Pensioni, Scivolo di 5 anni con il contratto di espansione sino al 2023

Martedì, 15 Marzo 2022
Lo strumento è stato rinnovato dalla legge di bilancio 2022 per altri due anni e potrà essere utilizzato anche dalle imprese con organico di almeno 50 dipendenti.

Si rinnova il contratto di espansione. Potrà essere utilizzato, infatti, anche nel 2022 e nel 2023 dalle aziende di qualsiasi settore che occupano almeno 50 dipendenti (anziché 100 previsti attualmente). Lo prevede l'articolo 1, co. 215 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) nell'ambito delle misure di sostegno al welfare.

Contratto di espansione

Lo strumento la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2021 ha lo scopo di incentivare il ricambio generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile); oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a cinque anni dal raggiungimento della pensione.

In tale ultima ipotesi l'azienda versa (per il tramite dell'INPS) al lavoratore un'indennità mensile di importo pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni) oppure della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne). Si rammenta che l'indennità non può essere finalizzata al raggiungimento della "quota 102" né di opzione donna.

Le novità del 2022

La legge di bilancio ha esteso il contratto di espansione anche nel 2022 e nel 2023 (ultima risoluzione del rapporto di lavoro: 30 novembre 2023) ampliando ulteriormente la platea delle aziende potenzialmente interessate. Dal precedente minimo di 100 dipendenti dal 1° gennaio 2022 potrà essere utilizzato dalle aziende con limite minimo di unità lavorative in organico non inferiore a 50 anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

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