Pensioni, Ecco chi potrà usufruire della RITA dai 63 anni

Vittorio Spinelli Domenica, 26 Marzo 2017
Una Circolare della Covip illustra i destinatari della rendita integrativa temporanea anticipata che decollerà, assieme all'APE, dal prossimo 1° maggio 2017 .
Per conseguire la rendita integrativa temporanea anticipata i lavoratori dovranno rispettare le stesse condizioni per avere diritto all'APE volontario. Ma non dovranno necessariamente averlo richiesto. Lo conferma la Covip nella circolare 1174/2017 pubblicata lo scorso 22 marzo in vista del decollo della misura in via sperimentale dal prossimo 1° maggio 2017 sino al 31 dicembre 2018. I commi da 188 a 193 dell’art. 1 della legge 232/2016 hanno introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. "rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).

La Rita consiste nella possibilità per tali lavoratori di anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma previdenziale complementare, per fruire di un reddito della durata massima di 3 anni e 7 mesi. Sino al raggiungimento del requisito di vecchiaia nel regime obbligatorio. A costoro è infatti consentito chiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio. Si tratta di una facoltà nuova da valutare con cura perchè se da un lato consente di ottenere un "reddito" sino alla maturazione della pensione nel regime obbligatorio dall'altro intacca il montante accumulato nella forma previdenziale complementare assottigliando, pertanto, le prestazioni che l'assicurato avrebbe dovuto ottenere una volta raggiunta l'età pensionabile

I requisiti
La Circolare Covip evidenzia in primo luogo che  istituto riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita con esclusione, pertanto delle forme previdenziali in regime di prestazione definita. La novità si rivolge anche i dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993. 
Il documento passa, quindi, in rassegna i requisiti per conseguire la RITA gli stessi chiesti per conseguire teoricamente l'APE volontario.

Gli interessati devono pertanto: a) risultare iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995; b) avere un'età anagrafica minima di 63 anni; c) maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi; d) possedere un'anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni; e) avere diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria; (f) non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Quanto al perimetro di applicazione il documento della Covip esclude, pertanto, la possibilità di chiedere la Rita ai lavoratori iscritti (esclusivamente) presso le casse professionali.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere appositamente attestata dall’INPS. I soggetti interessati a fruire della "rendita integrativa temporanea anticipata" dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche complementari la certificazione a tal fine rilasciata dal'Inps, passaggio indispensabile per l’erogazione della prestazione. Oltre al possesso dei requisiti per l’APE attestato dall’apposita certificazione, il lavoratore dovrà aver cessato il rapporto di lavoro, condizione che dovrà essere accertata dalla forma di previdenza complementare prima di procedere all’erogazione della "rendita integrativa temporanea anticipata". Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

Non è richiesta l'adesione all'APE 
Il documento della Covip certifica che non è richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo. Ad esempio un lavoratore con diritto ad una pensione di 2mila euro lordi al mese potrebbe scegliere di chiedere l'anticipo di 3 anni e 7 mesi del 50% netto dell'assegno tramite l'APE volontario e l'altro 50% tramite la RITA. O potrebbe chiedere l'intera somma con la RITA evitando l'indebitamento con le banche. Resta da comprendere, in quanto il documento non lo cita espressamente, se la RITA possa essere richiesta congiuntamente all'APE sociale per finanziare l'erogazione, ad esempio, della quota eccedente il reddito ponte erogato dallo Stato. Ad esempio un lavoratore con 2mila euro lordi di pensione che ottiene un anticipo di 1.500 euro lordi con l'APE sociale potrebbe chiedere una ulteriore quota tramite la RITA in alternativa all'APE volontario evitando così una penalità sulla pensione finale. Il documento non dice nulla al riguardo anche se, sussistendo i requisiti sopra esposti, la risposta dovrebbe essere positiva. 

L'entità della rendita sarà liberamente determinabile dall'assicurato
L'entità della RITA potrà essere determinata liberamente dall'iscritto in base al valore del montante accumulato nella forma di previdenza complementare. Il lavoratore potrà chiedere l'erogazione anticipata sino al 100% della posizione individuale nell'arco temporale dell'anticipo richiesto (consentendo cioè all'iscritto l'erogazione di un assegno più elevato al prezzo però di ridurre o azzerare totalmente il montante accumulato) o solo su una sua porzione. In tal caso l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare. Saranno le singole forme di previdenza a consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Anche con riferimento alle modalità di erogazione della rendita il documento indica che sarà la forma pensionistica complementare a definirle anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti (ad esempio si può immaginare un'erogazione mensile costante sino ad un massimo comunque di tre anni e 7 mesi). 

La documentazione 
Sotto il profilo della documentazione informativa, tenuto conto del carattere sperimentale dell’istituto, la Covip ritiene sufficiente che le forme di previdenza complementare predispongano: i) un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della "rendita integrativa temporanea anticipata", nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, delle periodicità previste dalla forma per il frazionamento e delle modalità di erogazione; ii) un Modulo per la richiesta della prestazione. Quanto ai costi, il documento sulla "rendita integrativa temporanea anticipata" dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero "una tantum". Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

In caso di decesso dell’iscritto durante l'erogazione della RITA il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore. Alla rate erogate tramite la RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche. 

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Documenti: La Circolare della Covip 1174/2017 

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