Pensioni, Scivolo di sette anni per il Fondo Credito nel 2022

Lunedì, 21 Febbraio 2022
Lo prevede un emendamento approvato durante la conversione in legge del decreto milleproroghe (dl n. 228/2021). Confermata la sanatoria alle PA per versare i contributi caduti in prescrizione entro il 31 dicembre 2022. 

Il fondo credito potrà erogare l'assegno straordinario di solidarietà per una durata di sette anni (anziché cinque) per le cessazioni intervenute nel 2022. Lo prevede un emendamento approvato durante l'esame parlamentare del decreto legge milleproroghe (dl n. 228/2021). In sede referente, inoltre, è stato approvato un ulteriore emendamento che consente al personale docente di ruolo AFAM di chiedere il trattenimento in servizio sino all'età di 70 anni. 

Fondo Credito

Come noto il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016 ha previsto che, limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'assegno straordinario di solidarietà riconosciuto dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, possa essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. In deroga cioè al requisito ordinario secondo cui la durata sia limitata ad un massimo di cinque anni.

L'articolo 3, co. 5-undecies inserito nel corso della conversione in legge del dl n. 228/2021 rinnova la deroga per il solo 2022. In sostanza le aziende del settore creditizio, nell'ambito dei piani di agevolazione all'esodo, potranno utilizzare l'assegno straordinario per il sostegno al reddito per un periodo di sette anni nel 2022 per prepensionare la forza di lavoro più anziana. L'agevolazione riguarderà le cessazioni entro il 30 novembre 2022 (ultimo ingresso nel fondo 1° dicembre 2022) del personale che matura la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia (sono escluse altre prestazioni pensionistiche, tipo opzione donna, quota 100, quota 102) entro i sette anni successivi all'ingresso nel fondo stesso.

Personale AFAM

Un altro emendamento aggiunto durante la conversione del dl n. 228/2021 dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), possano chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età (in realtà 71 anni a causa degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT intervenuti tra il 2013 ed il 2019). Ciò in deroga alla normativa generale secondo la quale il trattenimento in servizio possa essere chiesto solo dai soggetti che non abbiano raggiunto il minimo dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia (di regola 20 anni).

Personale sanitario

Confermate le previsioni contenute nella versione originaria del decreto. In particolare il rinnovo sino al 31 marzo 2022 della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (qui i dettagli).

Termini di Prescrizione

E la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 per i dipendenti pubblici nonché una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (qui i dettagli). A tale ultimo riguardo un emendamento approvato durante l'esame in commissione del decreto legge ha specificato che le pubbliche amministrazioni sono «tenute», e «non ammesse», come attualmente previsto, ad eseguire i versamenti entro il 31 dicembre 2022.

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