cambia nel 2019

Valerio Damiani Domenica, 20 Gennaio 2019
Le novità del decreto legge governativo. Con il blocco retroattivo della speranza di vita nel 2019 si potrà continuare ad uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne. Beneficio esteso anche ai precoci.
Il testo del decreto legge sulla quota 100 conferma il blocco retroattivo della speranza di vita per la pensione anticipata. Si riportano cioè le lancette indietro al 31 dicembre 2018 cristallizzando dal 1° gennaio 2019 i requisiti contributivi per la pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. La novità del testo del decreto legge rispetto alla bozza diffusa in un primo tempo è che il blocco non sarà definitivo ma temporaneo: durerà sino al 31 dicembre 2026 per poi riprendere dal 1° gennaio 2027. Saranno quindi sospesi i prossimi adeguamenti previsti nel 2021, nel 2023 e nel 2025 oltre quello scattato dal 1° gennaio 2019.

Con il blocco della speranza di vita tornano le finestre mobili trimestrali già annunciate per la quota 100. Dal 1° gennaio 2019 chi matura quindi i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) non percepirà l'assegno il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti (come accade oggi) ma dovrà attendere tre mesi. Ad esempio chi matura il requisito nel maggio 2019 avrà la pensione il 1° settembre 2019 e non il 1° giugno 2019. In sede di prima applicazione è previsto che chi matura il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto legge (che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio) la decorrenza della pensione è fissata comunque al 1° Aprile 2019. E' utile ricordare sempre che durante l'attesa si può smettere di lavorare o di versare altra contribuzione dato che i requisiti risultano già perfezionati. 

Lavoratori Precoci

Il beneficio è esteso anche ai lavoratori precoci (cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età) che si trovano nei profili di tutela noti ormai da tempo (disoccupati, invalidi, caregiver, addetti alle mansioni gravose o usuranti). Come noto questi lavoratori dal 1° maggio 2017 a seguito della legge 232/2016 possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

Il decreto legge congela, quindi, a 41 anni di contributi i requisiti contributivi per la suddetta prestazione  dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2026. Pure per questi soggetti la pensione decorrerà dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Da segnalare che nel testo del provvedimento non è replicata la disposizione che fissa al 1° aprile 2019 la decorrenza dell'assegno per coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto legge. Pertanto questi soggetti vedrebbero il primo assegno il 1° maggio 2019, salvo correttivi dell'ultimo minuto.

Settore pubblico

Da notare, inoltre, che il testo del decreto legge non prevede, inoltre, un regime differenziato tra settore privato e pubblico a differenza di quanto, invece, viene disposto in materia di accesso alla quota 100. Pertanto anche i lavoratori del pubblico impiego scontano un'attesa di tre mesi (e non di sei) senza l'obbligo del preavviso di sei mesi.

Comparto Scuola

Per il comparto scuola e Afam si riaprono oculatamente anche le istanze per il collocamento a riposo. Chi matura i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2019 potrà uscire il 1° settembre 2019 presentando domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2019.

Salvaguardia

Resta inteso che chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2018 non è coinvolto nel meccanismo di slittamento in quanto mantiene in vigore la disciplina precedente. Con decorrenza della pensione, quindi, dal 1° gennaio 2019.

La tavola sottostante riepiloga, quindi, il meccanismo di slittamento con riferimento ai requisiti per la pensione anticipata maturati dal 1° gennaio 2019 in poi.

Contributivi puri

Il blocco dell'adeguamento, tuttavia, non si estende al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, co. 11 del Dl 201/2011 che consente, in alternativa ai 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) di andare in pensione anticipata, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, con 63 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'assegno pensionistico risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale. Pertanto nei confronti di tali soggetti resterebbe confermato lo scatto del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2019 a 64 anni tondi con decorrenza della pensione senza applicazione delle finestre mobili.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati