Pensioni, Assegno Anticipato agli artigiani

Giovedì, 26 Maggio 2022
I chiarimenti dell’Inps alle modifiche contenute nella legge di bilancio. Nel 2022 artigiani e operai specializzati possono conseguire l'ape sociale con 63 anni e 36 anni di contributi. Per le madri sconto fino a 2 anni di contributi. Stop pure all’attesa di tre mesi per i disoccupati che abbiano esaurito la Naspi.

L’ape sociale apre le porte quest’anno a 23 categorie professionali considerate cd. «gravose». Dagli operatori per la cura estetica (barbieri, parrucchieri, estetisti e massaggiatori) ai magazzinieri, dai tecnici della salute ai portantini passando per numerose professioni «artigiane» o «qualificate» tra cui panettieri, casari, pasticcieri, pastai, tessitori, calzolai, tintori, orafi eccetera.  Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 62/2022 con la quale fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte con la legge di bilancio 2022.   

Ape sociale

Lo strumento, introdotto dal 1° maggio 2017 consiste in un'indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS erogabile dai 63 anni sino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Spetta per 12 mensilità annue e la misura è pari alla pensione maturata sino a quel momento entro un limite di 1.500 euro lordi mensili.

Le categorie beneficiarie sono quattro:

  1. lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione;
  2. invalidi civili almeno al 74%;
  3. i c.d. caregivers;
  4. lavoratori dipendenti addetti alle cd. «mansioni gravose».

Per i profili di cui alle lettere da a) a c) sono richiesti 63 anni e 30 di contributi; per il profilo d) servono 63 anni e 36 di contributi. Alle madri è concesso uno sconto sul requisito contributivo di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.

Proroga sino al 31 dicembre 2022

In primo luogo la legge di bilancio 2022 ha esteso la misura anche nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2022. Invariati i termini di presentazione dell’istanza che vedono una doppia richiesta da inoltrare all’Inps, la prima per certificare le condizioni, la seconda per l’accesso al beneficio (si veda qui per dettagli). Chi ha la «certificazione» del diritto all’ape sociale può presentare la domanda anche dopo il 31 dicembre 2022 (cd. «cristallizzazione» del diritto).

Disoccupati

Per i soggetti che si riconoscono nel profilo di tutela di cui al punto a) - cioè i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a termine che abbiano esaurito interamente l’ammortizzatore sociale spettante - dal 1° gennaio 2022 è soppresso il requisito, richiesto sino al 31 dicembre 2021, secondo cui l’ape sociale decorre trascorsi tre mesi in stato di disoccupazione al termine della fruizione dell’ammortizzatore sociale.

Dal 1° gennaio 2022, in altri termini, l’ape sociale decorre senza soluzione di continuità rispetto all’esaurimento dell’ammortizzare sociale (Naspi o Ds Agricola).

Ai lavoratori in questo profilo di tutela l’Inps ricorda, inoltre, che dal 30 marzo 2019 lo stato di disoccupazione si accerta in presenza di due condizioni:

  • Rilascio della «DID», cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da presentare telematicamente al «SIU», il sistema informativo delle politiche del lavoro;
  • Assenza di svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma oppure, se prestata, conseguimento di un reddito annuo inferiore alla soglia di imponibilità fiscale (cioè 8.145€ se trattasi di lavoratori dipendenti o 4.800€ se autonomi.

Coerentemente con la ratio della tutela e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità l’Inps conferma che integra un «licenziamento individuale» e, pertanto, fa sorgere il diritto all’ape sociale (in presenza delle altre condizioni tra cui, si badi, il diritto alla fruizione dell’ammortizzatore sociale), anche il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova oppure quello intimato (per motivi economici) a causa della cessazione dell’attività aziendale.

Mansioni Gravose

Sul profilo d) si registra l'estensione delle professioni comprese nell'elenco dei cd. «lavori gravosi». Dal 1° gennaio 2022 il legislatore ha incluso 23 professioni sulla base di indici di classificazione ISTAT (recependo il lavoro svolto dalla Commissione tecnica presieduta dall'ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano).

Tale intervento, spiega l’Inps, si traduce da un lato nell’assorbimento delle precedenti 15 professioni contenute nell’allegato A al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 (che viene, quindi, «sostituito» dal nuovo allegato 3 alla legge di bilancio 2022), dall’altro, nell’apertura a numerose categorie professionali.

Tra le nuove figure spiccano, in particolare, attività come barbieri e parrucchieri, estetisti e truccatori, maggiordomi, massaggiatori, magazzinieri, portantini, tecnici della salute, mugnai, e attività «artigianali» come pastai, panettieri, degustatori di bevande e prodotti alimentari, casari, pasticcieri, gelatieri, tintori, calzolai, fabbri, falegnami, vetrai, orafi, sarti, tessitori, tintori, ceramisti, terracottai, vasai, curvatori, lavandai, verniciatori, pittori, gommisti, elettrauti, installatori, incisori e meccanici di precisione. Dentro anche i maestri di scuola elementare, assistenti alla poltrona, operatori sociosanitari. Fuori, invece, cuochi, commessi, cassieri, croupier, benzinai, e negozianti al dettaglio e all'ingrosso.

Rimangono fermi gli altri requisiti. In particolare occorre aver svolto le predette attività come lavoratore dipendente (sono fuori gli autonomi) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette negli ultimi dieci ed avere un'età di almeno 63 anni e 36 di contributi. Trattandosi di «sostituzione» la novella non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Peraltro nella categoria c’è un sottoinsieme con requisiti ancora più agevolati. Gli operai edili, i ceramisti e terracottai possono fruire dell’ape sociale con un requisito contributivo ridotto di 32 anni anziché 36 anni a condizione che le predette attività siano state svolte per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette negli ultimi dieci. Beneficio che, peraltro, si può cumulare con lo sconto sino a due anni previsto per le lavoratrici madri.

Aggiornati i modelli di domanda

Di conseguenza l’Inps ha aggiornato i modelli per la presentazione delle domande di verifica dei requisiti e, in particolare, i modelli AP148 e AP149 che i datori di lavoro devono rilasciare ai fini della certificazione che l’attività svolta qualificabile come «gravosa».

Incumulabilità

Nel documento l’Inps fornisce, infine, alcuni chiarimenti di carattere generale. In primo luogo conferma che l’ape sociale è cumulabile con il reddito di cittadinanza. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo. Pertanto la prestazione potrà ridurre l’RdC.

C’è, invece, piena incumulabilità con il reddito di emergenza e con l’Iscro, «l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa», il neonato ammortizzatore sociale per le partite iva.

Attenzione ad un aspetto. Siccome l’età pensionabile si è ridotta negli ultimi anni rispetto alle previsioni originarie (sino al 31 dicembre 2024 resta ferma a 67 anni mentre un tempo le stime indicavano 67 anni e 3 mesi) in molti casi l’ape cesserà in anticipo rispetto alla scadenza indicata dall’Inps nel provvedimento di liquidazione. Pertanto per evitare soluzioni di continuità nel reddito è bene che l’interessato anticipi la presentazione della domanda di pensione.  

Documenti: Circolare Inps 62/2022

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