Pensioni, Riaperti i termini per la disapplicazione del massimale contributivo

Giovedì, 14 Settembre 2023
I chiarimenti in un documento dell'Inps riguardano i dipendenti del settore pubblico privi di contribuzione al 31 dicembre 1995. La deadline scade il 31 dicembre 2023 per coloro che entro aprile 2023 abbiano ricevuto una retribuzione superiore al massimale di cui alla legge n. 335/1995.  

Più tempo per rimuovere il massimale contributivo a vantaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni privi di forme di previdenza complementare. Gli interessati avranno tempo sino al 31 dicembre 2023 se entro il mese di aprile 2023 hanno ricevuto una retribuzione imponibile superiore al massimale oppure decorsi 12 mesi dal superamento se successiva al mese di aprile 2023. Lo rende noto l'Istituto di previdenza nella Circolare n. 80/2023 in cui spiega la portata della novella contenuta nel dl n. 44/2023 convertito con legge n. 74/2023.  

Disapplicazione del massimale

L'articolo 21 del dl n. 4/2019 ha previsto che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo, cioè privi di contribuzione al 31.12.1995 nei confronti dei quali cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo. Le disposizioni si applicano, pertanto, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili; agli avvocati e procuratori dello stato; al personale della carriere diplomatica e prefettizia; al personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; al personale della carriera dirigenziale penitenziaria; ai professori ed i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato; nonchè ad altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Il personale appartenente ai predetti settori, per colmare l'assenza di forme di previdenza complementari finanziate con il contributo datoriale, può chiedere all'INPS la disapplicazione del predetto massimale contributivo con la conseguenza che l'amministrazione pubblica tratterrà, pertanto, i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 113.520 euro (valore 2023). L'operazione, in pratica, consente al personale optante di raggiungere una pensione più elevata compensando la mancata attivazione della previdenza complementare.

Riaperti i Termini

Nella Circolare n. 93/2019 l’Istituto ha precisato che le domande andavano prodotte, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione (se avvenuta dal 30.1.2019 in poi) o dalla data di splafonamento del massimale (per il personale che al 29 gennaio 2019 percepiva già una retribuzione superiore al massimale la domanda doveva essere presentata entro il 29 luglio 2019).

Il dl n. 44/2023 concere più tempo alle predette categorie di personale. In particolare sono riaperti i termini, stabiliti sempre a pena di decadenza, nelle seguenti modalità:

  • Entro il 31 dicembre 2023 per il personale che entro il mese di aprile 2023 abbia superato il massimale contributivo;
  • Entro dodici mesi (in luogo del previgente termine di sei mesi) dalla data di superamento del massimale se successiva al mese di aprile 2023.

Serve l’integrazione

L’Istituto spiega che le domande tardivamente presentate con la vecchia disciplina e non ancora respinte saranno considerate presentate il 23 aprile 2023 e quindi trattate con la nuova disciplina solo in caso di espressa volontà del richiedente. Quelle respinte, invece, non potranno essere riesaminate e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda nei termini appena indicati. 

Domande online

Si rammenta che la presentazione delle domande avviene online tramite il sito istituzionale dell’Inps al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Richiesta disapplicazione massimale contributivo”. Al termine della procedura il richiedente dovrà consegnare, al proprio datore di lavoro, la stampa della ricevuta della domanda inviata all’INPS. In alternativa al predetto canale la domanda può essere presentata tramite un patronato oppure tramite il contact center dell'Inps.

Documenti: Circolare Inps n. 80/2023

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